OGGETTO: Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo per
l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) per l’anno 2018.

Si trasmette, per immediata conoscenza, la circolare n. 555/RS/01/126/5549 in data odierna, concernente l’oggetto.

OGGETTO: Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo per l’Efficienza dei
Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) per l’anno 2018.

Com’è noto l’8 maggio u.s. è stato sottoscritto i’ Accordo sulla ripartizione delle
risorse confluite nel fondo incentivante per l’anno 2018.

D’intesa con le Organizzazioni Sindacali si è convenuto di confermare le fattispecie
già previste nel Fondo Efficienza Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) degli anni precedenti – ovvero
reperibilità, cambio turno, produttività collettiva, servizi resi in alta montagna – e di introdurre
una nuova fattispecie relativa ai servizi di “controllo del territorio” (art.7).

Per quanto concerne l’individuazione dei beneficiari dei compensi relativi a
reperibilità, produttività collettiva, servizi resi in alta montagna e cambio turno, sono stati
riaffermati i criteri adottati nei precedenti Accordi.

Sì è ritenuto, invece, di rivisitare le modalità di attribuzione del compenso per il
cambio turno c.d. forfettario previsto per i Reparti Mobili (art. 4, comma 4), stabilendo che
detto compenso spetta al personale in forza presso i Reparti Mobili ed effettivamente
impiegato negli stessi.

Diversamente, per il personale dei Reparti Mobili, aggregato o trasferito presso altri
uffici e per il personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili, nel corso
dell’anno, è stato convenuto che il citato compenso venga corrisposto in dodicesimi, in
relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto.

Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre
aver prestato, presso il Reparto, almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento,
considerando, ai fini del suddetto computo, come giorni di effettiva presenza in servizio le
fattispecie espressamente indicate al comma 2 dell’art. 5 concernente la “produttività ‘
collettiva”. Ne consegue che ogni ulteriore fattispecie non prevista nel comma richiamato si
configura come giorno di assenza.

SI richiama, in particolar modo, l’attenzione sulla nuova fattispecie “controllo del
territorio” che mira ad incentivare gli operatori di tutti ghi Uffici che svolgono – nelle fasce
orarie serali [19/01 (o 18/24 o 19/24)] e notturne [01/07 (o 00/06 o 00/07) o 22/07] – servizi
esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in tumi continuativi, sulla base di
ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle Questure e dalle sale operative
o dalle sale radio dei Commissariati distaccati (Centri di risposta 113/112 NUE) e dalle sale
operative o dalle sale radio delle Specialità.

Beneficiario del compenso è anche il personale che – nelle medesime fasce orarie –
presta servizio nelle predette “sale operative”, concorrendo al dispositivo di controllo del
territorio a supporto delle unità operative esterne, così come il personale impiegato
occasionalmente nei predetti servizi, nelle stesse fasce orarie sopra indicate (ad esempio,
l’operatore addetto all’ufficio passaporti chiamato a sostituire il collega delle “volanti”). In
quest’ultimo caso, il compenso è corrisposto in ragione del numero dei turni di servizio
effettuati.

Nell’ambito della fattispecie in parola, l’Accordo stabilisce che il turno effettuato nella
fascia oraria notturna venga remunerato in misura doppia rispetto a quello effettuato nella
fascia serale e che il compenso sia cumulabile con l’indennità di servizio esterno e non
cumulabile con le indennità di ordine pubblico e con l’indennità di missione.

Alla luce delle novità introdotte nell’ Accordo per il F.E.S.I. 2018, dovranno essere
segnalate al CENAPS eventuali integrazioni alle comunicazioni già inserite per l’anno 2018
relativamente al cambio turno c.d. forfettario per il personale dei Reparti Mobili nella
consueta finestra delle rettifiche. Dovranno essere, altresì, segnalati i turni effettuati, sempre
nell’anno 2018, per i servizi ricompresi nella fattispecie “controllo del territorio”.

Per le modalità di inserimento, si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite agli
Uffici amministrativo-contabili con apposito messaggio CENAPS, attraverso i consueti canali
di trasmissione, non appena sarà completata la manutenzione evolutiva della procedura.

Al fine di accelerare le operazioni di elaborazione e le successive attività per la
corresponsione degli importi contabilizzati, si invitano gli Uffici interessati a predisporre fin
d’ora un file, utilizzando, come modello di riferimento, lo stesso adoperato per il caricamento
dei dati relativi alle fattispecie fino ad oggi previste, associando alla nuova fattispecie
“controllo del territorio” il codice 095F per i servizi svolti nella fascia serale ed il codice
096F per quelli svolti nella fascia notturna. Massima attenzione dovrà essere rivolta
all’individuazione dei servizi e dei beneficiari da segnalare sulla procedura che verrà
messa a disposizione, atteso che non sarà possibile effettuare eventuali integrazioni e
rettifiche dei dati inseriti.

Con le stesse modalità dovrà essere effettuata la segnalazione dei dati concernenti il
cambio turno c.d. forfettario per il personale dei Reparti Mobili e la fattispecie “controllo del
territorio”, relativamente all’anno in corso, apportando eventuali correzioni o integrazioni
alle comunicazioni già inserite per il 2019 per il cambio turno forfettario per il personale dei
Reparti Mobili e procedendo con nuovi inserimenti per la fattispecie “controllo del
territorio”. Tali operazioni saranno attuabili nelle consuete finestre di apertura, che per le
segnalazioni del 2019 si prevedono a partire dal mese di febbraio 2020, finestra delle
revisioni.

Nel corso degli incontri con le 00.SS. per la definizione del FESI 2018, si è ritenuto
inoltre di equiparare, a partire dal FESI 2019, le assenze del personale effettuate ai sensi
dell’art. 8 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005 (astensione dal lavoro per donazione di
sangue) al giorni di effettiva presenza in servizio, ai fini del calcolo del compenso previsto per
la “produttività collettiva” (art. 5). Nelle segnalazioni relative a quest’ultima fattispecie, per
l’anno 2019, gli Uffici competenti vorranno, pertanto, uniformarsi alle richiamate indicazioni.

La circolare