Oggetto: Indicazioni per l’attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del “COVID-19”. Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni.

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Seguito foglio n. 555/DOC/C/DIPPS/CTR/1440/20 del 17.03.2020.

Sl fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale sono state fornite aggiornate
indicazioni applicative relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, definite con i diversi D.P.C.M. emanati sulla base della clausola di
autorizzazione recata dagli artt. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Come è noto, tale quadro è stato rimodulato con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 76 del 22 marzo e qui unito in copia per un pronto
riferimento (Allegato A), la cui effettività è stata assicurata dalle misure interinali recate
dall’ordinanza del Ministro della Salute dello stesso 22 marzo.

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 prevede la sospensione delle attività produttive, ad eccezione di
quelle indicate nell’ Allegato 1 la cui prosecuzione viene assentita dal Prefetto in alcune specifiche
ipotesi, individuate dall’art. 1, comma 1, lett. g) e h), e dall’art. 2, del ricordato D.P.C.M. 22 marzo
2020, alla cui lettura si fa rinvio.

Tali misure sono accompagnate da una rivisitazione in senso restrittivo delle circostanze che
legittimano gli spostamenti al di fuori della privata abitazione nella fase attuale dell’emergenza.

In estrema sintesi, viene previsto che tali spostamenti possono essere effettuati, fino al 3
aprile p.v., soltanto per 1 seguenti motivi:

– comprovate esigenze lavorative;

– esigenze di assoluta urgenza;

– motivi di salute.

L’art. 1, comma ], lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 abolisce la previsione, contenuta,
nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che assicurava il rientro tout court nel
luogo di domicilio, abitazione o residenza.

Conseguentemente, nel sistema delineato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 tale rientro è
consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi legittimanti di cui si
è detto sopra.

In via esemplificativa, prendendo spunto da quesiti prospettati in queste ore da alcune
Questure, si può evidenziare che:

– rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare)
effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro;

– rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi – che si stanno ripetendo con una certa
frequenza in questi giorni – in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema
dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria
abitazione.

Si aggiunge che le nuove misure introdotte dal ripetuto D.P.C.M. 22 marzo 2020 si
applicano cumulativamente a quelle stabilite dal precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020 che non sono
state modificate dalla normativa sopravvenuta, nonché dall’Ordinanza del Ministero della Salute 20
marzo 2020.

Si attira l’attenzione sul fatto che quest’ultimo provvedimento reca alcune restrizioni
riguardanti l’accesso ai pubblici parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, lo svolgimento
dell’attività ludica o ricreativa all’aperto, nonché dell’attività all’aperto e prevede la chiusura degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno delle infrastrutture del
trasporto pubblico con l’eccezione di quelli ubicati lungo le autostrade.

Ciò premesso, si trasmette in Allegato B una versione aggiornata al 23 marzo 2020 del
modello da utilizzare per l’autodichiarazione, che sostituisce quello allegato alla circolare cui si fa
seguito.

Si conferma che tale modello prevede che l’operatore di polizia controfirma
l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del
dichiarante, al fine di esonerare il cittadino dall’onere di allegare all’autodichiarazione una
fotocopia del proprio documento di identità, come stabilito dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

Ciò premesso, le SS.LL. vorranno impartire le opportune disposizioni affinché la versione
aggiornata al 23 marzo 2020 del modello in questione sia distribuita al personale dei dipendenti
Uffici.

Analogamente, le Direzioni Centrali per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato e dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere sono incaricate di impartire ai dipendenti Uffici e Reparti le indicazioni necessarie per
garantire la diffusione e l’utilizzo della versione aggiornata al 23 marzo 2020 del modello.

La circolare