OGGETTO: Disparità di trattamento pensionistico tra personale militare e Polizia
di Stato.

Con riferimento alla nota del 18 febbraio scorso e a quella ANFEDIPOL di pari
data, concernenti l’oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha
rappresentato quanto segue.

In primo luogo è stato precisato che la titolarità del procedimento di liquidazione
della pensione è posto in capo all’INPS che dal 1/10/2005 è subentrato a questa
Amministrazione nella gestione pensionistica e previdenziale relativa al personale della
Polizia di Stato.

Tuttavia, in relazione alla questione posta ed in particolare all’applicazione del
citato articolo 54 al personale della Polizia di Stato, è stato evidenziato che tale norma,
relativa al trattamento di quiescenza per il personale militare testualmente recita “La
pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti di servizio utili è pari al 44 per cento della base pensionabile…”.

La questione in esame è stata già oggetto di analisi e di una richiesta di parere
alla Direzione Centrale delle pensioni dell’INPS che ha confermato la correttezza delle
pensioni calcolate nei confronti del personale della Polizia di Stato.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ritenuto utile, pol, delineare il
campo di applicazione della predetta normativa anche a seguito di quanto emerge nella
suddetta nota dell’INPS chiamata a pronunciarsi sulla materia.

1) L ‘art.54 è riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno
quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di
prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità.

In altri termini, l’art.54 del d.P.R. n.1092/73 è una norma dettata, a suo tempo, al
fine di rendere possibile l’erogazione di un congruo trattamento di pensione a favore del
personale militare venuto a trovarsi in condizione di dover lasciare il servizio anzitempo
(15/20 anni di servizio utile) e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione al personale
che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno.

2) La normativa richiamata (art. 54 I° comma del t.u. 1092/1973) non si applica al
personale della Polizia di Stato in quanto norma militare e per la quale non è
stata espressamente prevista l’estensione con norma ad hoc.

Per quanto concerne l’applicazione delle percentuali di pensionabilità nel
sistema retributivo, il t.u. (d.P.R. n. 1092/1973) opera una distinzione fra personale
civile (art. 44) e personale militare (art. 54), per quanto concerne la misura del
trattamento normale.

Con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, per
l’individuazione delle suddette aliquote è necessario ricordare lo status degli
appartenenti alla P.S. prima e dopo l’entrata in vigore della legge n. 121/1981 (c.d.
«smilitarizzazione»). A tale personale non si applica il disposto dell’art. 54 d.P.R.
n.1092/1973, in quanto non espressamente previsto dalla legge, a differenza di quanto
operato con l’art. 7, c. 1 della legge n. 569/1982, che prevede l’applicazione dell’art. 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543, (applicazione percentuali militari al personale
proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di PS.).

Tale norma consente l’applicazione della percentuale del 3,6%, anziché
dell’1,80%, ai dipendenti in servizio al 25/06/1982 e provenienti dal disciolto Corpo
delle Guardie di P.S.

In ultimo, la stessa Direzione Centrale ha ritenuto opportuno evidenziare che
l’Ente previdenziale anche per il personale militare non attribuisce l’aliquota del 44% al
personale destinatario del sistema misto e con una anzianità contributiva al 31/12/1995
compresa tra i 15 e i 20 anni, non applicando così il 1° comma dell’articolo 54, se non a
seguito di sentenza. In buona sostanza per aver applicata la percentuale del 44% il
destinatario deve trovarsi in un sistema pensionistico detto “retributivo” ovvero avere al
31/12/1995 almeno 18 anni di anzianità utile.

La nostra lettera del 18 febbraio 2020