OGGETTO: legge 1 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Direttive attuative delle disposizioni in tema di circolazione stradale.

La legge 11 settembre 2020’, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76%, ha introdotto più modifiche al testo originario di tale norma sulla
semplificazione e innovazione digitale, che è già efficace dallo scorso 15 settembre.

Tali modifiche hanno inciso anche sul codice della strada e su alcune disposizioni a
esso complementari con lo scopo, in particolare, di;

  • incrementare le condizioni della sicurezza stradale;
  • snellire alcuni procedimenti relativi allo stato giuridico dei veicoli;
  • definire una disciplina transitoria delle operazioni sui veicoli, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del COVID-19.

Sulla scia di quanto già rappresentato dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale,
si forniscono brevi chiarimenti sulle principali modifiche intervenute in materia di
circolazione stradale, poi approfondite in apposite schede a remia (da 1a 16),

In ognuna di dette schede sono riportate:

  •  l’attuale formulazione delle norme d’interesse;
  • una sintetica descrizione delle novità introdotte c del loro impatto sul piano applicativo;
  • le prime indicazioni operative relative all’applicazione delle sanzioni.

Un primo, consistente intervento è stato dedicato dal legislatore allo sviluppo della
mobilità ciclabile, così da riservare maggiori garanzie alla circolazione dei velocipedi,
nonché alla tutela degli utenti deboli, assicurando ai pedoni c all’ambiente una più
efficace protezione nei pressi delle scuole (scheda 1).

Per quanto concerne la mobilità ciclabile, l’obiettivo di preservare maggiormente
l’incolumità dei conducenti dei velocipedi, tra cui figurano i monopattini elettrici con
determinate caratteristiche, è stato perseguito attraverso:

  • la previsione di una nuova tipologia di strada, la strada urbana ciclabile’ ove, in
    presenza di specifici requisiti costruttivi, è assicurata priorità alla circolazione dei
    velocipedi;
  • la modifica della definizione di corsia ciclabile®, al fine di definire meglio le
    modalità di impegno di tale corsia da parte di altri veicoli;
  •  la previsione, nei centri abitati, della nuova corsia ciclabile per doppio senso
    ciclabile’. Si tratta di una porzione della carreggiata a senso unico ove, con
    ordinanza del Sindaco, può essere consentita la circolazione dei velocipedi in
    senso contrario a quello di marcia;
  • lapossibilità peri velocipedi di circolare su strade o parti di esse riservate ai mezzi
    pubblici, purché queste abbiano una determinata conformazione;
  •  l’adeguamento di una serie di norme di comportamento, come quelle in tema di
    precedenza, sorpasso e incrocio malagevole,

Per quanto attiene gli utenti deboli, al fine di salvaguardare maggiormente i
pedoni nei pressi delle scuole è stata introdotta la zona scolastica”, ove con ordinanza del
sindaco può essere interdetta o limitata la circolazione, la sosta o la fermata di tutti o
alcune categorie di veicoli.

Altro intervento è stato riservato dal legislatore al miglioramento delle condizioni
generali di sicurezza stradale e alla semplificazione di taluni procedimenti, mediante
più norme che prevedono:

  • la possibilità di (scheda 2):
    • accertare violazioni in materia di sosta e fermata, riconoscendola a
      dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate, delle imprese addette
      alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade;
    • definire ì limiti entro cui possono essere accertate violazioni sulle corsie
      e strade ove transitano 1 veicoli adibiti al servizio di linea;
  • il rilascio del permesso provvisorio di guida da parte delle commissioni mediche
    locali, che possono anche provvedere direttamente a declassare la categoria di
    patente posseduta (scheda 3);
  • l’ampliamento delle violazioni accertabili tramite l’uso di dispositivi di controllo (scheda 4);
  • la possibilità di rilevare a distanza, con dispositivi o apparecchi omologati, le
    violazioni dei fimiti di velocità su tutte le tipologie di strade e, quindi, anche su
    quelle urbane (scheda 5).

Il testo integrale