OGGETTO: Comunicazione, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio delle procedure relative agli scrutini riferiti al 1° gennaio 2020, per la promozione alla qualifica superiore del personale appartenente ai ruoli dei
sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, al sensi del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

Attenzione: Inoltro documentazione improrogabilmente entro il 30.10.2020

Si deve provvedere, a norma dell’art. 2, comma I, lettere qq-bis, qq-fer, rr-bis, ss-bis e tt-
bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 172, nonché dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, ad effettuare gli scrutini, riferiti al 1° gennaio 2020, per la promozione alla
qualifica superiore del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato, in possesso della prescritta anzianità di servizio.

Si riportano, di seguito, le specifiche procedure di scrutinio che vengono avviate:

1) Scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di
sovrintendente tecnico, al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera qq-bis), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica con
decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2016;

2) Serutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di
sovrintendente capo tecnico, al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che, ai sensi
dell’art. 2, comma I, lettera qg-ter), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica con
decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2016;

3) Scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore
tecnico, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che, ai sensi dell’art. 28 del citato d.P.R.
n. 337/1982, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica;

4) Scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore
capo tecnico, al quale sono ammessi gli ispettori tecnici che, ai sensi dell’art. 2, comma |,
lettera rr-bis), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica
inferiore o uguale al 1° gennaio 2014;

5) Scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di
ispettore superiore tecnico, al quale sono ammessi gli ispettori capo tecnici che, ai sensi
dell’art. 2, comma I, lettera ss-bis), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica con
decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2013;

6) Scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, per la promozione alla qualifica di
sostituto commissario tecnico, al quale sono ammessi gli ispettori superiori tecnici che, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera tt-bis), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica
con decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2016.

Si prega di verificare che siano stati redatti i rapporti informativi relativi al triennio
antecedente lo scrutinio, sanando eventuali ritardi.

Si dispone, pertanto, che per tutti i destinatari dello scrutinio, in possesso della prescritta
anzianità, sia redatta da parte dell’ente matricolare una scheda riassuntiva delle notizie desunte
dallo stato matricolare, compilata secondo l’allegato modello.

La scheda dovrà essere sottoscritta dal funzionario responsabile dell’ufficio matricolare
che assume la responsabilità dell’esattezza e della completezza dei dati riportati sulla medesima.

Le citate schede dovranno essere redatte anche nei confronti degli interessati che, pur
possedendo l’anzianità nella qualifica prevista, abbiano avuto interruzioni dovute ad assenze dal
servizio, senza assegni, che abbiano determinato una detrazione di anzianità, ovvero a causa di
sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dal servizio. Di tali eventi dovrà essere data
notizia negli appositi spazi previsti nella scheda anche qualora i relativi decreti non siano
ancora perfezionati.

Qualora le citate interruzioni di anzianità dovessero intervenire in data successiva alla
redazione della scheda si prega di darne tempestiva comunicazione a questo ufficio.

Anche il personale cessato dal servizio è ammesso allo scrutinio, purché prima della
cessazione abbia maturato l’anzianità di servizio prescritta e, pertanto, anche in questi casi dovrà
essere compilata l’apposita scheda.

La scheda dovrà essere redatta anche per i dipendenti nei confronti dei quali sussista una
delle seguenti cause di esclusione dallo scrutinio:

– art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (personale che nel
triennio precedente lo scrutinio ha riportato la sanzione disciplinare più grave della
deplorazione);

– art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (personale sospeso
cautelarmente dal servizio alla data dello scrutinio);

– art. 205 del citato d.P.R. n. 3/1957 (personale che nel triennio precedente lo scrutinio abbia
riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono”);

– art. 3-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, così come introdotto dall’art. 68,
comma 10, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (sospensione dagli scrutini del
personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti di cui all’art. 58, comma I,
lett. a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevista dall’art. 61 del citato d.lgs.
n. 334/2000).

Copia dei provvedimenti, che comportano l’esclusione dallo scrutinio per le cause
suindicate, ovvero dei provvedimenti di sospensione dal servizio, cautelare e/o disciplinare
(comprese le eventuali revoche) e di rinvio a giudizio, dovrà essere allegata alla scheda
riassuntiva dei dati matricolari.

SI richiama l’attenzione dei responsabili della redazione delle schede sulla necessità che
sulle medesime siano riportate con la massima precisione solo le notizie richieste e solo quelle
relative ai periodi di tempo indicati.

Non dovranno pertanto essere riportate notizie riferibili a date posteriori rispetto a quella
di riferimento di ciascuno scrutinio.

Relativamente alle cessazioni dal servizio intervenute entro la data del 1° gennaio 2020, si
prega di voler allegare il provvedimento di cessazione.

Si sottolinea, altresì, la necessità che vengano tempestivamente comunicate le notizie
relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio,
nonché eventuali procedimenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria, intervenuti
dopo l’invio di detta documentazione.

Si rittene opportuno, inoltre, sensibilizzare tutti gli Uffici e reparti. in particolar modo gli
Enti Matricolari, affinché venga prestata la massima cura nella compilazione delle schede notizie.
secondo i modelli allegati alla presente circolare, che dovranno essere trasmesse entro e non oltre
il 30 ottobre 2020.

Le schede dovranno essere visionate e sottoscritte dal personale interessato, timbrate e
firmate dal dirigente dell’Ufficio del personale e recapitate a quest’Ufficio — Divisione 21 — Sez.
1°) – Avanzamento e Nomina, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
dipps.333e.servtecnscienteprofrm@pecps.interno.it.

Le stesse dovranno essere predisposte in formato digitale, nel rispetto dei parametri
specificati nella circolare n. 333-E/0.21.13/1 — Prot. n. 7526/2018 del 30 marzo 2018,
significando che per ogni singolo dipendente dovrà essere ascrivibile un singolo documento,
riportando nell’oggetto il cognome interamente in maiuscolo, il nome con la prima lettera
maiuscola e le altre in minuscolo, la data di nascita nel formato “GG.MM.AAAA”, la
qualifica per esteso, il codice PERID e, dopo un carattere”-* (meno o trattino), scrutinio al
1° gennaio 2020, significando che, in caso contrario, il documento non potrà essere preso in
considerazione ai fini della procedura di promozione.

Sarà cura dell’Ente Matricolare conservare agli atti la scheda originale debitamente
firmata.

In caso di assenza di personale destinatario dello scrutinio, andrà comunque effettuata la
segnalazione negativa.

La presente circolare, che dovrà essere portata in visione agli interessati, costituisce
comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, di avvio della procedura relativa agli
scrutini riferiti al 1° gennaio 2020, per la promozione alla qualifica superiore del personale
appartenente ai ruoli dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.

SI precisa che l’ufficio che cura la fase istruttoria di tali procedure è la Divisione 24 del
Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale di questa Direzione Centrale ed il
responsabile del procedimento è il dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Francesco
Famiglietti.

Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattato l’ufficio alle seguenti utenze
telefoniche 06-46573526, 06-46573779.

La presente circolare è consultabile sul portale della Polizia di Stato DOPPIAVELA.

La circolare