Oggetto: incostituzionalità art. 75 DPR 335/1982 in relazione alla decorrenza giuridica del personale della Polizia di Stato promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice sovrintendente – Sentenza Corte Costituzionale n. 224 del 7 ottobre 2020 pubblicata il 28 ottobre 2020.
Illustre Capo della Polizia,
con la presente ci rivolgiamo nuovamente a Lei in relazione alla nota questione della decorrenza giuridica del personale della Polizia di Stato promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente (art. 75 d.P.R. n. 335 del1982), penalizzato da scavalcamenti nella qualifica, generati dalla diversa modalità di calcolo della decorrenza per il personale promosso per concorso interno (art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982). A tal proposito, come noto, con sentenza n. 224 del 7 ottobre 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 75 d.P.R. n. 335 del 1982 – quindi la sua inefficacia ex tunc – “nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivo alla data del verificarsi dei fatti”.
La Consulta, entrata nel merito della questione, ha riconosciuto l’effetto distorsivo correlato all’applicazione delle differenti previsioni normative ed ha ritenuto violati gli artt. 3 e 97 Cost., dal momento che può verificarsi un’illegittima disparità di trattamento tra i vice sovrintendenti della Polizia di Stato, che sono stati promossi nella qualifica per merito straordinario, e coloro che hanno avuto accesso alla stessa qualifica per concorso o procedura selettiva, stabilendo la necessità di un intervento additivo sull’art. 75 del d.P.R. n. 335 del 1982.
In tal senso, tenuto conto del fatto che il novellato comma 7 dell’art. 24-quater ha stabilito che «[i] frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo», al fine di armonizzare le normative ed attuare concretamente i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., riteniamo che al personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente, ferma restando la decorrenza economica alla data dei fatti che hanno dato vita alla proposta premiale, andrebbe riconosciuta la decorrenza giuridica attribuita al personale vincitore di concorso che successivamente a quella stessa data abbia terminato il primo corso di formazione per la medesima qualifica.
In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.
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