La riunione periodica di cui all’art.35 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, rappresenta uno dei principali momenti di rendicontazione e pianificazione collettiva della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Essa è indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nella persona del Responsabile almeno una volta l’anno Alla riunione partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante (opportunamente delegato)
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Non si tratta di una semplice riunione in quanto, nella circostanza il datore di lavoro deve sottoporre all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi e le sue eventuali integrazioni
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute.
Inoltre, nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Dell’esito e dei contenuti della riunione deve essere redatto un verbale che resta a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
Ricapitolando:
QUAL’È IL SOGGETTO SU CUI RICADE L’OBBLIGO DI INDIRE LA RIUNIONE PERIODICA?
Il datore di lavoro, sul quale ricade l’onere di dimostrare di aver formalmente invitato tutti gli aventi diritto.
La mancata organizzazione della riunione periodica è sanzionata con un ammenda da 2192,00 a 4384,00 euro
CON QUALE PERIODICITÀ DEVE ESSERE CONVOCATA?
Almeno una volta l’anno e comunque in occasione di modifiche sostanziali dell’attività, esposizione a rischi, introduzione di nuove tecnologie, al fine di consentire un preventivo confronto circa le eventuali misure da adottare
CHI DEVE OBBLIGATORIAMENTE PARTECIPARE?
Il datore di lavoro, l’Rspp, il medico competente e l’Rls
POSSONO PARTECIPARE ALTRI SOGGETTI?
Si se rivestono un ruolo nell’ambito del sistema di prevenzione e protezione quali ad esempio dirigenti, preposti e consulenti
QUALI SONO GLI ARGOMENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DISCUSSI ?
Su questo aspetto la norma è chiara e perentoria: il documento di valutazione dei rischi; l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta , le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale.
La mancata trattazione di uno o più argomenti è sanzionatile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2192,00 a 7233,60 euro
QUALE CONTRIBUTO DARANNO I SOGGETTI INTERESSATI?
Il datore di lavoro: messo al corrente delle attività proposte potrà esercitare il proprio potere di organizzazione e spesa;
L’Rspp: comunicherà tutte le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e delle conseguenti attività di monitoraggio, del piano di intervento attuato e da proporre in relazione ai rischi rilevati, comunicherà notizie circa il piano formativo in atto e potrà riferire sui DPI e collettivi oltre ad ogni altra utile informazione circa l’attività di prevenzione e protezione.
Il medico competente: comunicherà i risultati statistici della sorveglianza sanitaria e contribuirà al confronto circa i contenuti della valutazione dei rischi e gli interventi da proporre ai fini della vigilanza
l’Rls: in un’ottica di collaborazione potrà ricevere ulteriori informazioni da comunicare ai lavoratori e suggerire interventi finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza. Il ruolo dell’Rls pur in un ambito collaborativo non potrà che essere caratterizzato da una posizione critica in termini costruttivi
DEVE ESSERE REDATTO UN VERBALE?
Si, sempre e dovrà essere firmato dai presenti e messo a loro disposizione.
La mancata redazione del verbale comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro
IN RIFERIMENTO ALL’ARGOMENTO “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” QUALI SONO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE?
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Analisi dei rischi e interventi attuati dall’ultima riunione periodica.
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Eventuali interventi da proporre per la eliminazione o mitigazione dei rischi.
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Risultati ottenuti in termini di attenuazione dei rischi dopo aver attuato gli interventi proposti.
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Risultati ottenuti dalla “misurazione” di eventuali esposizioni ad agenti fisici ed agenti chimici.
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Eventuali interventi attuati o da pianificare, non indicati nel documento di valutazione dei rischi, ma emersi nel corso del continuo aggiornamento della valutazione dei rischi.
IN RIFERIMENTO ALL’ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI, DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA QUALI SONO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE?
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Statistiche degli infortuni che, se effettuate con una buona raccolta dati, permetteranno di identificare eventuali criticità in Azienda: reparti o mansioni più a rischio, fascia di età più esposta, periodi dell’anno a maggior indice infortunistico, orario di lavoro con più probabilità di accadimento dell’evento dannoso
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Rapporto statistico da parte del medico competente circa i risultati della sorveglianza sanitaria condotta
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Promozione di eventuali interventi di mitigazione del rischio qualora i risultati di cui sopra non fossero confortanti
IN RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE QUALI SONO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE?
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Attività formativa svolta nel periodo dopo la pregressa riunione periodica
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Rapporti circa l’efficacia della formazione svolta riscontrata durante il lavoro
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Promozione dell’attività formativa da pianificare
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Campagne informative condotte e da pianificare
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Rapporti circa le indagini condotte sulla percezione e comprensione della informazione
IN RIFERIMENTO ALL’ARGOMENTO “DPI” QUALI SONO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE?
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Rapporto circa la distribuzione dei DPI come prima fornitura o sostituzione
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Risultati del monitoraggio circa l’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori
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Eventuali criticità riscontrate nell’ergonomicità dei DPI o loro inadeguatezza per la protezione dei lavoratori
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Budget destinato alla fornitura dei DPI
COSA E’ UTILE PORTARE AD UNA RIUNIONE PERIODICA?
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Documento di valutazione dei rischi
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Reportistica circa lo stato di avanzamento degli interventi pianificati nella pregressa riunione periodica
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Rapporto circa gli interventi utili al miglioramento delle condizioni di lavoro individuati dopo la pregressa riunione periodica
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Documentazione attestante le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, ma anche eventuali rapporti circa i near miss registrati in Azienda
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Eventuale reportistica circa l’attività di distribuzione dei DPI (moduli di consegna DPI, rapporto complessivo circa la distribuzione)
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Piano formativo attuato, pianificato e da pianificare
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Campagne informative attuate, pianificate e da pianificare