PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 2 marzo 2018

Modalita’ attuative dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’articolo 46, comma 4,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. (18A03473)

(GU n.117 del 22-5-2018)

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante «Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le
Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 46 nella parte
in cui prevede per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento
civile l’istituzione di un’area negoziale, limitata agli istituti
normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
accessori;
Visto l’art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che destina, per l’anno 2018, per l’anno 2019 e a decorrere dall’anno
2020, una parte dello stanziamento ivi previsto, per l’attuazione
dell’art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso il
rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il richiamato art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95
del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione le modalita’ attuative
di quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo;
Visto che lo stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto,
con decorrenza 1° gennaio 2018, una nuova disciplina per il personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l’accesso
alla dirigenza anche dei vice questori aggiunti e qualifiche
corrispondenti della Polizia di Stato e dei commissari coordinatori
penitenziari del Corpo di polizia penitenziaria, nonche’ la
contestuale istituzione di un’area negoziale per il medesimo
personale dirigente;
Ritenuto di disciplinare le modalita’ attuative dell’area negoziale
per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai
sensi dell’art. 46, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 95
del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio on.
dott.ssa Maria Anna Madia e’ stato conferito l’incarico per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna
Madia;
Sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 46, comma 4, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, richiamato in premessa, il presente decreto
stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le modalita’ attuative
dell’area negoziale di cui al comma 1 del medesimo art. 46, relative
alle procedure che disciplinano gli istituti normativi e i
trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile delle carriere dei funzionari, a partire dalla
qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche corrispondenti e di
commissario coordinatore penitenziario.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita’
e per le materie indicate negli articoli seguenti, nel rispetto del
principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche in relazione a
quanto previsto dall’art. 46, comma 6, del decreto legislativo n. 95
del 2017, si concludono con l’emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica concernente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile.

Art. 2

Provvedimenti

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 1,
comma 2, concernente il personale della Polizia di Stato e del Corpo
di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del decreto
legislativo n. 95 del 2017, e’ emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la
presiede, e dai Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze
e della giustizia o dai sottosegretari appositamente delegati e da
una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di ciascuna
delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale
del personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi del predetto
art. 46, comma 3.
2. La titolarita’ all’esercizio delle relazioni sindacali e’
riconosciuta sulla base del dato associativo e del dato elettorale
secondo i criteri dettati nell’apposito accordo per la definizione
delle modalita’ di espressione del dato elettorale e delle relative
forme di rappresentanza. In attesa dell’entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo
si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, fermo
restando quanto previsto dall’art. 7 per la fase di prima
applicazione del presente decreto.

Art. 3

Oggetto della contrattazione

1. Ai fini di cui all’art. 2, comma 1, sono oggetto di
contrattazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del decreto
legislativo n. 95 del 2017:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
d) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento
professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di’ assistenza
del personale.

Art. 4

Materie riservate alla legge

1. Per il personale di cui al presente decreto, restano comunque
riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o
amministrativo adottato in base alla legge, secondo l’ordinamento
delle singole amministrazioni, le materie indicate dall’art. 2, comma
4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 5

Procedimento

1. La procedura per l’emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’art. 2 e’ avviata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione almeno quattro mesi
prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro
lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale
dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria
possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto
della procedura stessa.
2. Le trattative per la definizione dell’accordo sindacale si
svolgono in riunioni cui partecipano i rapresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi e si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall’ipotesi di accordo
possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo.
4. L’ipotesi di accordo sindacale e’ corredata da appositi
prospetti contenenti l’individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche’
la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con
l’indicazione della copertura finanziaria complessiva per l’intero
periodo di validita’ del predetto atto, prevedendo, altresi’, la
possibilita’ di prorogarne l’efficacia temporale, ovvero di
sospenderne l’esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata
esorbitanza dai limiti di spesa. L’ipotesi di accordo sindacale non
puo’ in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a
carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a
quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge di
bilancio, nonche’ nel bilancio. In nessun caso possono essere
previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita’ del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
5, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione, verificate le compatibilita’ finanziarie ed esaminate
le osservazioni di cui al comma 3, approva l’ipotesi di accordo
sindacale, i cui contenuti sono recepiti con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all’art. 1, comma 2, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del
controllo preventivo di legittimita’ sul decreto di cui al comma 5,
richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni
devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
7. La disciplina emanata con il decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 5 ha durata triennale tanto per la parte
economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore dei decreti successivi.
8. Nel caso in cui l’accordo di cui al presente decreto non venga
definito entro centocinquanta giorni dall’inizio della procedura, il
Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 46, comma 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel corso del procedimento
disciplinato dal presente articolo, il Dipartimento della Funzione
pubblica assicura il necessario raccordo con le amministrazioni
militari interessate al fine di garantire la sostanziale perequazione
dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento
civile.

Art. 6

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita’
nell’applicazione delle disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all’art. 2, le amministrazioni
interessate provvedono a reciproci scambi di informazione, anche
attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione di cui all’art. 2 disciplinano le
modalita’ di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano
nell’ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica di cui al medesimo art. 2.
3. Ai predetti fini in sede di contrattazione presso le singole
amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura
arbitrale.
4. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 2 insorgano
contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato, le amministrazioni e le organizzazioni sindacali possono
ricorrere al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata
per l’esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro trenta
giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze
delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo’ fare ricorso alle
delegazioni trattanti l’accordo nazionale di cui all’art. 2, comma 1.
L’esame della questione interpretativa controversa di interesse
generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo
incontro. Sulla base dell’orientamento espresso dalle citate
delegazioni, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 27, primo comma, n. 2), della
legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi
applicativi per tutte le amministrazioni interessate.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, fermo
restando lo stanziamento, per il triennio 2018-2020, delle risorse
per l’attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, di cui all’art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e’ previsto quanto segue:
a) il primo accordo per l’area negoziale di cui all’art. 46, comma
1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e’ relativo al triennio
2018-2020;
b) ai fini della rappresentativita’ per la nuova area negoziale a
decorrere dal 1° gennaio 2018, si calcolano, per il primo accordo di
cui alla lettera a), fermo restando il numero di deleghe sindacali
non inferiore al 5 per cento, le deleghe sottoscritte entro il 31
dicembre 2017 dai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti,
nonche’ dai primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti
generali, considerando al tal fine anche le federazioni e
aggregazioni corrispondenti gia’ costituite, alla medesima data, per
l’area negoziale del personale non dirigente;
c) fermo restando quanto previsto dall’art. 46, comma 2, lettera
f), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l’anno 2018 i
distacchi e permessi sindacali, compresi i cumuli di permessi,
assegnati alle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia
di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, comprese le
federazioni e aggregazioni corrispondenti gia’ costituite,
nell’ambito dell’area negoziale del personale non dirigente delle
medesime Forze di polizia, possono essere da queste attivati, nel
limite dei permessi e dei distacchi gia’ esistenti per la predetta
area, anche nell’area negoziale dei dirigenti a favore dei propri
dirigenti sindacali.
d) la procedura di cui all’art. 5, comma 1, per il primo accordo
previsto dalla lettera a), del presente articolo, e’ avviata entro
due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 marzo 2018

Il Ministro: Madia

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 879