OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19, Proroga delle validità dei
permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione
medica locale — Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione
sull’idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del
Codice della Strada. SEGUITO.

A seguito di numerosi quesiti che sono pervenuti in merito alle questioni affrontate con
la circolare n. 300/A/2788/20/115/28 del 9 aprile 2020, avente pari oggetto, si ritiene
opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni in merito alla validità della patente di
guida di coloro che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, commi
8e9,e 187, comma 6, CDS.
Ferma restando l’inapplicabilità della proroga dei permessi provvisori di guida rilasciati
ai sensi dell’art. 59 della legge n. 120/2010, preclusa dal comma 2 del medesimo art. 59,
la ternatica deve essere affrontata in applicazione dei criteri generali, coordinati con le
disposizioni speciali dettate per fronteggiare l’emergenza COVID-19, nei limiti in cui
risultino applicabili.
Come indicato dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di questo Dicastero in
pareri resi ad alcune Prefetture, il soggetto che deve sottoporsi a visita di revisione, a
seguito di accertamento dello stato di cbbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) e b).
CdS, può ritornare in possesso della patente, pur non avendo potuto sostenere la visita
in ragione della temporanea inattività delle commissioni mediche locali, esclusivamente
| ove abbia maturato, in base alle regole generali, il diritto alla restituzione della patente
medesima, ancorché sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito della visita medica.
Trattandosi di casistica variegata in ragione della natura dell’illecito commesso
(amministrativa o penale), dovrà essere valutato caso per caso se l’interessato abbia
| maturato il diritto alla restituzione della patente al termine del periodo di sospensione
scontato e se il medesimo possa essere rimesso in termini ai fini della successiva
sottoposizione alla visita di revisione ex art. 186. comma 8, CdS.

In tal caso, trova applicazione l’art. 103 del DL n. 18/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha sospeso tutti i termini
procedimentali dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.
. Analogamente, il soggetto al quale sia stata restituita la patente per un periodo di tempo
limitato a seguito dell’esito positivo di una o più visite, che non possa sottoporsi alla
visita successiva in ragione dell’inattività delle commissioni mediche locali, può
beneficiare della sospensione di cui all’art. 103 citato.
Tale criterio non può trovare, invece, applicazione in caso di accertamento dell’illecito
di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) (ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l,
giusta quanto previsto dal comma 9 del predetto articolo) o dell’illecito di cui all’art.
187 CdS (in base alla previsione del comma $), ipotesi per le quali è prevista la
sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito della visita medica: la mancata
effettuazione di quest’ultima, ancorché per cause non imputabili all’interessato, non può
comportare la restituzione del titolo abilitativo all’interessato.

La circolare