SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 224/2020:
IL TAR LAZIO IMPONE ALL’AMMINISTRAZIONE DI RISPONDERE ALLE ISTANZE DI RIESAME E LA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI!
Il 9 giugno u.s. sul portale della Giustizia Amministrativa sono state pubblicate due importanti sentenze del TAR Lazio che ha accolto due ricorsi presentati da colleghi che avevano presentato un’istanza di riesame chiedendo all’Amministrazione la ricostruzione della carriera, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020, senza ottenere alcuna risposta1
Nella circostanza il Giudice Amministrativo, riconoscendo l’obbligo da parte dell’Amministrazione di rispondere formalmente all’istanza con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ha ordinato al Ministero di pronunciarsi sull’istanza condannandolo anche al pagamento delle spese processuali
Queste pronunce, oltre che confermare la correttezza della linea intrapresa da questa o.s., anche in relazione all’iniziativa di predisporre un modulo per l’istanza di riesame sin dai primissimi giorni successivi alla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale 2 , introduce un principio importantissimo laddove stabilisce l’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione.
Entrando nel merito dell’articolata vicenda, come abbiamo fatto rilevare nel corso dell’incontro in videoconferenza presieduto dal Prefetto Scandone e svoltosi l’8 aprile u.s. 3 , riteniamo che la sentenza della Corte Costituzionale 4 vada interpretata nel senso più favorevole ai colleghi promossi per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente, attribuendo loro la decorrenza giuridica assegnata ai colleghi che hanno ultimato il primo corso di formazione successivo alla data della promozione stessa e non, come vorrebbe l’Amministrazione, la decorrenza assegnata dal primo concorso bandito successivamente alla promozione stessa 5 .
Tale posizione, che peraltro è stata condivisa dai Giudici Amministrativi di 1° grado – segnatamente dal TAR Lazio con la sentenza n. 02993/2021 del ricorso n. 01695/2021 pubblicata in data 11.03.2021 – è stata nuovamente esposta ai vertici del Servizio Sovrintendenti nel corso di un incontro chiesto da questa o.s. e svoltosi il 29 aprile u.s.6 –
In questa occasione l’Amministrazione ha riferito che la proposta in argomento sarebbe stata valutata nell’ambito del richiesto parere al Consiglio di Stato. Tuttavia, nonostante le diverse pronunce di giudici di 1° grado che hanno accolto le ragioni dei ricorrenti condannando l’Amministrazione anche alle spese, l’attesa del parere in questione, visti i tempi burocratici richiesti rischia di creare ulteriori pregiudizi ai colleghi coinvolti per gli effetti economici e per la possibilità del riconoscimento degli effetti della ricostruzione di carriera per i concorsi interni.
In particolare:
a) relativamente agli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera l’Amministrazione, avendo rilevato orientamenti giurisprudenziali ondivaghi in relazione alla possibilità di ottenere i cd. “arretrati” relativamente a mansioni non svolte, in assenza di un rapporto sinallagmatico (non avendo il personale interessato prestato la prestazione lavorativa relativa alla qualifica), ha comunicato la decisione di predisporre un quesito con richiesta di parere al Consiglio di Stato.
A tal proposito riteniamo doveroso sottolineare che da sempre ai colleghi promossi per merito straordinario vengono riconosciuti tutti i benefici economici dalla data dei fatti che hanno dato vita alla proposta premiale – quindi in assenza del rapporto sinallagmatico – ed analogo beneficio è riconosciuto ai colleghi vincitori di concorso interno per la qualifica di vice sovrintendente, nelle progressioni di carriera. |
b) relativamente alla possibilità del riconoscimento degli effetti della ricostruzione di carriera per i concorsi interni, l’Amministrazione da una parte ha comunicato di non aver ancora trovato un’idonea soluzione, dall’altra sta procedendo ad inoltrare le validazioni dei titoli ai colleghi che hanno partecipato al concorso interno per 2662 vice ispettori, senza prevedere la ricostruzione o consentire di inserire una diversa decorrenza.
A tal proposito, riteniamo fondamentale il riconoscimento degli effetti della ricostruzione di carriera per le procedure concorsuali interne, in particolare per il concorso interno per 2662 vice ispettori, tenuto conto del fatto che il bando di concorso è successivo alla sentenza della Corte Costituzionale. Anche su questo punto si è espressa la Giustizia Amministrativa con l’ordinanza n. 2200/2021 del 13.04.2021 relativa al ricorso n. 3409/2021 del TAR Lazio7 . |
In conclusione, alla luce del fatto che a nostro parere la reductio ad legitimatem della sentenza della Corte Costituzionale non lascia spazio a dubbi interpretativi, tenuto conto della volontà palesatadall’Amministrazione nel corso dell’incontro dell’8 aprile u.s. di non ancorarsi in maniera prudenziale al dictum e riteniamo necessario dare ascolto e seguito alle istanze dei colleghi interessati che, è bene ricordarlo, dopo esser stati promossi per meriti straordinari riconosciuti dall’Amministrazione stessa, sono stati successivamente penalizzati da riforme normative che hanno causato distorsioni evidenti. Un ulteriore eventuale errore nella procedura di ricostruzione, infatti, oltre che provocare un inutile e dannoso contenzioso sarebbe visto come un segnale di non positiva attenzione verso i colleghi!
Roma, 10 giugno 2021
Note
1. Il comunicato diffuso da questa o.s. dopo l’incontro in video conferenza è reperibile al seguente link: http://www.fsppolizia.it/sentenza-della-corte-costituzionale-n-2242020-del-7-ottobre-2020-pubblicata-27-ottobre-2020-ricostruzione-carrierapersonale-promosso-merito-straordinario-alla-qualifica-vice-sovrintende/
2. Il modello di istanza di riesame predisposto da questa o.s. il 13/11/2020 è reperibile al seguente link: http://www.fsppolizia.it/sentenza-della-corte-csotituzionale-n-2242020-del-07102020-personale-promosso-merito-straordinario-istanzariesame-autotutela/
3. Il comunicato diffuso da questa o.s. dopo l’incontro in video conferenza è reperibile al seguente link: http://www.fsppolizia.it/sentenza-della-corte-costituzionale-n-2242020-del-7-ottobre-2020-pubblicata-27-ottobre-2020-ricostruzione-carrierapersonale-promosso-merito-straordinario-alla-qualifica-vice-sovrintende/
4. A tal proposito nella sentenza della Corte Costituzionale si legge: “(..) tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri (..)”
5. Il 12 aprile 2021 questa o.s. ha inoltrato una lettera con richiesta di incontro al Prefetto Scandone allegando una tabella di comparazione tra le due ipotesi di ricostruzione. Tali documenti sono reperibili al seguente link: http://www.fsppolizia.it/sovrintendenti-promossi-merito-straordinario-sentenza-2242020-della-corte-costituzionale-lettera-al-prefettoscandone/
6. Il comunicato diffuso da questa o.s. dopo l’incontro con i vertici del Servizio Sovrintendenti è reperibile al seguente link: http://www.fsp-polizia.it/sentenza-della-corte-costituzionale-n-2242020-del-7-ottobre-2020-pubblicata-27-ottobre-2020- ricostruzione-carriera-personale-promosso-merito-straordinario-alla-qualifica-vice-sovrintende-2/
7. Nell’ordinanza del TAR Lazio si legge: “ritenuto opportuno, al fine di non vanificare la tutela cautelare, consentire ai ricorrenti di integrare la domanda di partecipazione al concorso mediante indicazione della anzianità di ruolo e di qualifica che ad essi spetterebbe in virtù dell’allineamento, mediante retrodatazione, della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato acquisita per merito straordinario”.
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