OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni su procedure e comportamenti negli ambienti di lavoro. Aggiornamento.

In rapporto all’evoluzione della pandemia da COVID-19 ed agli adempimenti che devono
essere garantiti dagli uffici sanitari della Polizia di Stato, si forniscono elementi di chiarificazione in
relazione alle procedure cd alle indicazioni emanate con le precedenti circolari.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’Amministrazione sta profondendo il massimo impegno nel reperire ulteriori dispositivi di
protezione individuale per la distribuzione al personale impiegato nei servizi sul territorio,
incontrando peraltro non poche difficoltà in questo frangente, comunque comuni ad ogni altro ente o
amministrazione.

Ritenendo presumibile che nei prossimi giorni si possa acquisire la disponibilità dei suddetti
dispositivi, si prega di continuare ad attenersi alle disposizioni fornite da questa Direzione con
circolare n. 850/A.P.1-2056 del 16 marzo 2020.

PROCEDURE EPIDEMIOLOGICHE E DIAGNOSTICHE DI PROFILASSI

Si raccomanda, per ogni caso positivo di COVID-19 riscontrato in ambiente di lavoro:

I. che il medico della Polizia di Stato, in collaborazione con il datore di lavoro/dirigente
dell’Ufficio, effettui un’indagine epidemiologica dettagliata, finalizzata alla riccrca dei
contatlì a rischio sul luogo di lavoro, notiziando la ASL di residenza dell’interessato,
anche al fine di predisporre, da parte di quest’ultima, analoga indagine e conseguenti
provvedimenti per i contatti stretti di natura cxtra-lavorativa;

Il. che lo stesso, dopo aver ottemperato alla ricerca dei contatti a rischio nell’ambiente di
lavoro, adotti le misure di profilassi indicate nella circolare di questa Direzione
850/A.P.1-2097 del 17 marzo 2020;

HI. = che qualora il personale da porre in quarantena non disponga di alloggio idoneo, il
sanitario verifichi la disponibilità presso le strutture della Polizia di Stato preventivamente
individuate!;

IV. che il datore di lavoro/dirigente dell’Ufficio nel quale si è verificato il caso, n
collaborazione con il medico della Polizia di Stato, provveda a dare informazioni ai
colleghi di lavoro su quanto accaduto e sui provvedimenti adottati;

V. che il medico della Polizia di Stato operi la sorveglianza attiva, per via telefonica, sulle
persone poste in quarantena ed individui eventuali accertamenti diagnostici ritenuti
opportuni prima della riammissione in servizio.
Per quanto attiene a questi ultimi, nei giorni scorsi è stata invocata, da parte di alcune Regioni,
una strategia di prevenzione incentrata sull’utilizzo diffuso del test mediante tampone naso-faringeo,
da attuarsi sulla popolazione generale e/o su quci lavoratori ritenuti a rischio per la specifica attività
svolta, come nel caso degli operatori sanitari.

Analogamente, gran parte delle 00.SS. della Polizia di Stato ha rivolto appelli alle Regioni
affinché consentano l’effeltuazione del test su tutti gli operatori delle forze dell’ordine, a ragione
dell’assunto che questi ultimi, dovendo garantire inderogabilmente i compiti istituzionali, sono
esposti ad un rischio maggiore rispelto a quello della popolazione generale. Comprensibili aspetti di

preoccupazione, primo tra tutti quello di esporre familiari c conviventi all’infezione, prima ancora
che se stessi, giustificano senza dubbio richieste di un’attenzione particolare.
Tuttavia, al fine di addivenire a modelli concretamente percorribili, che possono trovare
attuazione solo attraverso una collaborazione fattiva dell’ Amministrazione con le Regioni, è
necessario far chiarezza sia sul significato che sull’ultilità del suddetto test, pur con i diversi
orientamenti che tuttora si registrano, che vedono alcuni stessi addetti ai lavori in posizioni difformi
rispetto alle linee guida degli enti nazionali ed internazionali deputati in tal senso.
Preliminarmente, è opportuno peraltro sottolineare il diverso approccio all’utilizzo del test che
si registra, finora, nella gestione della pandemia: alcune regioni come il Veneto hanno adottato una
politica di screening, rendendo disponibile il test per tutta la popolazione residente in alcunc arce, a
prescindere dall’evenienza di un contatto a rischio e di sintomatologia sospetta per infezione da
COVID-19; altre, come la Lombardia e l’Emilia Romagna, hanno limitato rigorosamente
l’esecuzione del test alle direttive di riferimento.

Il numero dei test effettuati sinora indica, comunque, come in ogni contesto la pratica abbia
riguardato solo una parte limitata delia popolazione generale, in rapporto alle concrete possibilità
organizzative, al rispetto delle corrette procedure di esecuzione, alla disponibilità di operatori formati
ed ai tempi di lavoro richiesti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità prescrivono che il test
per l’accertamento della positività alla presenza di coronavirus nelle prime vie aeree degli individui,
mediante esecuzione di tampone naso-faringeo, venga eseguito solo sui soggetti sintomatici.
L’effettuazione dell’esame su soggetti asintomatici potrebbe dare risultato negativo, anche in
presenza del virus. L’affidabilità dcl test decade qualora questo sia eseguito quando il paziente non
abbia una carica virale “importante”, cosa che potrebbe avvenirc, qualora il soggetto fosse infetto,
solo 48 ore dopo la comparsa dci sintomi. Il riscontro di un risultato negativo, pertanto, è relativo
solo al momento del prelievo, mentre il test potrebbe positivizzarsi nei giorni seguenti.

In tal senso, si fa rifcrimento al “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti
clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-furingeo
e test diagnostico”, redatto dal Gruppo di lavoro permanente costituito, in data 5 febbraio u.s.,
nell’ambito del Consiglio Superiore di Sanità (sessione Il) e compiutamente elaborato in data
26.2.2020 ed alla Circolare del Ministero della Salute del 9.3.2020, avente per oggetto “COVID-19.
Aggiornamento della definizione di caso”.

Per opportuna valutazione, si riporta la sintesi del primo documento: “/n conclusione,
considerato che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella dinamica delle diffusione
epidemica appure limitato, il gruppo di lavoro ritiene appropriate e condivisibili le indicazioni
emanate dal Ministero della Salute e ribadite nella circolare prot. N. 0005443 — 22/2/2020 —
DGPRE/DGPRE-P, raccomandando che l’esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi
sintomatici di ILI (Influenza-Like Iliness, Sindrome Simil-Influenzale) non attribuibili ad altra causa
e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria, a casi di ARDS (Acute Respiratory
Distress Syndrome, Sindrome da Distress Respiratorio Acuto) e di SARI (Severe Acute Respiratory
Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19 secondo le
definizioni di cui all’allegato ! di questo documento. In assenza di sintomi, pertanto, il test non
appare al momento sostenuto da un razionale scientifico, in quanto non fornisce un’informazione
indicativa ai fini clinici e potrebbe essere addirittura fuorviante. Data la rapida evoluzione delle
conoscenze în merito, qualora dovessero emergere nuovi dati, si procederà a una revisione del
documento elaborato”.

Le indicazioni all’effettuazione del test, da parte degli organi competenti, non sono ad oggi cambiate.

Attenendosi a tali linee guida, ed in considerazione dell’evoluzione della pandemia, delle
misure di contenimento intraprese, della necessità di tutelare gli ambienti lavorativi collettivi e dellc
comprensibili preoccupazioni del personale, questa Direzione ritiene che il test tramite tampone naso-
faringco sia indicato nei contatti stretti di soggetti affetti da COVID-19, in quelli che abbiano
sintomatologia clinica in atto suggestiva per infezione da COVID-19, al termine del periodo di
quarantena e prima della riammissione in servizio.

In caso di soggetti sintomatici con positività al SARS-CoV-2, dopo regressione della
sintomatologia c della febbre per tre giorni, dovrebbero essere effettuati tamponi al 4° c 5° giorno
prima della riammissione in servizio. Il condizionale trova giustificazione nelle diverse disponibilità
all’effettuazione del test che si registrano nci diversi ambiti regionali.

Sono queste le indicazioni che sono state diffuse a tutti i medici della Polizia di Stato operanti
sul territorio che, per la conseguente applicazione, hanno dovuto tuttavia confrontarsi con la concreta
disponibilità delle strutture sanitarie deputate a garantire l’esecuzione del test.

Non sì esprime alcuna controindicazione alla eventualità che il personale della Polizia di Stato
venga sottoposto a test con tampone, anche in assenza di sintomatologia e di documentato contatto a
rischio, qualora direttive ed ordinanze regionali lo consentano.

Considerate le criticità nel garantire l’esecuzione del test a tutta la popolazione, qualora vi sia
tale disponibilità, la somministrazione diffusa al personale della Polizia di Stato potrebbe essere
pianificata in modo progressivo tramite valutazione del rischio in rapporto ai diversi profili di
servizio, con priorità per gli operatori sanitari e per coloro che svolgono servizi a contatto con il
pubblico nonostante ic limitazioni di movimento della popolazione, per poi interessare il restante
personale.

Saranno indispensabili, in tal senso, accordi dei Coordinatori Sanitari con i responsabili della
Sanità regionale, al fine di pervenire a modelli di intervento razionali e condivisi, notiziando
tempestivamente questa Direzione.

Laddove non vi sia disponibilità della Regione a tale iniziativa, si raccomanda ai medici della
Polizia di Stato di richiedere ai centri di riferimento regionali l’effetiuazione del test nelle situazioni.

PROVVEDIMENTI DI DISPENSA TEMPORANEA AI FINI DI QUANTO DISPOSTO
DALL’ART. 87 COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

I provvedimenti di dispensa temporanea dal servizio dci dipendenti, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 87, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono affidati ai responsabili di
livello dirigenziale degli Uffici c Reparti di appartenenza, che adottano il provvedimento dopo aver
ottenuto il parere favorevole da parte del medico della Polizia di Stato.

In sostanza, tale procedura può essere avviata:

L su iniziativa del medico della Polizia di Stato;
Il. su richiesta del dipendente:
IH. su segnalazione da parte del dirigente dell’ufficio.

Nella prima eventualità, ci si deve riferire a situazioni lavorative di rischio aumentato concrete
ed attuali, quali possono verificarsi in caso di patologie recenti o croniche, utilizzo di farmaci
particolari, condizioni cliniche che hanno reso necessari provvedimenti di esenzione da servizi
gravosi o di riforma parziale e che possono individuare situazioni di suscettibilità individuale.
L’indicazione dovrà essere comunque posta caso per caso, in relazione a reali situazioni di rischio,
evitando generalizzazioni ipotetiche e massive.

Nella seconda eventualità, sarà il dipendente stesso a segnalare, documentandola
opportunamente, la condizione di rischio, anche per terzi, correlata a patologie da cui sia affetto, non
note all’Ufficio sanitario, o a patologie riguardanti familiari e/o conviventi che possano determinare
una maggiore suscettibilità degli stessi all’infezione.

Nell’eventualità di cui al punto III., il dirigente dell’ufficio potrà segnalare situazioni
lavorative, anche collettive, che possano beneficiare in modo significativo della concreta attuazione
della specifica disciplina, garantendo al contempo l’efficienza dei servizi istituzionali.

Si allega la modulistica da utilizzare.

La circolare