Disciplina della dirigenza per i Vice Questori Aggiunti, in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Preg.mo Prefetto Gabrielli,
tra le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, vi è il riconoscimento dirigenziale per il vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, con decorrenza 1° gennaio 2018. La novella normativa individua in tale qualifica il primo livello dirigenziale, con la conseguente applicazione della nuova disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, compresi quelli già previsti per tutti gli altri dirigenti.
Peraltro, come ribadito con circolare ministeriale nr. 557/910/S.M./2.100 del 22/12/2017, a firma della S.V., a decorrere dal 1° gennaio 2018 il rapporto di lavoro dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate non sarà più disciplinato dal “contratto” (ex D.lgs 195/95) essendo la disciplina rimessa, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.lgs 95/2017, alla istituenda area negoziale a cui è attribuita la funzione di definizione delle seguenti materie:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
Come noto, in fase di applicazione della nuova disciplina correlata all’assunzione dello status giuridico dirigenziale da parte dei vice questori aggiunti, sono stati formulati più quesiti in relazione a taluni dubbi e contrasti interpretativi che stanno iniziando a sorgere, per ultimo quello riguardante l’autocertificazione delle ore di straordinario prestato.
In relazione a tale aspetto, è stato segnalato che taluni Questori e Dirigenti di Compartimento, nella vigenza della disciplina di cui al D.Lgs 95/2017, continuano a pretendere dal vice questore aggiunto la “richiesta di autorizzazione preventiva” allo svolgimento di lavoro straordinario, ancorché la circolare ministeriale, nell’illustrare i riflessi derivanti dall’assunzione dello status giuridico dirigenziale da parte dei medesimi, ha ribadito, al punto a)-3, che essi “ certificheranno con autodichiarazione l’orario di lavoro e l’effettuazione delle ore di lavoro straordinario”.
Non v’è alcun dubbio interpretativo sul fatto che la circolare de qua presenti la disciplina dei punti di cui ai paragrafi a) e b), come riflesso innovativo rispetto alla disciplina pattizia, applicabile alla qualifica del vice questore aggiunto, in attuazione del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (“Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”), prima del riconoscimento dirigenziale e sino al 31 dicembre 2017.
Dunque, seguendo un percorso interpretativo logico/giuridico della littera legis correlata all’intenzione dell’Autorità che ha emanato l’atto, si giunge alla conclusione formale che le disposizioni dettate (anche) al punto a-3) costituiscono la nuova disciplina, diversa da quella pregressa, che effettivamente impone la preventiva 1 e formale autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio , tuttavia non più applicabile alle qualifiche “dirigenzializzate” e, dunque, al vice questore aggiunto.
Orbene, ribadito che il dispositivo di cui al punto a)-3 della circolare ministeriale nr. 557/910/S.M./2.100, “….l’autocertificazione dell’effettuazione delle ore di lavoro straordinario”,rappresenta un novum rispetto al requisito della preventiva autorizzazione del Dirigente, è di tutta evidenza che tale presupposto, che costituisce il pilastro della disciplina pregressa (ora applicabile sino alla qualifica di commissario capo), non può ritenersi permanente nell’attuale, la quale, invece, prevede, in “sostituzione”, l’istituto dell’ autocertificazione.
Peraltro, nel merito, va osservato che la valenza giuridica dell’“autocertificazione” sia quella di attestare un processo di autovalutazione delle esigenze di servizio che ne hanno richiesto l’espletamento di lavoro straordinario, dichiarandole ex post con atto “sostitutivo di certificazione”, congiuntamente alle soglie temporali di prestazione lavorativa svolta.
Tutto ciò premesso, chiediamo, Signor Capo della Polizia, un Suo risolutivo quanto tempestivo intervento, affinché vengano superati i dubbi interpretativi sulla questione. In attesa di un cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti.
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