OGGETTO: “Corso tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice
Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato. Decorrenza giuridica”.

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.
Il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto, all’articolo 2, comma primo, lettera b), che alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016 per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, si dovesse provvedere mediante un concorso per titoli (da bandire entro il 30 ottobre 2017) riservato al personale in servizio alla medesima data, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conformemente alle norme richiamate, la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori è quella del 1° gennaio 2017. Peraltro, la stessa regola, di carattere ordinario, si applicherà alle procedure concorsuali bandite, e da bandire, ai sensi della lettera a) dello stesso articolo 2 per il periodo 2017-2022.

Le procedure previste dal medesimo articolo 2, per la copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, attraverso tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno (da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019), sono rette da regole di carattere straordinario.

Infatti, in primo luogo il richiamo ai “limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016”, contenuto nella previsione, si pone non quale indicazione della determinazione della carenza d’organico, ma (soltanto) quale richiamo alla dotazione organica, che, come noto, è soggetta a progressiva riduzione. Ulteriore eccezione alla regola ordinaria è quella che riserva totalmente i posti “al personale con qualifica di
assistente capo tecnico” che risponda a requisiti semplificati di partecipazione (ovvero non aver riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non aver conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono nel biennio precedente all’anno in cui vengono banditi i concorsi).

Pertanto, in ragione di tale carattere di straordinarietà non poteva essere applicabile la regola di cui all’ articolo 20-quater, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 192, ma quella, in via di interpretazione sistematica, dell’ordinario principio della decorrenza giuridica del giorno successivo a quello di conclusione del corso formativo.

È infatti, necessario tener presente che la regola dell’anzianità decorrente dal primo giorno dell’anno successivo a quello di vacanza d’organico (di cui agli articoli 24-quater, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982, 20-quater, comma 7, e 25-fer, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982) è un’eccezionale disposizione di favor legis prevista, a normativa vigente, per 1 soli casi di accesso ad un ruolo superiore esclusivamente dall’interno e, quindi, non applicabile in via di interpretazione analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

FI nostri quesiti e la risposta, in ordine cronologico.