OGGETTO: Bozza di decreto riguardante l’istituzione, alle dipendenze della
Questura di Roma, dei Distretti di pubblica sicurezza.
Informazione preventiva art. 25 d.P.R. 164/2002.

Si trasmette l’allegata bozza di decreto, qui inviata dalla Direzione Centrale
per gli Affari Generali della Polizia di Stato, concernente l’ipotesi ordinamentale
elaborata nell’ambito del più ampio progetto di rimodulazione dei presidi della
Polizia di Stato nelle 14 città Metropolitane, approvato con decreto del Ministro
dell’Interno del 16 gennaio 2020, illustrato nella riunione del 31 luglio 2019 alla
presenza del Signor dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.

Al riguardo, si evidenzia che tale rimodulazione consentirà di strutturare una
sistematica interlocuzione tra i Dirigenti dei Distretti e i Presidenti delle
Municipalità, senza alcuna modifica – nei presidi interessati – di assetti logistici,
strumentali o inerenti alle risorse umane.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede, per le
esigenze di funzionalità dei presidi in argomento, di avvalersi esclusivamente della
dotazione organica di personale e di mezzi già assegnati ai Commissariati sezionali
di pubblica sicurezza omonimi.

Tanto si rappresenta ai fini di cui in oggetto, per gli eventuali contributi
valutativi che codeste 00.SS. vorranno far pervenire entro il 12 giugno p.v.,
significando che, in caso di richiesta di esame congiunto, l’incontro si terrà martedì
16 giugno 2020, alle ore 10.00, in videoconferenza.

DECRETA —

Articolo 1
(Costituzione dei Distretti di pubblica sicurezza della Questura di Roma
e dipendenza gerarchica)

1. Per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali,
alle dipendenze della Questura di Roma sono costituiti i Distretti di pubblica sicurezza di cui
al comma 2, ciascuno mediante trasformazione in Distretto di pubblica sicurezza del
corrispondente e omonimo Commissariato sezionale di pubblica sicurezza.

2.I seguenti Distretti di pubblica sicurezza operano rispettivamente sul territorio dei Municipi
di Roma Capitale aventi corrispondente numerazione e nel loro ambito territoriale continuano
a insistere, secondo la rispettiva giurisdizione, i già costituiti Commissariati sezionali di
pubblica sicurezza, come di seguito riportato:

a) I Distretto di pubblica sicurezza “Trevi Campo Marzio”, nel cui ambito insistono i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza “Borgo”, “Castro Pretorio”, “Celio”, “Esquilino”, “Palazzo di Giustizia”, “Prati”, “RAI”, “Trastevere” e “Viminale”,

b) II Distretto di pubblica sicurezza “Salario Parioli”, nel cui ambito insistono 1 Commissariati sezionali di pubblica sicurezza “Porta Pia”, “San Lorenzo”, “Università”,  “Vescovio” e “Villa Glori”;

c) III Distretto di pubblica sicurezza “Fidene Serpentara”;

d) IV Distretto di pubblica sicurezza “San Basilio”, nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza “Sant’Ippolito”;

e) V Distretto di pubblica sicurezza “Prenestino”, nel cui ambito insistono i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza “Porta Maggiore” e “Torpignattara”;

f) VI Distretto di pubblica sicurezza “Casilino”;

g) VII Distretto di pubblica sicurezza “San Giovanni”, nel cui ambito insistono i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza “Appio Nuovo”, “Romanina” e “Tuscolano”;

h) VIII Distretto di pubblica sicurezza “Tor Carbone”, nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza “Colombo”;

i) IX Distretto di pubblica sicurezza “Esposizione”, nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza “Spinaceto”;

l) X Distretto di pubblica sicurezza “Lido di Roma”;

m) XI Distretto di pubblica sicurezza “San Paolo”;

n) XII Distretto di pubblica sicurezza “Monteverde”;

o) XIII Distretto di pubblica sicurezza “Aurelio”;

p) XIV Distretto di pubblica sicurezza “Primavalle”, nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza “Montemario”;

q) XV Distretto di pubblica sicurezza “Ponte Milvio”, nel cui ambito insiste il Commissariato sezionale di pubblica sicurezza “Flaminio Nuovo”.

Articolo 2
(Natura e compiti)

1. I Distretti di pubblica sicurezza di cui all’articolo 1 sono costituiti per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, assicurare l’attuazione delle direttive del Questore-Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica, mediante:

1) lo sviluppo del costante flusso informativo verso l’Ufficio di Gabinetto e la D.I.G.O.S. ai fini della pianificazione e della programmazione dei servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

2) l’interazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per le attività di prevenzione in generale, nonché per la pianificazione di servizi straordinari di controllo del territorio e per quelli “ad alto impatto”;

3) il raccordo con la Squadra Mobile nello sviluppo di possibili progetti info- investigativi;

4) la diretta interlocuzione con il Municipio allo scopo di definire eventuali piani condivisi di intervento e contesti di collaborazione nell’ottica della sicurezza integrata, nel quadro delle rispettive competenze e attribuzioni;

5) la partecipazione ai lavori degli Osservatori Territoriali per la Sicurezza previsti in funzione di supporto all’attività del Comitato Provinciale per l’Ordine e la  Sicurezza Pubblica dal Protocollo d’intesa del 9 gennaio 2017;

b) assicurare il raccordo e il coordinamento informativo con i Commissariati sezionali
di pubblica sicurezza che insistono nel territorio di ciascun Distretto di pubblica sicurezza, ai
fini della definizione di un completo quadro di analisi delle tematiche e delle criticità riguardanti
l’ordine e la sicurezza pubblica, per tutti gli aspetti di cui alla lettera a) e per gli scopi ivi indicati,
nonché l’eventuale supporto alle attività dei medesimi Commissariati;

c) esercitare i compiti istituzionali e le attribuzioni già spettanti ai Commissariati
sezionali di pubblica sicurezza rispettivamente omonimi, nei relativi ambiti territoriali di
giurisdizione.

2. Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i Commissariati sezionali di
pubblica sicurezza rendono costante, tempestiva ed esaustiva informazione al Distretto di
pubblica sicurezza di rispettiva afferenza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la
sicurezza pubblica, fermi restando gli obblighi informativi nei confronti delle altre competenti
articolazioni della Questura.

Articolo 3
(Ordinamento generale e dotazione di personale e di mezzi)

1. I Distretti di pubblica sicurezza di cui all’articolo 1, a cui restano preposti dirigenti della
carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica di
primo dirigente:

a) mantengono la sede già assegnata ai Commissariati sezionali di pubblica sicurezza
rispettivamente omonimi;

b) mantengono la struttura organizzativa già pertinente, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai Commissariati sezionali di pubblica sicurezza rispettivamente omonimi;

c) espletano i compiti di cui all’articolo 2 esclusivamente avvalendosi della dotazione
di personale e di mezzi già pertinente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al
Commissariati sezionali di pubblica sicurezza rispettivamente omonimi.

Articolo 4
(Organizzazione interna e rapporti tra ì Distretti, i Commissariati sezionali e le altre
articolazioni della Questura di Roma)

1. Il Questore di Roma provvede, con propria ordinanza, alla compiuta definizione delle
modalità di svolgimento dei rapporti tra i Distretti, i Commissariati sezionali e le altre
articolazioni della Questura di Roma, nonché all’individuazione di eventuali articolazioni
interne alle unità che compongono la struttura organizzativa di cui all’articolo 3, comma |,
lettera b), secondo criteri di efficacia, di omogeneità funzionale e di adeguata flessibilità
operativa e gestionale, nonché di semplificazione, efficienza ed economicità, tenuto conto della
dotazione di personale e di mezzi e dei carichi di lavoro.

Articolo 5
(Disposizioni di attuazione)

1. La Direzione centrale per le risorse umane, la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale e il Questore di Roma, secondo le rispettive competenze, sono
incaricati dell’esecuzione del presente decreto.
2.11 Questore di Roma provvede, ove necessario in funzione delle disposizioni di cui all’articolo
l, comma 2, a modificare gli ambiti territoriali dei Distretti di pubblica sicurezza e dei
Commissariati sezionali di pubblica sicurezza.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori onerì a carico della
finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

La circolare