OGGETTO: Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato.
Per immediata conoscenza, si trasmette la circolare a firma del Sig. Capo della
Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – concernente l’oggetto.
OGGETTO: Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato.
Continuano a pervenire richieste in ordine alla concreta e corretta applicazione
della normativa vigente in materia di mense di servizio, in relazione alle quali – a seguito di
attento esame delle problematiche rappresentate – si ritiene di dover fornire indicazioni
distintamente per ciascuna delle seguenti fattispecie, al fine di garantire uniformità di
trattamento al personale della Polizia di Stato sull’intero territorio nazionale:
- personale volontariamente accasermato;
- attribuzione del buono pasto in sede disagiata;
- somministrazione del pasto al personale impiegato in servizi di ordine pubblico;
- erogazione del doppio trattamento di vitto in sede disagiata e in servizi di ordine pubblico;
- somministrazione generi di conforto con buoni pasto (ticket) in formato elettronico:
- accesso dei familiari del personale della Polizia di Stato alle strutture di mensa:
- trattamento del personale dirigenzializzato con d.lgs. n. 95/2017.
Personale volontariamente accasermato
In relazione alla condizione del personale volontariamente accasermato, sono
state registrate difficoltà e disomogeneità applicative, atteso che, come è noto, l’art.1 comma
1 lett b) I. 203/1989, in una accezione letterale sembrerebbe escludere tale personale dalla
possibilità di fruire della mensa obbligatoria di servizio.
Tuttavia, sulla base di considerazioni fondate anche sulla valutazione dei
contesti territoriali ed operativi in cui sono impegnati gli appartenenti alla Polizia di Stato, si ritiene che l’Amministrazione possa accordare l’accesso al beneficio della mensa obbligatoria
di servizio anche a tale personale, accedendo ad una interpretazione “sostanziale” del concetto
di domicilio, come spazio abitativo dotato dei requisiti necessari per la soddisfazione delle
primarie esigenze relative al vitto.
Si pregano, pertanto, codesti Uffici di conformarsi ai presenti indirizzi,
tenendo conto della natura degli alloggi e della relativa idoneità ai fini della preparazione e
della consumazione del pasto.
Attribuzione del buono pasto in sede disagiata
Come è noto, la Legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre
2017, in particolare all’art.1, combinato disposto commi 703 e 704) – aderendo alle proposte
avanzate da questo Dipartimento – ha innovato la materia, prevedendo la possibilità di erogare
il buono pasto giornaliero, relativamente alla situazione d’impiego e ambientale prevista
dall’art.1, comma 1, lettera c) della legge 203/1989 (sedi disagiate), qualora ricorrano le
condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, della medesima legge.
Pertanto, come già comunicato dalla Direzione Centrale per i Servizi di
Ragioneria con circolare Prot. 0000454 dell’11 gennaio 2018, si ribadisce che codeste
Prefetture potranno provvedere, presso le sedi disagiate, a garantire il servizio sostitutivo di
mensa – laddove vi sia l’impossibilità di fornire lo stesso mediante una mensa di servizio –
attraverso una o più convenzioni con esercizi di ristorazione, senza limite di prezzo a pasto,
oppure mediante l’erogazione di un buono pasto giornaliero (ticket), secondo le modalità
indicate dalle circolari n.750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e n.750.C.1/4296 del 15 novembre
2001.
Resta inteso che, una volta che l’organismo interessato abbia scelto la tipologia
di servizio sostitutivo del pasto (convenzione con esercizio di ristorazione ovvero buono pasto
giornaliero), questa andrà applicata per l’intero anno a tutti i dipendenti dell’organismo stesso.
Come sarà chiarito anche oltre, rispetto al beneficio del c.d. doppio trattamento
di vitto, sono applicabili anche al personale in servizio presso sedi disagiate le disposizioni di
cui alla circolare n. 0000804 del 17 gennaio 2019.
Somministrazione dei pasti al personale impiegato in servizi di ordine pubblico
Le vigenti disposizioni in materia di destinatari del buono pasto, prevedono
l’erogazione anche in favore del personale di cui all’art. 1, comma |, lettera a) della legge
203/1989, in particolare quando lo stesso è vincolato a permanere sul luogo di servizio per
esigenze operative di ordine pubblico; si tratta dei casi in cui il dipendente, per gli orari di
servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia
degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono
di allontanarsi dal posto di servizio.
Al citato personale, pertanto, può essere attribuito un buono pasto giornaliero,
in coincidenza con il turno di servizio espletato.
Resta fermo, però, l’impegno prioritario dell’ Amministrazione a creare le
premesse organizzative affinché 1 dipendenti occupati in tali operazioni fruiscano del vitto con
le modalità ordinarie previste, al fine di garantire l’apporto calorico necessario per espletare il
servizio nelle migliori condizioni.
Ciò in considerazione delle particolari situazioni climatiche e d’impiego e del
conseguente sforzo fisico richiesto al personale tenuto a svolgere il servizio di ordine
pubblico.
Pertanto, l’eventuale concessione di un buono pasto giornaliero, in coincidenza
con il turno di servizio espletato, in favore del personale impiegato in ordine pubblico,
costituisce una modalità residuale di mensa obbligatoria di servizio, alla quale ricorrere solo
laddove non sia oggettivamente possibile garantire l’effettiva consumazione del pasto da parte
degli aventi diritto.
Quindi, compatibilmente con le necessità operative che andranno di volta in
volta considerate, si dovrà prioritariamente far ricorso alle mense di servizio presenti, anche
con possibili accessi scaglionati; in mancanza di tali strutture o nel caso in cui l’accesso alla
mensa non risulti conciliabile con le modalità di svolgimento del servizio di ordine pubblico,
sl potrà far ricorso ad esercizi privati di ristorazione, con i quali codeste Prefetture —
UU.TT.G., a conclusione delle procedure di affidamento svolte secondo la vigente normativa di settore, potranno stipulare apposite convenzioni non soggette al limite d’importo di euro
4,65 a pasto.
Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile far ricorso né alle mense
di servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, potrà
essere prevista l’erogazione di un pasto completo veicolato, da consumarsi in condizioni
dignitose, da stabilire d’intesa con le 0O.SS.; il pasto veicolato dovrà essere equiparabile, per
qualità e quantità, a quello fruibile in una struttura di mensa ed il servizio dovrà essere
interamente a carico del fornitore, che provvederà alla consegna sul posto, nel rispetto di tutte
le norme previste per tale modalità di somministrazione dei pasti.
Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio saranno oggetto di
apposite convenzioni – anch’esse non soggette al limite d’importo di euro 4,65 a pasto – che
codeste Prefetture — UU.TT.G., a conclusione delle procedure di affidamento svolte nel
rispetto della vigente normativa di settore, potranno stipulare con idonee società di
ristorazione in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione del servizio stesso.
Considerando che anche queste ultime convenzioni non sono soggette al limite
d’importo di euro 4,65 a pasto ed allo scopo di evitare incrementi di spesa non avvalorati da
un corrispondente miglioramento del servizio, si ritiene di dover richiamare l’attenzione sulla
necessità che la scelta del contraente sia orientata verso le offerte economicamente più
vantaggiose, in grado di assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo.
Qualora, infine, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio
presenti, né agli esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati, né a convenzioni
per l’erogazione di un pasto completo veicolato, il servizio sostitutivo sarà assicurato con la
modalità residuale della concessione di un buono pasto giornaliero. Tale ultima soluzione
assume caratteri di eccezionalità ancor più marcati a fronte di attività istituzionali in cui siano
coinvolte rilevanti aliquote di personale. In queste ipotesi, infatti, l’elevato numero di
operatori potrebbe rendere la fruizione del servizio tramite buono pasto particolarmente
difficoltosa.
Si precisa, inoltre, che, in caso di servizio di ordine pubblico fuori sede,
l’eventuale buono pasto da consegnare al personale dovrà essere approvvigionato dalla
Prefettura competente ove ha sede l’Ufficio di appartenenza degli aventi diritto, fermo restando che, invece, i costi relativi ai pasti fruiti facendo ricorso a convenzioni con esercizi privati di ristorazione rimarranno a carico della Prefettura che le ha stipulate.
A fini di corretta programmazione finanziaria, si pregano le SS.LL. di voler
tempestivamente comunicare alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria gli oneri
sostenuti — per ogni bimestre solare – per assicurare l’erogazione del trattamento di vitto
mediante pasto veicolato.
Al riguardo si rappresenta che una programmazione non attenta ai flussi
finanziari potrà creare ritardi nell’assegnazione delle relative risorse e produrre effetti negativi
nei rapporti con i fornitori, con possibili compromissioni del servizio offerto.
Erogazione del doppio trattamento di vitto in sede disagiata e in servizi di Ordine Pubblico
Fermo restando quanto sinora disciplinato in relazione al diritto a fruire di un
solo pasto, si ritiene opportuno confermare, anche per le citate situazioni di cui all’art.1,
comma 1, lettera a)¹ e lettera c)² della legge 203/1989, l’applicabilità dell’univoco criterio
dettato con circolare n. 0000804 del 17 gennaio 2019, in ordine alla possibilità
dell’erogazione del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket),
sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale
maturi il diritto a fruire del beneficio della “mensa obbligatoria di servizio” sia per il pranzo
che per la cena.
Pertanto, anche per i servizi di ordine pubblico e per le sedi disagiate, al
personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto 0, in alternativa, due buoni
pasto (ticket) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di
turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore — con esclusione dei
periodi dedicati alla fruizione delle pause pasto (almeno 30 minuti per ciascuna pausa) — e
comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21. Come noto, in via del
tutto eccezionale, i periodi destinati alla pausa pasto potrebbero non essere fruiti dal
dipendente per far fronte ad indifferibili esigenze d’istituto: in questo caso, dietro specifica
- Personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o aquesto aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio.
- Personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.
attestazione del dirigente dell’ufficio, il periodo di nove ore continuative non subisce alcuna
decurtazione³.
In tal senso, anche il doppio trattamento di vitto garantito mediante buono
pasto (ticket) al personale che svolge servizi di ordine pubblico e a quello che presta servizio
in sedi disagiate dovrà essere incluso nell’apposita attività di controllo e monitoraggio sulla
materia, per cui gli Uffici Amministrativo Contabili degli Organismi di cui all’accluso
elenco (allegato n. 1), che amministrano contabilmente il relativo personale, dovranno
trasmettere, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, all’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata dipps.servragvettovaglie@pecps.interno.it , in formato Excel, il
nuovo “Modello B” (allegato n. 2) – che sostituisce quello accluso alla circolare n. 0001440
del 28 gennaio 2019.
Somministrazione generi di conforto con buoni pasto (ticket) in formato elettronico
Anche in riferimento alla somministrazione dei generi di conforto in favore
degli aventi diritto, sono emerse difficoltà concrete nella gestione di tali beni, in particolar
modo in ordine alla loro conservazione e, talvolta, anche riguardo alla loro distribuzione.
In relazione a ciò, risultano pervenute richieste di autorizzazione alla
somministrazione con modalità alternativa, in particolare tramite buono pasto CONSIP di
valore equivalente ai generi di conforto spettanti, alle quali è già stato fornito positivo
riscontro.
Pertanto, al fine di consentire la più agevole fruizione dei generi di conforto da
parte degli aventi diritto e di garantire uniformità di trattamento sull’intero territorio
nazionale, nonché per realizzare, nel contempo, un’ottimizzazione delle procedure
amministrativo-contabili concernenti gli approvvigionamenti, si dispone che il valore previsto
dalla normativa vigente venga attribuito agli aventi diritto dagli Uffici di appartenenza tramite
un’unica modalità sostitutiva, cioè esclusivamente sotto forma di buono da approvvigionare
facendo ricorso alle Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di buoni pasto (ticket), in
formato elettronico (compatibilmente con le obbligazioni assunte con gli eventuali contratti
3. Il presente periodo deve intendersi applicabile a tutto il personale della Polizia di Stato, in qualsivoglia servizio
impiegato.
ancora in corso), analogamente a quanto accade per i buoni pasto erogati in sostituzione della
mensa obbligatoria di servizio.
La somministrazione dei generi di conforto in natura potrà eccezionalmente
essere effettuata, in via del tutto eccezionale e previa comunicazione alla Direzione Centrale
per i Servizi di Ragioneria, solo qualora si vengano a determinare situazioni contingenti che
rendano meno agevole la fruizione degli stessi attraverso i buoni pasto (ticket) in formato
elettronico.
Accesso dei familiari degli aventi titolo alle strutture di mensa
SI ritiene che, in via eccezionale, congiuntamente al personale in servizio della
Polizia di Stato possano essere ammessi alle strutture di mensa anche i relativi familiari,
sempreché l’accesso di questi ultimi sia compatibile con la funzionalità del servizio. Tale
valutazione è rimessa al dirigente responsabile della struttura di mensa.
I familiari degli aventi titolo ammessi a fruire della mensa sono tenuti al
pagamento di una somma corrispondente controvalore previsto a carico dei dipendenti
dell’ Amministrazione civile dell’interno, determinato in euro 7,00.
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In tale contesto, appare utile rammentare che, indipendentemente dal
servizio svolto, l’impegno prioritario dell’ Amministrazione resta quello di creare le premesse
organizzative affinché i dipendenti impiegati in servizio possano oggettivamente ed
effettivamente fruire del vitto nelle sole fasce orarie 12/15 e 19/21.
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AI fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in questa prima fase di applicazione delle direttive
emanate, con valenza sperimentale, con le circolari n. 0000804 del 17 gennaio 2019 e
n. 0001440 del 28 gennaio 2019, giova fornire alcune precisazioni in ordine alle seguenti
tematiche:
Personale dirigenzializzato a seguito del d.lgs. n. 95/2017
Il personale con qualifica di Vicequestore aggiunto e di Vicequestore, che ha
acquisito livello dirigenziale in virtù del riordino delle carriere, recato con d.lgs. n. 95/2017,
ha titolo — nelle more di un adeguamento normativo — ad un buono pasto pari ad euro 4,65, in
ragione dell’applicazione del complessivo trattamento dirigenziale.
Trasmissione mensile “Modello B”
Il nuovo “Modello B” in allegato n. 2 – che sostituisce quello accluso alla
circolare n. 0001440 del 28 gennaio 2019 – dovrà essere trasmesso, anche in caso negativo,
in_ formato Excel, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento,
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.servragvettovaglie@pecps.interno.it dagli
Uffici Amministrativo Contabili degli Organismi di cui all’accluso elenco in allegato n. 1
e dovrà contenere, per l’intera mensilità, soltanto i dati relativi a tutte le unità di personale
amministrate contabilmente che hanno maturato il diritto al doppio trattamento di vitto, per
garantire il quale l’ Amministrazione abbia erogato il buono pasto (ticket) per almeno un
pasto.
Recupero permessi brevi
Il tempo relativo al recupero di permessi brevi, effettuato in data successiva a
quella del permesso stesso, non può essere computato ai fini della maturazione del diritto al
pasto, che resta disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia.
Orario flessibile
L’eventuale richiesta di fruizione dell’orario flessibile dovrà essere valutata
tenendo conto anche del fatto che, come già detto, l’impegno prioritario
dell’Amministrazione resta quello di creare le premesse organizzative affinché i dipendenti
fruiscano del vitto con le modalità ordinarie, per cui, nel caso in cui sia fruibile una mensa,
l’orario flessibile di servizio, ove possibile, va strutturato in modo tale da risultare comunque
compatibile con gli orari di apertura della mensa stessa.
Monitoraggio
Si ribadisce — in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed
economicità — la necessità di programmare i servizi secondo modalità operative che
garantiscano al personale il diritto a consumare il pasto presso una struttura di mensa
dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza o di altra Amministrazione dello Stato, ovvero
— in subordine — in regime di convenzione con esercizi privati. Soltanto in via residuale,
allorché non siano percorribili le alternative appena enunciate, potrà farsi luogo all’erogazione
dei buoni pasto (ticket).
Infatti, una corretta attività pianificatoria e gestionale, che tenga adeguato
conto anche del versante logistico e del benessere del personale, si riflette sul buon
andamento dell’azione amministrativa, nonché sulla stessa sostenibilità finanziaria
dell’istituto della mensa di servizio.
Si pregano, pertanto, i sigg. Questori ed i Dirigenti degli uffici territoriali di
voler assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di mense di servizio, attenendosi
agli indirizzi formulati, anche in relazione all’attività di controllo e monitoraggio, con nota
della Segreteria del Dipartimento nr. 555-DOC/B/PS/MAS/M16/3257/19 del 24 giugno u.s.
SI confida nella consueta collaborazione nell’applicazione delle presenti
direttive, la cui decorrenza è fissata al 1° agosto 2019.
La circolare
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