OGGETTO: Concorso interno per titoli per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con Decreto del 2 novembre 2017. Richiesta chiarimenti.

Nella Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, precisamente a pag. 17, troviamo testualmente riportato:

“Con il previsto rinvia ad un decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della pubblica sicurezza per la definizione delle modalità attuative del concorso, compresi i titoli e le situazioni da privilegiare, potrà essere considerata anche la situazione dei frequentatori del 15° 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente”.

In ossequio a quanto sopra il Capo della Polizia nel bando di concorso interno per titoli per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, riprendeva queste indicazioni, prevedendo all’art. 6 comma 3, punto C, che la Commissione esaminatrice determinasse, tra i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei relativi punteggi l’ “attribuzione di un diverso punteggio relativo all’anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto conto anche dei periodi inferiori all’anno”.

Tuttavia nel Bollettino Ufficiale del Personale, supplemento straordinario n. 1/20 del 4 aprile 2018, con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione dei titoli del concorso in argomento, l’indicazione finalizzata alla perequazione dei frequentatori del 15° 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente sembrerebbe essere stata ignorata.

In particolare NULLA è stato previsto per compensare il disallineamento tra le decorrenze giuridiche dei corsi 15°, 16° e 17°, calcolate a fine corso di formazione, e quelle dei successivi corsi, calcolate al 1 gennaio successivo alle relative vacanze d’organico; a titolo di esempio, il 17° corso ha decorrenza 31.12.2000, mentre il 18° e il 19° hanno decorrenza 1.1.2001, pur avendo frequentato il corso ben 5 anni dopo.

5 anni ridotti ad un solo giorno

O, in maniera ancora più evidente, i corsi 17°, 18° e 19° godono del medesimo punteggio in ordine all’anzianità di qualifica e ruolo così che i sovrintendenti del 17° corso, che indossano i gradi da metà maggio del 2001, hanno lo stesso punteggio di anzianità nel ruolo e nel grado di quelli del 18° e 19° corso che hanno posto il grado sulla spallina tra il 2005 ed il 2006.

Sembrerebbe così essere stata disattesa ogni indicazione del legislatore, nonché le fasce di anzianità riprese nel decreto del Capo della Polizia.

Ma vediamo altri importanti aspetti.

Secondo quanto stabilito nel bando di concorso, un’aliquota di 1421 posti è stata riservata agli attuali Sovrintendenti Capo più anziani, fino al 17° corso.

Ma la modesta differenza di punteggio attribuito all’anzianità in ruolo e qualifica dei diversi corsi produrrà scavalchi generalizzati lasciando fuori dalla riserva di 1421 tantissimi anziani che il legislatore aveva inteso invece tutelare.

Infatti si verifica che:

  •  tra il 15° e il 19° corso ci sono due punti di anzianità di differenza;
  •  il 17° e il 19° corso hanno il medesimo punteggio per le anzianità.

Inoltre:

  •  i 1421 posti coprono meno del 40% dei destinatari delle puntuali indicazioni del legislatore il quale, invece, aveva indicato nella tabella titoli il luogo dove risolvere le particolari situazioni in essere;
  •  il decreto del Capo della Polizia aveva parlato di “fasce di anzianità” proprio per perequare i danneggiati ed evitare di far confrontare e scontrare soggetti in condizioni non paritarie in ordine al calcolo dell’anzianità di servizio;
  •  i tempi di lavorazione di questo concorso appaiono biblici tanto da far apparire come illusorie le previste e successive procedure concorsuali per la medesima qualifica e con i medesimi soggetti interessati;
  •  sull’assenza di scavalchi, o comunque sulla protezione della posizione in ruolo, ci sono stati plurimi interventi e precisi impegni;
  •  essendo un anno di anzianità equivalente ad una sola lode o a un qualsiasi corso o incarico, il rischio scavalchi sarà nell’ordine del 30, 40% all’interno dell’aliquota dei 1421 e ancor maggiori in virtù del maggior affollamento a discapito di quanti anziani resteranno fuori dei 1421 posti e si troveranno nella restante parte aperta a tutti i sovrintendenti in ruolo aventi l’anzianità giuridica beneficiata da normative successive e più favorevoli.

In relazione a quanto sopra esposto si chiede voler far conoscere se le criticità sopra riportate, siano state affrontate e risolte dalla Commissione secondo quanto indicato dal legislatore e dal Capo della Polizia.

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