Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia
(Atto n. 35)
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei deputati, esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35); ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che consente di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ai decreti attuativi delle deleghe ivi previste in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, quindi, anche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera 0 della medesima legge n. 124 del 2015, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti; considerato che il citato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, indica, tra i criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di
tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche con riferimento alle disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale delle stesse Forze di polizia; considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che, tra i principi di delega, richiama anche quello finalizzato ad assicurare la sostanziale equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124; considerato che per il predetto decreto legislativo n. 94 del 2017 non è prevista al momento la delega per adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive e che, conseguentemente, il perimetro dello schema di decreto in esame è necessariamente circoscritto a quelle disposizioni applicate al personale delle Forze di polizia che non incidano sul rispetto del mantenimento della richiamata sostanziale equiordinazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e delle Forze armate; considerato pertanto che le importanti ulteriori disposizioni integrative e correttive necessarie per realizzare una compiuta revisione dei ruoli delle Forze di polizia devono essere rinviate ad una fase successiva, quando sarà possibile intervenire contestualmente sui decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate;
considerato che la necessità di un successivo intervento per alcune misure di particolare importanza risulta già anticipata dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto all’esame e che altre misure meritevoli di considerazione per la predetta finalità di miglioramento dell’attuale revisione dei ruoli sono emerse anche nel corso delle audizioni informali dei vertici delle Forze di polizia e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei COCER del personale interessato; considerato che per queste ultime misure è necessario disporre di un provvedimento legislativo che consenta di intervenire contestualmente anche sul correlato decreto legislativo n. 94 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate, nonché della necessaria copertura finanziaria, che richiede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibili; considerato che il Governo ha già anticipato,in occasione dell’approvazione in via preliminare dello schema di decreto in esame, di voler presentare in tempi brevi una iniziativa legislativa volta a consentire l’adozione di provvedimenti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 94 del 2017 e di differire il termine per adottare ulteriori decreti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 95 del 2017; considerato, pertanto, che lo schema di decreto "correttivo" all’esame costituisce un provvedimento ponte in vista dell’adozione di uno o più decreti legislativi di maggior impatto, contenente le disposizioni necessarie per realizzare una più efficace revisione dei ruoli, anche attraverso l’introduzione delle misure maggiormente attese dal personale, da individuarsi mediante il coinvolgimento delle rappresentanze del personale, con specifico riferimento all’adeguamento dei percorsi formativi appositamente calibrati e modulati in relazione alle funzioni che dovranno svolgere i frequentatori, nonché a
un’ulteriore accelerazione della progressione in carriera in relazione alle professionalità e anzianità maturate, anche con riguardo ai ruoli istituiti per la sola fase transitoria, con la contestuale valorizzazione del personale più meritevole e in possesso, in particolare, di titoli di studio accademici, anche ai fini della migliore attuazione del principio della carriera aperta dalla base da perseguirsi mediante la reale valorizzazione dei titoli professionali e di studio, con l’adeguamento delle norme che limitano tale aspirazione e di quelle che hanno disciplinato il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento dei commissari, assicurando la piena valorizzazione professionale anche nel conferimento degli incarichi ai futuri funzionari provenienti del percorso interno; considerato che nella successiva fase attuativa della delega - con i previsti nuovi decreti legislativi - potrebbe, tra l’altro, essere rivalutata l’adeguatezza dell’attuale separazione dei due ruoli di base delle Forze di polizia e delle specifiche procedure per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti e equiparati, privilegiando l'ipotesi della loro unificazione, tenuto anche conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nei pareri resi sugli schemi di decreti attuativi della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, valutando anche la conseguente riqualificazione dei superiori ruoli e verificando, contestualmente, gli effetti derivanti dalla nuova denominazione di “coordinatore” per tutti i ruoli, per un eventuale adeguamento della relativa disciplina, anche al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità e di valorizzazione del personale interessato; considerato che lo schema di decreto in esame, pur con il limitato richiamato ambito di intervento, contiene delle disposizioni necessarie e urgenti per migliorare le disposizioni vigenti sui ruoli delle Forze di polizia, anche attraverso il superamento delle incertezze applicative e interpretative emerse nella fase di prima attuazione;
considerato che in tale richiamato ristretto ambito appare esserci ancora spazio per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017, superando talune discrasie ed incertezze applicative ed armonizzando altre disposizioni applicabili al personale delle diverse Forze di polizia, nell’ambito del richiamato criterio di sostanziale equiordinazione, eliminando anche disparità di trattamento nell’applicazione di analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui la disciplina delle premialità in generale, con particolare riguardo alle promozioni per merito straordinario in favore del personale della Polizia di Stato anche in relazione al conseguimento di risultati straordinari, anche al di fuori dei soli compiti operativi, nonché la disciplina sull’obbligo di accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, anche nella fase transitoria, per l’accesso ai ruoli superiori del personale della Polizia di Stato anche nel caso di concorso interno; considerati il parere n. 2213/2018 del 18 settembre 2018 espresso sul presente schema di decreto dal Consiglio di Stato e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: - prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, valuti il Governo, come già anticipato in occasione dell’approvazione preliminare dell’Atto n. 35 in esame, di farsi promotore di
un’iniziativa legislativa per consentire l’adozione di ulteriori decreti “correttivi” al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché di uno o più decreti legislativi per introdurre disposizioni integrative e correttive anche al correlato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate; - con riferimento alla Polizia di Stato, valuti il Governo le seguenti osservazioni: - all’articolo 6, comma 1, lettera c), dello schema, valuti il Governo l’opportunità di integrare la previsione allineando la procedura e la tipologia del provvedimento per l’individuazione delle classi di laurea per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato e alla qualifica di ispettore superiore a quanto previsto per le altre Forze di polizia; - valuti il Governo l’opportunità di modificare la disciplina dei concorsi interni previsti nella fase transitoria per il passaggio o l’accesso ai ruoli superiori del personale della Polizia di Stato, eliminando per dette procedure concorsuali l’obbligo dell’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, ad eccezione di quelle per l’accesso alle qualifiche del ruolo dei funzionari; - valuti altresì il Governo, anche al fine di superare altre difformità caratterizzanti la disciplina applicata alla Polizia di Stato rispetto a quanto stabilito dagli ordinamenti delle altre Forze di polizia, l’opportunità di: a) integrare e regolamentare la disciplina della promozione per merito straordinario, prevedendo che per i dipendenti della Polizia di Stato, indipendentemente dai ruoli e dalla qualifica di appartenenza, la predetta promozione possa essere conferita anche a coloro i quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e dando prova di eccezionali capacità, attraverso la specifica introduzione di oggettivi e tassativi
criteri che circoscrivano l’applicazione della norma a fattispecie omogenee appositamente tipizzate; b) prevedere che le altre ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento possano, sempre attraverso una specifica regolamentazione, essere conferite anche in relazione a pregevoli risultati conseguiti dal dipendente in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli o importanti servizi all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; c) aggiornare l’attuale disciplina dei procedimenti per il conferimento di tutte le ricompense, alla luce delle prerogative assegnate al Ministro dell’Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza - dall’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivedendo anche i termini dei relativi procedimenti; d) inserire nel corpo del D.P.R. n. 335 del 1982 anche la disciplina di tutte le ricompense, realizzando un assetto armonico dell’intera materia oggi regolata, nonostante la sua omogeneità, da diverse fonti normative, procedendo alle conseguenti abrogazioni; - valuti il Governo l’opportunità di estendere anche per il 108° e 109° Corso per commissari la disciplina transitoria analoga a quella prevista per il 107° Corso commissari dall’articolo 14, comma 1, lettera i), atteso che per gli stessi corsi si applicano le medesime modalità di accesso alla carriera, prevedendo altresì che per i frequentatori dei tre predetti corsi non trovino applicazione i divieti, eventualmente previsti nei Bandi di concorso, di assegnazione di ciascun funzionario in Uffici o Reparti aventi sede nella provincia di residenza o di provenienza; valuti altresì il Governo di prevedere espressamente che i predetti divieti si applicano al restante personale che accede alla medesima carriera, a partire dal 110° corso; - sempre all’articolo 14, comma 1, lettera i), valuti altresì il Governo l’opportunità di ridurre la durata del 107° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, con la conclusione prevista al 29 marzo 2019, analogamente a quanto già applicato per i frequentatori del precedente 106°
corso, eliminando il previsto tirocinio operativo con la qualifica di commissario; - all’articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 4), del decreto legislativo n. 95 del 2017, valuti il Governo l’opportunità di individuare espressamente le percentuali di posti annualmente da mettere a concorso per l’accesso a regime alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno; - all’articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 6), del decreto legislativo n. 95 del 2017, valuti il Governo l’opportunità di integrare la disposizione prevedendo espressamente che il personale vincitore dei concorsi interni per l’accesso alla carriera dei funzionari, banditi fino all’anno 2018, accede alla qualifica di vice questore aggiunto attraverso la procedura dello scrutinio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; - valuti il Governo l’opportunità di omogeneizzare maggiormente la disciplina sulla progressione in carriera nella fase transitoria del personale della Polizia di Stato già destinatario dei ruoli direttivi speciali e dei ruoli direttivi tecnici ad esaurimento previsti dal decreto legislativo n. 334 del 2000 e mai istituiti, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti; - all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, valuti il Governo l’opportunità di adeguare la tipologia del provvedimento ivi previsto per l’individuazione delle modalità per l’impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", in relazione a quanto previsto nel medesimo decreto legislativo per la definizione di altre modalità attuative; - per i corsi di accesso ai ruoli della Polizia di Stato appare opportuno, anche in un secondo momento, che i periodi di frequenza siano valorizzati ai fini previdenziali al pari del personale ad ordinamento militare; - all’articolo 14, comma 1, lettera o), valuti il Governo, alla nuova lettera
mm-bis) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'opportunità di destinare i posti ivi previsti per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, al solo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservandoli al personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, nonché - per i soli profili professionali del settore sanitario - anche al restante personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio della professione tecnico-scientifica; - in relazione all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con riferimento ai posti destinati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario, valuti il Governo l'opportunità di bandire, entro il 30 dicembre 2018, con le medesime modalità e procedure ivi previste, un nuovo concorso interno per 10 posti per l'accesso al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato al personale del settore sanitario del ruolo degli ispettori tecnici in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria, già in servizio presso strutture sanitarie degli Uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; - all’articolo 14, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, ai fini dell’individuazione degli assistenti capo che possono partecipare ai concorsi per vice sovrintendente nell’ambito dei posti loro riservati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere agli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, un ulteriore contingente di entità pari al numero dei posti riservati agli assistenti capo nell’ambito dei concorsi già banditi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), qualora i requisiti per il passaggio alla qualifica di vice sovrintendente dei candidati di tali concorsi non siano stati compiutamente conseguiti al momento della pubblicazione del bando del concorso successivo;
- all’articolo 15, comma 1, lettera b), dello schema, valuti il Governo di specificare le modalità di iscrizione in ruolo in caso di articolazione dei corsi in più cicli, come osservato nel parere del Consiglio di Stato reso il 18 settembre 2018; - con riferimento al corpo di Polizia Penitenziaria, valuti il Governo le seguenti osservazioni: - appare opportuno che, anche all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria, sia istituito, anche in un secondo momento, un ruolo tecnico dei medici e degli psicologi, assicurando l'equiordinazione con l'omologo personale della Polizia di Stato; - appare opportuno modificare, anche in un secondo momento, le denominazioni di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore (le prime due qualifiche dirigenziali del Corpo), individuando delle denominazioni riconducibili alla qualifica dirigenziale; - valuti il Governo l'opportunità di allineare a quanto previsto per le altre Forze di polizia ad ordinamento militare anche la procedura e la tipologia del provvedimento per l'individuazione delle classi di laurea per l'accesso alla carriera dei funzionari e alla qualifica di ispettore superiore della Polizia Penitenziaria; - valuti il Governo di allineare a quanto previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare anche la disciplina delle promozioni per merito straordinario per il personale della Polizia Penitenziaria; - all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, valuti il Governo di incrementare la percentuale dell'aliquota riservata al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari; - valuti il Governo, anche in un secondo momento, la possibilità di adottare idonee misure per il personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che
risulta in servizio alla data di entrata in vigore del decreto "correttivo" e che ha superato le prove del concorso interno indetto con provvedimento del 4 dicembre 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2004; - all’articolo 17, comma 1, lettera b), valuti il Governo l’opportunità di specificare le modalità di iscrizione in ruolo in caso di articolazione dei corsi in più cicli, come osservato nel parere del Consiglio di Stato reso il 18 settembre 2018; - con riferimento all’Arma dei Carabinieri, valuti il Governo le seguenti osservazioni: - lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative e correttive alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017; le Forze armate sono prive di analoga facoltà poiché lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere, di cui al decreto legislativo n. 94 del 2017, discende da una delega precedente (legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare) che non dava adito a ulteriori correttivi; tale preclusione, tuttavia, ha certamente limitato - per tutte le Forze di polizia e in particolar modo per l’Arma dei Carabinieri - la portata degli interventi, rimasta ampiamente inferiore alle aspettative e alle necessità, come tra l’altro dimostra l’impiego minimale delle risorse complessivamente disponibili (circa 700 mila euro dei 15 milioni euro a regime): ciò posto, si rende viepiù necessaria e urgente una nuova delega con lo scopo di consentire anche alle Forze armate la possibilità di apportare correttivi e integrazioni al riordino dei ruoli, accordando contestualmente tale ulteriore facoltà anche alle Forze di polizia, talché sia confermata l’unitarietà del Comparto Difesa-Sicurezza, a presidio dei riconosciuti principi di specificità delle funzioni e di
equiordinazione delle carriere del personale e dei connessi trattamenti economici; l’urgenza dell’intervento di secondo tempo è strettamente connessa anche con l’esigenza di predisporre un meccanismo di salvaguardia che consenta di non disperdere le già esigue risorse appostate, per le sole Forze di polizia, dal decreto – legge n. 148 del 2017; in tale contesto, occorrerà peraltro valutare la possibilità di integrare opportunamente le citate risorse, con lo scopo di sostenere l’adozione di un provvedimento correttivo idoneo a completare, per tutte le Forze del Comparto, il raggiungimento degli obiettivi già perseguiti con la revisione dei ruoli del 2017, in maniera concretamente satisfattiva delle legittime aspettative del personale; - all’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, la lettera g), numero 2), prevede che, nei concorsi interni per l’accesso al ruolo degli Ispettori, sia attribuita “rilevanza preferenziale” tra i vari “titoli di merito” al fatto di aver retto il comando di Stazione territoriale in sede vacante, premiando adeguatamente il personale dei ruoli dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri che si è ben disimpegnato nello svolgimento delle più qualificate funzioni di comando proprie dei Marescialli. Parimenti, la lettera i), numero 1) e la lettera bb) d e l medesimo articolo 7, comma 1, introducono
interventi analoghi tesi a valorizzare il servizio prestato sia presso le Stazioni territoriali, ai fini dell’accesso al ruolo dei Sovrintendenti, in ragione della maggiore onerosità e pienezza delle attività ivi svolte, sia quello presso le Fanfare, soltanto in relazione alla possibilità di accedere alla Banda dell’Arma, per la specifica esperienza maturata nella specializzazione di musicante. Tali modifiche, in sostanza, riprendono il concetto di “rilevanza preferenziale” tra titoli di merito, già utilizzato dal Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 per alcune procedure di avanzamento a scelta (ad esempio attribuzione del grado di Luogotenente di cui all’articolo 1295-bis, comma 4, d e l me d es im o decreto legislativo n. 66 del 2010 e, nella disciplina previgente al riordino, l’attribuzione dell’omonima qualifica, di cui all’articolo 1324, comma 2, d el decreto legislativo n. 66), estendendolo nell’ambito dei concorsi interni. Diversamente dai cosiddetti “titoli di preferenza”, che determinano la precedenza dei concorrenti a parità di titoli di merito, la “rilevanza preferenziale” si tradurrà in concreto nel prevedere, nei relativi bandi di concorso, uno specifico punteggio di maggior peso ponderale rispetto aquelli attribuiti ai restanti “titoli di merito”, riconoscendone così la “particolare rilevanza”: a fronte di tale meccanismo appare necessario che l’apprezzamento di tale rilevanza sia oggetto di costante orientamento, evitando eccessive oscillazioni del margine di discrezionalità dell’amministrazione, potenzialmente suscettibili di contenzioso; - all’articolo 7, comma 1, lettera ee), dello schema di decreto, il numero 3) introduce la possibilità di strutturare un corso di formazione in più cicli successivi, ai quali i vincitori di concorso saranno avviati secondo l’ordine conseguente all’esito della procedura selettiva. Al termine dei vari cicli del corso formativo al personale sarà giustamente riconosciuta la stessa decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, riferita al primo ciclo svolto, evitando così di discriminare il personale idoneo, in relazione allo sviluppo parcellizzato del percorso formativo e di aggiornamento: a tal riguardo, anche in relazione a quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 18 settembre, appare congrua la previsione che tutti i frequentatori, al termine del corso, abbiano la medesima anzianità assoluta, venendo infine iscritti in ruolo secondo l’ordine della graduatoria di merito finale (ai sensi degli articoli 771, 779 e 783 del Codice dell’ordinamento militare), a partire dal primo ciclo svolto; - all’articolo 7, comma 1, lettera qq), numeri 2) e 3), dello schema di decreto, nell’intento di assecondare le legittime aspirazioni manifestate da alcuni appartenenti ai ruoli cosiddetti “ex-tecnici”, è stata introdotta, per il personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, la facoltà di transito nei corrispondenti ruoli forestali degli Ispettori,
Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri dell’Arma; tale previsione consentirà al citato personale di esercitare, soltanto a condizione di aver superato favorevolmente l’apposito corso formativo, le piene funzioni proprie dei ruoli forestali ordinari, tra le quali anche quella di “comando”, allo stato loro precluse in ragione del relativo profilo eminentemente “specialistico”, completando così quel graduale e progressivo processo di completa armonizzazione e piena integrazione avviato fin dal primo stadio dell’assorbimento; al riguardo, infatti, il profilo altamente caratterizzante di tali professionalità consente ai periti di essere preposti “ad unità operative e attività di coordinamento”, nonché ai revisori/collaboratori/operatori di assumere responsabilità di “guida e controllo” nel solo ambito delle rispettive e settoriali aree di competenza; qualora si ritenga necessario scongiurare eventuali dubbi interpretativi circa la possibilità che, a legislazione vigente, le funzioni di comando e quelle vicarie possano essere ancora ricoperte anche dal citato personale dei ruoli tecnici forestali, potrebbe essere utile un’ulteriore riflessione sull’opportunità di intervenire sul testo degli articoli 2212-quinquies, comma 3, e 2212-sexies, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, specificando che potranno essere svolte soltanto nelle articolazioni
specialistiche devolute agli specifici ambiti di professionalità e non con riferimento a unità operative o di altra natura adibite a compiti di carattere generale; - in tale quadro, nell’ottica di una progressiva armonizzazione delle norme di stato giuridico del personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e confluito nell’Arma dei Carabinieri, sarebbe opportuno valutare, anche in un secondo momento, la possibilità di uniformare i limiti ordinamentali di collocamento in congedo, in linea peraltro con gli obiettivi già perseguiti dal decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha esteso al citato personale l’applicabilità delle norme relative al collocamento in ausiliaria, già previste per il restante personale militare; tale intervento consentirebbe di
allineare la disciplina attualmente vigente per gli Ufficiali del ruolo forestale iniziale e il personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori (che prevede il limite di età a 65 anni), a quella del restante personale dell’Arma dei Carabinieri, inclusi i corrispondenti ruoli forestali ordinari; - all’articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, viene previsto il collocamento del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in posizione soprannumeraria rispetto agli organici, funzionale a conferire la necessaria coerenza tra le tabelle organiche e le relative posizioni di impiego, allo stato disallineate; nel dettaglio, si intende assicurare che l’intera dotazione del grado vertice dell’Arma, pari a dieci unità, sia utilizzata per l’assegnazione degli incarichi di comando interregionale ed equiparati riservati ai Generali di Corpo d’Armata, in coerenza con l’assetto dell’Istituzione; come è noto, infatti, il modello organizzativo dell’Arma è stato disegnato quando ancora il Comandante Generale proveniva dalle file dell’Esercito Italiano, prevedendo tuttora dieci incarichi per i Generali di Corpo d’Armata, cui si aggiungono altri due incarichi di livello Generale di Divisione/Generale di Corpo d’Armata; poiché oggi il Comandante Generale può essere scelto tra i Generali di Corpo d’Armata provenienti dai ruoli dell’Arma, l’intervento è indispensabile per poter disporre di tutte le unità necessarie a ricoprire gli incarichi di grado apicale, senza dover attribuire “doppi comandi” come, di fatto, avviene attualmente; tale previsione, peraltro, è resa ancor più necessaria ove si consideri che, a seguito dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, è stato istituito un nuovo Comando di Vertice, indispensabile per garantire adeguatamente i livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare, nonché l’unitarietà delle relative funzioni; - sempre in materia di sviluppo dirigenziale delle carriere, sarebbe opportuna un’ulteriore riflessione sui disallineamenti esistenti, valutando, anche in un secondo tempo, la fattibilità di eventuali futuri interventi
correttivi; infatti, come già evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento di revisione delle carriere del 2017, il numero dei dirigenti dell’Arma dei Carabinieri rimane sensibilmente inferiore a quello medio del resto del Comparto in relazione ai volumi organici complessivi, essendo caratterizzato altresì da maggiori permanenze complessive nei gradi rispetto alle altre Forze di polizia e Forze armate: ne consegue, in sintesi, una chiara penalizzazione per gli ufficiali dell’Arma, sia sotto il profilo retributivo, visto che i gradi meglio remunerati possono essere raggiunti, in proporzione agli altri, da un numero minore di ufficiali e più tardivamente, sia sotto il profilo pensionistico, ove si consideri il regime contributivo vigente; - con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza e alle altre Forze di polizia: - valuti il Governo l’opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, specifiche misure volte a sanare la sperequazione retributiva a svantaggio dei vicebrigadieri e qualifiche corrispondenti nominati in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo sistema parametrale (1° ottobre 2017) rispetto ai vicebrigadieri e qualifiche corrispondenti che hanno conseguito il grado in epoca successiva; - valuti il Governo l’opportunità di riconoscere una indennità una tantum nei confronti dei brigadieri capo e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stata riconosciuta esclusivamente ai parigrado con più di 8 anni di anzianità; - valuti il Governo l’opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, misure compensative per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e di base che, promosso alla qualifica/grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- valuti il Governo l’opportunità di omogeneizzare maggiormente i limiti di età previsti per la partecipazione ai concorsi e per le riserve di posti per i concorsi pubblici applicabili al personale delle diverse Forze di polizia, tenendo conto delle specifiche peculiarità; - valuti il Governo l’opportunità di rideterminare lo stanziamento previsto per il Fondo riservato ai vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti, di cui all’articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, assicurando l’allineamento delle risorse ripartite nell’ambito delle diverse Forze di polizia e tra le stesse Forze di polizia e le Forze armate in relazione al corrispondente Fondo previsto dal decreto legislativo n. 94 del 2017, destinato alle medesime finalità; il predetto articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto, infatti, per il personale dirigente delle Forze di polizia l’istituzione di un apposito fondo con lo scopo di “fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi”; tale fondo è destinato esclusivamente alle qualifiche di Vice Questore Aggiunto e di Vice Questore e qualifiche e gradi corrispondenti che, in conseguenza dell’abrogazione del trattamento economico di “omogeneizzazione stipendiale”, prevista dal comma 4, non sono più destinatari, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei compensi per l’efficienza dei servizi istituzionali riservati al personale cosiddetto “contrattualizzato”; la speculare norma contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 94 del 2017 destina, per le medesime finalità, le risorse alimentate con le modalità descritte al successivo comma 3: si rende opportuno, pertanto, valutare l’inserimento di una previsione normativa idonea a compensare integralmente i detrimenti retributivi sofferti dal personale dei suddetti gradi e qualifiche nel passaggio al nuovo trattamento economico dirigenziale, rispetto a quanto già percepito da “contrattualizzati”; tale intervento dovrà inoltre garantire
l’omogeneizzazione delle previsioni dei rispettivi fondi per i dirigenti delle
Forze di polizia e delle Forze armate, evitando altresì disallineamenti nel futuro trattamento economico accessorio dei medesimi dirigenti, allo scopo di conferire effettiva equiparazione nell’ambito del Comparto Sicurezza- Difesa; - analogamente, occorrerà predisporre ogni utile intervento finalizzato a preservare le legittime aspettative del personale contrattualizzato già in servizio che, secondo il meccanismo previgente al provvedimento di riordino, avrebbe conseguito benefici economici relativi al trattamento economico, anche accessorio, dei quali non potrà beneficiare in ragione dell’abrogazione del sistema di “omogeneizzazione stipendiale” di cui all’articolo 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, e all’articolo 43-ter della legge n. 121 del 1981. Le disposizioni giuridiche e del trattamento economico accessorio oggetto della contrattazione conclusa nel 2018 non sono state estese ai dirigenti delle Forze di polizia, al fine di non pregiudicare l’equiordinazione con le Forze armate, escluse dallo schema di decreto legislativo in esame. Anche a tal fine si rende, pertanto, necessario disporre di un secondo intervento correttivo che consenta di adeguare gli istituti concertativi dei dirigenti, fermi al decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, allineandoli a quelli del restante personale, alla luce della pubblicazione dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normo-economico 2016-2018; - per assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli appartenenti ai corpi militari non di accademia, per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, appare necessario prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi corsi di laurea; - appare necessario prevedere, per tutti i corsi di formazione di ogni ruolo, la possibilità di partecipare a corsi formativi di recupero, in caso di superamento del periodo massimo di giorni di assenza per congedo obbligatorio maternità e per assistenza a disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- il Governo valuti la possibilità di ripristinare il transito a domanda nelle Pubbliche amministrazioni per i maggiori e i tenenti colonnelli e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia che perdono l’idoneità al servizio, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l’attività lavorativa sotto altra forma; infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi.
Il parere per intero
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