Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”

Seguito:

a) Fr 15350/117(2Y/Uff. INI — Prot, Civ. 14 aprile 2020.

b) | fn. 557/PAS/U/003776/12982.D (11) del 26 marzo 2020;

c) f. n. S557/PAS/U/003496/12000. A ( 1) del 13 marzo 2020;

d) f. n. S57/PAS/U/012678/10900 (2 7)9 del 12 settembre 2018.

Premessa

Come è noto, il D.P.C.M. 10 aprile 2020, entrato in vigore lo scorso 14 aprile, ha rimodulato
il quadro complessivo delle misure che dovranno essere osservate ifino al 3 maggio p.v., per
proseguire efficacemente nell’azione di contenimento del virus “COVID-19”,

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del cennato provvedimento cessano di
produrre effetti giuridici i D.P.C.M. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1 aprile 2020 (art. 8,
comma 2, D.P.C.M. 10 aprile 2020).

ll D.P.C.M. 10 aprile 2020, nel confermare la centralità del Prefetto nello sviluppo del
monitoraggio e del controllo delle limitazioni previste, dedica un “capitolo” importante
all’individuazione delle attività di cui è consentita la prosecuzione in questa fase dell’emergenza,
dettando anche le condizioni per il loro esercizio.

Su questi aspetti, il Gabinetto del Sig. Ministro ha già impartito precise indicazioni di ordine
generale, con l’atto di indirizzo indicato a seguito sub a).

Muovendosi all’interno della cornice descritta da queste indicazioni, pare opportuno —
secondo uno schema ormai consolidato — rassegnare all’attenzione delle SS.LL. ulteriori indicazioni
di dettaglio, per l’applicazione delle nuove misure recate dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 allo specifico
contesto delle attività economiche sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Si precisa che tali indicazioni tengono conto anche delle questioni degne di maggiore nota
che, a seguito del precedente D.P.C.M. 22 marzo 2020, sono state prospettate a questo Dipartimento.

2. I profili di novità riguardanti le attività produttive del settore della difesa e dell ‘aerospazio, sottoposte al regime di cui all’art. 28 TULPS.

In via preliminare, preme ricordare come l’art. 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 confermi la
generale sospensione di una serie di attività regolate, in tutto o in parte, dalla legislazione di
pubblica sicurezza, e segnatamente dalle disposizioni che vanno dagli articoli 68 al 110 TULPS.

Si tratta dell’organizzazione e offerta di spettacoli e trattenimenti pubblici, della
gestione delle diverse tipologie di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande,
nonché delle sale gioco e degli altri locali in cui è possibile praticare giochi leciti.

Le eccezioni a tale divieto sono, come è noto, individuate nell’Allegato 1, tra le quali si
evidenzia— per taluni aspetti concernenti la compravendita delle armi di cui si dirà nel prosieguo –
il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet, per televisione, per
corrispondenza, radio e telefono.

L’art. 2 – in continuità con le disposizioni dei decreti presidenziali sinora adottati –
conferma la generale sospensione, sull’intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive,
industriali e commerciali, individuando nell’Allegato 3 le eccezioni alla moratoria, attraverso il
ricorso al sistema dei Codici ATECO.

Rispetto al D.P.C.M. 22 marzo 2020, illustrato con la circolare cui si fa seguito sud b), un
elemento di novità è rappresentato dal regime giuridico riconosciuto alle attività dell’aerospazio,
della difesa — incluse Ie lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali
per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico — nonché alle altre attività di rilevanza strategica
per l’economia nazionale.

Va, innanzitutto, segnalato che, in un’ottica di snellimento dell’azione amministrativa, tali
attività — operanti di norma in forza della licenza di polizia di cui all’art. 28 TULPS – sono ora
sottoposte ad una comunicazione al Prefetto e non più al rilascio di apposita autorizzazione (comma
7). O

Sul punto, il Gabinetto, con circolare indicata a seguito sub a), ha già avuto modo di
raccomandare l’opportunità di verificare se le istanze di autorizzazione – inoltrate in conformità al
D.P.C.M. 22 marzo 2020 e non ancora definite — possano essere considerate alla stregua delle comunicazioni previste dalla nuova normativa, le quali legittimano all’immediato avvio dell’attività.

Sulla falsariga di questa logica di “economia procedimentale” e di “conservazione degli
effetti”, si ritiene che le autorizzazioni all’esercizio delle attività della specie, rilasciate sotto il
vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, continuino a produrre i propri effetti. Ciò, in forza non solo del
principio del tempus regit actum, ma anche della considerazione che le autorizzazioni rilasciate
sono espressione di una funzione di controllo che, da un punto di vista sostanziale, è omologa a
quella che i Prefetti sono chiamati ad effettuare a seguito del ricevimento delle “comunicazioni”,
previste dalla normativa di nuovo conio.

In sostanza, la differenza tra i due regimi non riguarda i presupposti richiesti per lo
svolgimento dell’attività (che restano i medesimi), bensì il momento di esercizio del controllo che,
nel “vecchio” regime era effettuato ex ante e nel “nuovo” regime deve essere effettuato ex post.

Un altro elemento di novità è contenuto nel comma 3 del cennato art. 2, il quale consente di
superare le incertezze applicative segnalate a questo Dipartimento da alcune Prefetture.

La disposizione prevede, infatti, che il meccanismo dell’esercizio dell’attività previa
comunicazione al Prefetto si applichi anche alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per
l’economia nazionale.

Nulla poi è innovato in ordine al regime giuridico richiesto per la prosecuzione delle attività
degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio
all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, che sono tuttora sottoposti alla comunicazione al
Prefetto (comma 6), tra i quali, come già rappresentato nella circolare cui si fa seguito sud b),
possono annoverarsi anche opifici per la fabbricazione degli esplosivi.

In questo contesto, va comunque evidenziato come il D.P.C.M, 10 aprile 2020 confermi, tra
le attività economiche elencate nell’Allegato 3 di cui è autorizzata la prosecuzione ex lege, i servizi
di vigilanza privata e di sicurezza sussidiaria e complementare erogati dagli istituti di
vigilanza autorizzati a mente dell’art. 134 TULPS e dalle altre disposizioni “complementari”.
Sul punto si richiamano, pertanto, le considerazioni svolte con l’atto di indirizzo, diramato da

questo Dipartimento il 26 marzo scorso, meglio specificato a seguito sub b).

3. Questioni riguardanti il commercio delle armi

Il rinnovato quadro giuridico delle misure di contenimento della diffusione del virus
consente di fornire risposta ad alcuni quesiti, suscettibili di riguardare l’intero territorio nazionale,
che sono stati qui prospettati dalla “rete” delle Autorità provinciali di p.s..

In questo senso conviene, innanzitutto, soffermare l’attenzione sulle richieste tese a
promuovere una riflessione sulla questione se, nell’attuale fase di emergenza, le armerie e le
rivendite di articoli militari possano continuare ad operare, anche in ‘considerazione del fatto che
esse commercializzano prodotti suscettibili di essere approvvigionati dalle Forze Armate, dalle
Forze di Polizia, dai Corpi di polizia locale, dalle organizzazioni di protezione civile e dalle guardie
giurate dipendenti da istituti di vigilanza o da proprietari di beni.

Sul punto si osserva, innanzitutto, che l’Allegato 1 e l’Allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile
2020 non ricomprendono il “commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari” tra le
attività di vendita al dettaglio di cui è consentita ex /ege la prosecuzione.

Inoltre, il cennato Allegato 3 esclude espressamente dal novero delle attività di cui è
consentito éx fege lo svolgimento, la “riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e
munizioni”, contraddistinte dal Codice ATECO 33.11.03 (si veda la voce 33 del menzionato

Allegato 3).

Alla luce di questi dati normativi, si deve concludere che il D.P.C.M. 10 aprile 2020 non
permette alle armerie, agli esercizi di riparazione delle armi e dei sistemi d’arma, ed alle rivendite di
articoli militari di riprendere la propria attività, a meno che non ricadano nelle specifiche eccezioni
ai regimi di ock down stabiliti dal provvedimento in commento. |

Traendo spunto dai quesiti qui rivolti anche per le vie brevi, si può rilevare come sia stato
evocato il tema se e in quali termini le predette attività economiche possano rientrare tra quelle di
cui è permesso l’esercizio in quanto funzionali ad assicurare la continuità delle attività enucleate dal
medesimo Allegato 3 e, segnatamente, delle pubbliche amministrazioni, di cui alla voce 84.

Sul punto, si può osservare che, confermando le scelte dell’omologo provvedimento del 22
marzo, anche il D.P.C.M. 10 aprile 2020 richiede che tale rapporto di funzionalità venga verificato,
in concreto, caso per caso, dal Prefetto sulla base della comunicazione inoltrata dall’impresa.

È appena il caso di sottolineare che l’art. 2, comma 3, del ripetuto D.P.C.M. 10 aprile 2020
pone in capo all’impresa l’onere di indicare, nella comunicazione, gli operatori economici e le
amministrazioni che sono specificamente destinatarie delle prestazioni di beni e servizi effettuate
dall’impresa che intende proseguire la propria attività.

È , peraltro, evidente che l’indicazione di tali dati deve avvenire in termini non generici, ma
specifici, in modo da consentire l’individuazione dei soggetti giuridici che beneficiano delle attività
dell’impresa.

Al riguardo, preme evidenziare come, ai fini della verifica delle circostanze esposte nella
comunicazione, potranno essere utilizzati anche i riscontri acquisiti dagli ufficiali e agenti di D.S.,
attraverso la consultazione dei registri di cui agli artt. 35 e 55 TULPS, nel corso di operazioni di
accesso effettuate ai sensi dell’art. 16 del medesimo Testo Unico.

Oltre aciò, nei quesiti formulati per le vie brevi, è stata prospettata la questione se e in quali
termini possano trovare applicazione le nuove previsioni, recate dall’Allegato 1 del provvedimento,
che consentono lo svolgimento del commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto, acquistato
con contratti a distanza. |

Come si è illustrato nella circolare indicata a seguito sub d), l’art. 17 della legge 18 aprile
1975, n. 110 consente di acquistare armi comuni, con contratti stipulati per corrispondenza o con le
altre forme di contratto a distanza contemplate dall’art. 45, comma 1, lett.g) del decreto legislativo 6
febbraio 2005, n. 206 (cd. “Codice del consumo”).

Tale facoltà, peraltro, è riconosciuta sia agli operatori economici autorizzati a svolgere
attività industriali o commerciali in materia di armi sia ad acquirenti privati che non esercitano
attività economiche nel settore delle armi e che siano in possesso dei necessari titoli di polizia.

Occorre, però, evidenziare che l’art. 17 richiede che l’operazione di acquisto avvenga con alcune precise cautele volte ad assicurare che l’arma acquistata pervenga direttamente nella  disponibilità dell’acquirente titolato all’acquisto e che sia, quindi, garantita la tracciabilità della circolazione dell’arma medesima.

In questo senso, la disposizione richiede che l’acquirente, diverso dall’operatore economico
professionale, debba ritirare l’arma oggetto della compravendita a distanza presso un’armeria, ai
fini dell’esibizione del titolo legittimante l’acquisto (nulla-osta all’acquisto rilasciato ai sensi
dell’art. 35 TULPS ovvero licenza di porto d’armi ai sensi dell’art. 42 TULPS) e della dovuta
registrazione della transazione.

Alla luce di quanto appena detto, si può, innanzitutto, i concludere che è possibile perfezionare il contratto di vendita a distanza.

In questa fase dell’emergenza, però, non sarà tuttavia possibile ai soggetti privati diversi
dagli operatori economici professionali ritirare l’arma presso l’armeria, atteso che essa , come si è
detto sopra, non è ricompresa tra le attività commerciali di vendita al dettaglio di cui l’Allegato 1
consente lo svolgimento “in presenza” della clientela.

Resta fermo che gli operatori economici autorizzati ad esercitare attività industriali o
commerciali in materia di armi potranno ricevere le armi acquistate con contratto a distanza da altri
operatori economici professionali, laddove la loro spedizione e consegna sia effettuata attraverso un
corriere autorizzato (artt. 17, comma 1, e 18, comma 1, legge n. 110/1975).

La vendita al dettaglio di articoli militari – effettuata con le modalità del contratto a distanza
in favore di singoli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, nonché di appartenenti a
Corpi di polizia locale, ad organizzazioni di protezione civile e ad istituti di vigilanza deve, invece,
ritenersi consentita e la merce ordinata può essere consegnata al domicilio dell’acquirente.

4. Servizi dî investigazione privata

Su un altro versante, si è avuto modo di registrare una serie di corrispondenze, provenienti
sia da Prefetture che da associazioni di categoria, con le quali viene richiesto un chiarimento in
merito alla questione se i soggetti abilitati a svolgere investigazioni private o indagini difensive
possano operare in questa fase dell’emergenza.

Al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare che, analogamente a quanto è avvenuto con il
D.P.C.M. del 22 marzo u.s., anche il decreto del 10 aprile 2020 utilizza il sistema dei codici
ATECO per individuare le attività di cui è consentita la prosecuzione in questa fase dell’emergenza.

Ciò posto si osserva che il sistema ATECO non riconduce lo svolgimento dei servizi di
investigazione privata alle attività professionali (codice ATECO 74), ma alla macro-famiglia di
attività, contraddistinte dal Codice ATECO 80. I

Tale macro-famiglia ricomprende sia i servizi di vigilanza che quelli di investigazione.

IH D.P.C.M. 10 aprile 2020, all’Allegato 3, opera una selezione all’interno di questa ampia
categoria, consentendo che possano essere esercitati solo i servizi di vigilanza (Codice ATECO
80.1) e i servizi connessi ai sistemi di vigilanza (Codice ATECO 80.2).

La mancata inclusione nell’Allegato 3 dei servizi di investigazione privata (Codice ATECO
80.3) porta, dunque, ad escludere che le attività di investigazione privata rientrino tra quelle per cui
viene autorizzata la prosecuzione fout court.

Resta, naturalmente, fermo che — al pari delle altre attività produttive sospese dal decreto presidenziale in questione — anche i soggetti autorizzati a svolgere investi gazioni private o indagini  difensive potranno proseguire, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 aprile 2020, le proprie attività, quando siano organizzate in modalità a distanza o nella forma del lavoro agile.

5. Indicazioni conclusive.

Nel rassegnare le indicazioni che precedono, si evidenzia l’importanza di continuare a
sviluppare una costante azione di controllo sull’osservanza delle disposizioni recate dal decreto
presidenziale in commento.

A tale riguardo, si richiamano le circostanziate indicazioni formulate con gli atti di indirizzo
del 26 e del 13 marzo uu.ss., meglio specificati a seguito sub b) e c), limitandosi a sottolineare che
eventuali violazioni accertate delle limitazioni e delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 10 aprile
2020 sono suscettibili di integrare un abuso del titolo di polizia, valutabile anche sul piano delle
misure ex art. 10 TULPS.

Ciò posto, i Sig.ri Prefetti sono pregati di voler comunicare, nelle forme ritenute più
appropriate, i contenuti della presente circolare ai Sindaci delle rispettive Province, anche ai sensi di
quanto previsto dall’art. 19, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n: 616.

I Sig.r Prefetti sono altresì pregati di voler partecipare gli orientamenti qui formulati alle
locali Camere di Commercio affinché ne rendano edotte le associazioni e le organizzazioni,
rappresentative delle categorie economiche interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per una puntuale ed uniforme
applicazione degli orientamenti sopra riportati, si segnala che l’Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili per la
corretta interpretazione del quadro giuridico destinato ad incidere sui profili di polizia
amministrativa di sicurezza