Al Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

– R O M A –

Al Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direttore Centrale per le Risorse Umane

– R O M A –

OGGETTO: Attribuzione benefici per infermità dipendenti da causa di servizio. A distanza di 17 anni non ci sono ancora certezze sull’applicazione d’ufficio delle norme a favore dei colleghi. Richiesta intervento urgente.

Sono giunte a questa Segreteria Nazionale segnalazioni in merito alla disapplicazione di quanto previsto dalla circolare 333-G/C.D.I/N.25/02 del 23 ottobre 2002, di cui si allega copia, inerente all’ attribuzione di benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio, così come previsto dalla Legge 539 del 15-7-1950.

Nello specifico, la situazione accertata in danno dei colleghi, riguarda la mancata applicazione dell’automatismo per la concessione del beneficio da parte dell’Ufficio, senza che vi sia alcuna necessità di presentare domande da parte dei dipendenti.

Quanto scritto a chiare lettere nella suddetta circolare è stato elaborato al termine di un lungo iter fatto di contenziosi amministrativi ed interpretazioni sancite anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica e recepite in toto dal nostro Dipartimento ben 17 anni fa. Nonostante il tempo passato, la materia appare invece essere ancora soggetta ad opinioni poco informate da parte di chi, disapplicando l’automatismo di quanto chiaramente sancito, di fatto, crea un danno economico rilevante ai colleghi interessati ancora in servizio e pressoché irreparabile per tutti coloro i quali hanno raggiunto la pensione.

Infatti, la percentuale del beneficio economico (concesso una sola volta indipendentemente dal numero di cause di servizio), è legata al riconoscimento da parte della C.M.O. dell’infermità nella Tabella A e va dall’1,25% dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria, al 2,50% dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria.

L’applicazione della prescrizione quinquennale, se un dipendente per inerzia del proprio ufficio si trovasse a non avere visto riconosciuto questo beneficio economico, aggiunge al danno economico anche la beffa di non potersi rivalere per intero di un beneficio previsto per legge.

Appare quantomeno opportuno ed urgente che la competente Direzione Centrale per le Risorse Umane richiami immediatamente le articolazioni periferiche ad una scrupolosa verifica della corretta attribuzione del beneficio economico previsto, attivandosi senza indugi affinché, dovessero emergere errori, dimenticanze o imprecisioni, i colleghi in servizio ed il personale in quiescenza venga messo nelle condizioni di agire a tutela dei propri interessi economici.

Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

La lettera