Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti.

L’evolversi dell’epidemia in oggetto ha determinato, come noto, un incremento
dei casi di contagio e una diffusione maggiore sul territorio nazionale, da cui discende
l’esigenza di:

  • preservare l’efficienza e l’operatività della Polizia di Stato, presidio di legalità a
    garanzia dei diritti di libertà;
  • accentuare le misure di tutela della salute delle Donne e degli Uomini della Polizia
    di Stato così come dei terzi con cui questi vengono a contatto;
  • garantire le condizioni migliori per consentire al dispositivo sanitario della Polizia di
    Stato di mantenere il livello di efficienza sin qui assicurato.

A tali fini, si rende necessario impartire puntuali disposizioni, nel solco di quelle
già diramate e ora attualizzate rispetto all’evoluzione della situazione e a quella,
correlata, del quadro giuridico di riferimento.

In primo luogo, gli ambienti di lavoro continuano a dover essere organizzati per
assicurare il distanziamento sociale, secondo i parametri definiti dalla circolare n. 3255
dell’8 maggio 2020 della Direzione centrale di Sanità. Le SS.LL. sono chiamate,
pertanto, ad avvalersi, nella misura più ampia possibile, di tutti gli spazi e di tutte le
postazioni di lavoro comunque a disposizione di ogni ufficio 0, più in generale,
dell’ Amministrazione, in ciascuna realtà territoriale, inclusi quelli temporaneamente
non utilizzati.

In subordine, laddove l’applicazione delle misure di cui sopra non risultasse
sufficiente, persiste la necessità di orientare – con la flessibilità del caso, frutto di una
puntuale analisi, e con il sostegno sensibile e responsabile, che le Organizzazioni
sindacali hanno già pienamente garantito – le programmazioni settimanali di tutti i
servizi concretamente interessati, secondo i seguenti criteri:

  • adozione di moduli organizzativi ispirati alla “logica dell’alternanza”, già
    enunciata in precedenti circolari, da realizzarsi:

    • con orari di lavoro per servizi non continuativi, articolati con furnazione giornaliera su due 0 tre quadranti, per 5 o 6 giornate lavorative settimanali, ovvero, se necessario, a giorni alterni;
    • ove occorra, con la diversificazione della tipologia di impiego (interno o
      esterno).

Entrambe le opzioni sono sempre compatibili con la possibilità di ricorrere alla
prestazione di lavoro straordinario, programmato 0 emergente, e con valutazione
dell’opportunità di ricorso all’orario flessibile;

  • in subordine, ricorso al “lavoro agile” (c.d. smart working), per come da tempo già
    disciplinato per il Personale della Polizia di Stato e più volte confermato, in caso di
    attività (o segmenti di attività) aventi carattere amministrativo, sempre se
    suscettibili di essere svolte senza pregiudicare, oltre i limiti dello stretto
    indispensabile, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
  • in ulteriore subordine, ricorso al congedo straordinario per “temporanea dispensa
    dalla presenza in servizio” previsto dall’articolo 87, comma 6, del decreto-legge 17
    marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
    come noto tornato applicabile nei giorni scorsi (sul punto si richiama la
    recentissima circolare n. 333A/13708 del 16 ottobre 2020).

Infine, si conferma ancora la possibilità, oltre che di consentire la fruizione del
congedo ordinario, di ricorrere agli istituti, ordinari e speciali (ivi inclusi quelli di
ripristinata applicabilità), del congedo straordinario e di ogni altra figura di assenza
legittima, in un’ottica di costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle esigenze,
anche di natura familiare, che il Personale dovesse rappresentare.

In merito, si segnala che è di prossima registrazione e pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020
(sebbene sia già stato diffuso attraverso canali ufficiali), che detta alcune ‘disposizioni
applicabili comunque fino al 31 dicembre 2020.

In ordine a tali imminenti evoluzioni, limitatamente alle disposizioni applicabili
al Personale della Polizia di Stato!, si precisa che l’assenza del dipendente, per
accertamenti sanitari (propri o dei figli minorenni) “disposti dall’autorità sanitaria
competente per il COVID-19”, è equiparata, a tutti gli effetti giuridici ed economici, al
servizio effettivamente prestato, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020”.

Venendo ad alcuni indirizzi rivolti più specificamente all’organizzazione dei
servizi, si raccomanda di:

  • ridurre, allo stretto e rigoroso indispensabile, le attività che comportano
    accentuazione dei rischi di contagio, con specifico riferimento a missioni, nonché ad
    attività di formazione e aggiornamento professionale in presenza;
  • predisporre ogni misura organizzativa utile ad evitare tutte le riunioni in presenza,
    come noto vietate al pari della partecipazione ad eventi (art. 1, comma 6, lettera n-
    bis), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020),
  • fornire ogni possibile collaborazione ai Medici della Polizia di Stato, anche
    attraverso la messa a disposizione di Personale non sanitario, ovviamente per
    adempimenti compatibili con il relativo status (raccolta di informazioni,
    elaborazione di reportistica, comunicazioni, ecc.).

Con particolare riferimento ai servizi operativi, sì ricorda come la presente
specifica fase dello stato di emergenza nazionale, nuovamente prorogato dal Consiglio
dei ministri dello scorso 7 ottobre fino al 31 gennaio 2021, già si caratterizzi per
l’adozione di regole e per la predisposizione di misure maggiormente restrittive da parte
delle competenti Autorità di governo (si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre 2020, peraltro sostitutivo del precedente del 13, medio tempore già
modificato il 18 ottobre). Tali evoluzioni accentuano l’esigenza che /’ordinaria attività
di controllo del territorio intensifichi il proprio orientamento anche a presidio del
rispetto delle suddette misure.

Con precedente circolare n. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5060-20 dello scorso
20 ottobre, poi, è già stata richiamata l’attenzione dei Sigg. Questori affinché
dispongano, mediante apposita ordinanza ex art. 37 del Regolamento di servizio, mirati
servizi di ordine e sicurezza pubblica, avendo cura di concentrarli sulle situazioni nelle
quali risultino sussistenti rischi rilevanti di alterazione del sereno svolgimento di ogni
attività lecita caso per caso coinvolta, nello scrupoloso rispetto anche delle misure sopra
menzionate. Le relative valutazioni riguarderanno, in particolare, quegli ambiti spazio-
temporali interessati dall’interdizione alla libera circolazione nell’osservanza di misure
adottate, con i previsti strumenti emergenziali, dalle varie Autorità competenti, statali,
regionali o comunali.

Naturalmente, nella seconda tipologia di ipotesi, spetterà la prevista indennità di
ordine pubblico a remunerazione del servizio reso dal Personale incluso in ciascun
dispositivo, per come, caso per caso, individuati in occasione dei consueti processi
coordinati di governo dell’ordine pubblico. Sul tema, la direttiva del Capo del Gabinetto
del Ministro dell’interno n. prot. 64576 dello scorso 20 ottobre ribadisce che “a
definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà
oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg. Questori
organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale,
anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il
dispositivo”, con i necessari e consueti coinvolgimenti dell’intero sistema delle Autorità
di pubblica sicurezza territorialmente competenti. Va da sé che tali riunioni dovranno
tenersi con modalità che non implichino la fisica compresenza.

Richiamando, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità che l’applicazione
dei criteri ora indicati sia ispirata a principi di gradualità in ragione dell’evolversi della
situazione epidemiologica e delle misure che dovessero essere ulteriormente adottate e
confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare
completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare e assicurarne
puntuale applicazione.

La circolare in pdf