Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n.33.
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 125 e 126 del 16 e 18 maggio uu.ss., sono
stati pubblicati rispettivamente il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e il D.P.C.M. 17
maggio 2020, attuativo del primo, con i quali vengono disciplinati gli spostamenti delle
persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche produttive e
sociali.
Al riguardo, il Gabinetto del Ministro ha fornito puntuali indicazioni con la
circolare n. 0032956 del 19 maggio u.s., che si allega in copia.
Alla luce del graduale riavvio delle attività economiche e di un progressivo riassetto
della vita sociale, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di orientare
il massimo impegno verso l’attività di controllo del territorio al fine di prevenire e
contrastare ogni tentativo di ripresa dell’operatività delle organizzazioni criminali,
nonché della criminalità diffusa, assicurando nel contempo il rispetto del divieto di
assembramenti e di aggregazioni di persone e l’osservanza delle misure di
distanziamento sociale.
Inoltre, sarà cura dei Sigg.ri Questori, in sede di Tavoli Tecnici opportunamente
promossi, impartire puntuali disposizioni concernenti l’intensificazione dei predetti
Servizi.
Il costante impegno nel garantire l’osservanza degli straordinari provvedimenti
adottati dal Governo, infatti, non deve arretrare sul piano del contrasto ad ogni forma di
illegalità e di criminalità, così da non lasciare spazi in cui possano svilupparsi opportunità
favorevoli per le organizzazioni criminali.
In tale contesto, alla luce delle modificate condizioni operative in linea con
l’evoluzione delle attività di contrasto per contenere la diffusione del contagio da COVID-
19, destinate nel tempo a contrarsi, si precisa che la corresponsione dell’indennità di
ordine pubblico spetta al personale impiegato in specifiche tipologie di servizi esterni,
espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, per un periodo prestabilito e
comunque limitato nel tempo, per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e
contingente che facciano temere o sussistere perturbamenti dell’ordine pubblico (come si
evince dalle circolari nr. 007182 e 007216, rispettivamente del 13 e 16 marzo uu.ss. della
Direzione Centrale per le Risorse Umane, che si richiamano).
Si soggiunge, inoltre, che nell’ambito dei servizi di controllo alle attività
produttive, industriali e commerciali, per la verifica delle prescrizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, non compete l’indennità di ordine pubblico.
Tale indennità, infatti, è riconosciuta, in via eccezionale “…. per i servizi operativi
esterni su strada”, intendendosi per questi tutte le “attività di controllo del territorio finalizzate
all’osservanza delle particolari prescrizioni” imposte per il contenimento del contagio;
inoltre, risulta necessario che la richiamata “attività operativa esterna” si ponga nell’alveo
della “tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ovviamente modulata sulla fase da
affrontare e sempre affidata agli appositi dispositivi pianificati dal Questore con propria
ordinanza di servizio, nel quadro delle direttive impartite dai Prefetti.
Si confida nella puntuale attuazione delle presenti disposizioni.
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