OGGETTO: Mantenimento della sede di servizio d’origine per alcuni vincitori del
concorso interno straordinario per 3.286 vice sovrintendenti della Polizia
di Stato, indetto in data 27 ottobre 2017 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (c.d. riordino).

Si fa riferimento alle doglianze pervenute relativamente agli assistenti capo vincitori del concorso in oggetto, avviati alla frequenza del 27° Corso di formazione per vice sovrintendenti della Polizia di Stato, che non è stato possibile destinare, con la nuova qualifica, alla sede di servizio d’origine, ovverosia ad un qualsiasi ufficio avente
sede nella medesima circoscrizione provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13-quinquies del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 1° agosto 2002, n.. 199, inserito dal decreto del Ministro dell’Interno 3 dicembre 2013, n. 144, al quale fanno esplicito riferimento le lettere a) e b) dell’articolo 2 di cui in
oggetto.

Al riguardo, si rappresenta che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ribadito che, pur rilevandosi che la complessa disciplina specificamente prevista per il citato concorso non garantisce il mantenimento della sede di servizio a tutte le categorie di vincitori, l’individuazione delle sedi di destinazione, da parte dell’ Amministrazione,
al termine di procedure quali quelle in parola, è sempre orientata a ridurre quanto più possibile i casi di assegnazione di vincitori a sedi diverse da quella d’origine.