OGGETTO: “Concorso interno 20 Commissari della Polizia di Stato, bando del 27 dicembre 2018”.

Con riferimento a quanto comunicato con la nota n. 870/SN dello scorso 12 giugno, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

Avverso la graduatoria del concorso in argomento sono stati proposti 12 ricorsi al T.A.R. per il Lazio da parte di altrettanti candidati esclusi per mancato superamento della prova orale. Tutti i ricorrenti hanno sostanzialmente eccepito la contraddittorietà tra i criteri prefissati dalla Commissione per la valutazione del colloquio, ritenuti generici ed indeterminati, e l’espressione del punteggio in centesimi.

Il giudice di primo grado ha accolto le istanze cautelari proposte ammettendo direttamente i ricorrenti alla frequenza del corso di formazione benché le censure di parte attrice fossero appuntate sui criteri di valutazione della prova orale.

Considerato che il limite massimo consentito di assenza dal corso era di imminente scadenza, nelle more dell’appello cautelare avverso la sospensiva concessa, si è ritenuto di dare immediata esecuzione alle sfavorevoli pronunce,
disponendo la convocazione dei ricorrenti presso la Scuola Superiore di Polizia al fine di scongiurare ulteriori iniziative processuali.

Sul punto, è stato precisato che l’ottemperanza alla misura cautelare emessa dal Giudice di prime cure non può in alcun modo essere ritenuta un’acquiescenza dell’ Amministrazione, nella considerazione che l’efficacia della
stessa, avendo natura interinale, può venir meno in diverse circostanze ed in  particolare, come nel caso di specie, a seguito dell’accoglimento dell’appello cautelare.

In tale sede, il Consiglio di Stato ha condiviso l’eccezione sollevata dall’ Amministrazione sull’esorbitanza della tutela cautelare concessa, osservando che “l’ammissione con riserva dell’interessato al corso di formazione, a
prescindere dal superamento della prova orale e dalla sua collocazione tra i vincitori del concorso, costituisce per il ricorrente un’’utilità maggiore di quella che allo stesso potrebbe derivare dall’eventuale accoglimento del ricorso”.

Non solo: il Supremo Consesso si è, di fatto, pronunciato anche nel merito, riconoscendo l’esaustività sia dei criteri predeterminati, sia della motivazione del giudizio tecnico espressa con l’attribuzione di un punteggio
numerico ed ha ritenuto, di contro, incombente sulla parte ricorrente “l’onere di provare l’abnormità della valutazione espressa”.

Ciò premesso, è di tutta evidenza che la richiesta di azioni in autotutela “affinché possano essere contemperati tutti gli interessi in gioco” ovvero di una risoluzione “politica” della questione “anche alla luce del previsto allargamento
della graduatoria previsto dal bando” non trovi alcun legittimo presupposto. Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ribadito che i ricorrenti sono risultati inidonei alla prova orale; pertanto, anche laddove il T.A.R. per il Lazio accogliesse i ricorsi, lo stesso dovrebbe limitarsi, così come si evince dalla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, ad ordinare la reiterazione della prova orale, previa rideterminazione dei criteri eventualmente ritenuti inesaustivi, e, solo nel caso di positivo superamento della stessa, i ricorrenti potrebbero essere dichiarati vincitori di concorso.

La stessa Direzione Centrale ha ritenuto doveroso puntualizzare, infine, che, benché il concorso cui hanno partecipato i 12 dipendenti costituisca l’ultima procedura interna svolta con le modalità previgenti al c.d. riordino – d.lgs. n.95/2017, gli stessi potranno essere ammessi alla frequenza dei corsi che verranno organizzati in futuro per il concorso pubblico, bandito annualmente per l’accesso alla qualifica di commissario, con i necessari adattamenti (es. sulla durata) in funzione di piena tutela delle loro posizioni.

La risposta