OGGETTO: Scrutinio per merito comparativo, per l’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei Sovrintendenti riferito al 31.12.2018, ai sensi dell’art. 24-quater,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, st comunica
l’avvio della procedura di scrutinio per l’accesso alla qualifica inziale del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 24-quater, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

AI riguardo, l’art. 36 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (secondo
correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
febbraio u.s., ha anticipato al 2018 l’accesso alla qualifica inziale del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, nel limite del 70% dei posti disponibili al 31
dicembre di ciascun anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito
comparativo.

La procedura di scrutinio per merito comparativo in esame è riferita alle vacanze
al 31.12.2018, per la copertura di n. 1211 posti, pari al 70% delle vacanze nel ruolo,
riservati agli assistenti capo che, ai sensi dell’art. 24-quater, comma 7, del d.P.R. n.
335/1982, precederanno nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera
b) e saranno nominati vice sovrintendenti con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze (1° gennaio 2019) e
con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione.

Dei posti disponibili, n. 12 sono ulteriormente riservati, ai sensi dell’art. 2 del
d.P.R. n. 752/1976, agli assistenti capo che abbiano conseguito l’attestato di
bilinguismo di lingua tedesca di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di primo grado, purché siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla presente
circolare.

Il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito
straordinario, con decorrenza successiva al 1°.1.2019, può presentare istanza di
partecipazione alla procedura di scrutinio, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 24 — quater
del d.P.R. 335/1982, introdotto dall’ art. 3 del citato decreto legislativo 27.12.2019 n.
172; ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

Ciò premesso, è stato pubblicato sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it lo
stralcio del ruolo contenente l’elenco degli assistenti capo aventi diritto a partecipare
(emendato di coloro che, medio tempore, non ne fanno più parte) in un numero
largamente superiore a quello dei posti messi a scrutinio, con in calce lo stralcio degli
ulteriori assistenti capo in possesso dell’attestato di bilinguismo che possono presentare
domanda per i posti loro riservati.

Il novellato art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982, infatti, amplia il novero dei
soggetti ammessi a partecipare allo scrutinio, individuando 1 dipendenti legittimati sulla
base del numero di domande, pari al doppio dei posti disponibili, avanzate dagli
scrutinandi in ordine di ruolo. Il meccanismo appena illustrato renderà possibile
individuare il limite massimo oltre il quale non è consentito acquisire ulteriori domande
di partecipazione solo nel corso della procedura; con successiva comunicazione sarà
precisato il numero delle domande che verranno scrutinate, specificando l’ultima
posizione utile in ruolo, al di sotto della quale non verranno prese in esame ulteriori
domande.

Si comunica, inoltre, che sul citato portale sono stati pubblicati 1 criteri di
massima adottati per lo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla
qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato.

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Per la realizzazione delle procedure connesse all’espletamento dello scrutinio è
stato creato un apposito portale all’interno del quale i dipendenti aventi diritto a
partecipare potranno presentare domanda nella seguente modalità:

l. la domanda di partecipazione allo scrutinio deve essere inviata entro
il termine perentorio dei trenta giorni di apertura del portale dal 1°.12.2020 al
30.12.2020. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l’apposita procedura
informatica presente sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it (dove si dovrà
cliccare sull’icona scrutiniosov.poliziadistato.it). I dipendenti potranno accedere al
portale mediante le medesime credenziali di accesso al portale doppiavela o, in
mancanza, con le credenziali della posta elettronica istituzionale.

2. Nella domanda di partecipazione, il dipendente troverà già compilati 1
seguenti campi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) qualifica rivestita, data di decorrenza, data di assunzione in servizio;

c) Ufficio/Reparto/Istituto e Sezione presso il quale presta servizio;

d) ente matricolare di riferimento.

3. Nella domanda di partecipazione il dipendente dovrà, altresì, dichiarare:

a) se intenda concorrere per i posti riservati al possessori dell’attestato di
bilinguismo; in tal caso, il candidato specificherà il relativo livello;

b) i titoli di cui è in possesso, relativamente a quelli pubblicati nei criteri di
massima, che saranno successivamente validati dall’ente matricolare di appartenenza, al
fine della successiva valutazione da parte della Commissione per il ruolo dei
sovrintendenti di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 335/1982;

c) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000.

4. Al termine della procedura di presentazione della domanda di
partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta
elettronica, una mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda.

5. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, dovrà
annullarla ed inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio di presentazione
della domanda, osservando, a tal fine, le istruzioni presenti sul portale. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

6. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio
sovrintendenti assistenti ed agenti — Sezione progressione di carriera di questa Direzione
centrale, tramite l’Ufficio/Reparto/Istituto di appartenenza, ogni variazione di indirizzo
e/o sede di Servizio al seguente indirizzo PEC:
dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.interno.it.

7. L’Ufficio/Reparto/Istituto di appartenenza comunicherà tempestivamente
al Servizio sovrintendenti assistenti ed agenti — Sezione progressione di carriera, ogni
eventuale variazione della posizione giuridica o disciplinare del candidato intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio.

8. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alla procedura ‘con riserva”.

9. La domanda contenente i titoli posseduti dal candidato deve essere
validata entro i 30 giorni successivi alla presentazione della stessa dall’ente matricolare,
previa verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal candidato e quanto
risultante agli atti del fascicolo. Al termine della fase di validazione, i dipendenti
riceveranno una comunicazione sulla mai/ istituzionale delle risultanze della propria
scheda. Qualora dovessero essere riscontrate discordanze, gli interessati potranno
presentare osservazioni o formulare documentate richieste di rettifica che dovranno
essere inoltrate, per il tramite dell’ufficio di appartenenza, entro 10 giorni dalla
ricezione delle comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.interno.it.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO

Per ciò che concerne le cause di esclusione dalla procedura di scrutinio, si
rammenta che le stesse sono regolate dai seguenti articoli di legge:

– art. 61 d.P.R. 24.4.1982, n. 335 (personale che nel triennio antecedente lo
scrutinio ha riportato la sospensione disciplinare dal servizio);

– art. 93 d.P.R. 10.1.1957, n. 3 (personale sospeso cautelarmente dal servizio);

– art. 205 d.P.R. 10.1.1957, n. 3 (personale che nell’ultimo triennio abbia
riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono”);

– art. 15, 1° comma, d.lgs. 28.7.1989, n. 271 (parere contrario espresso dai
Procuratori Generali presso le Corti d’ Appello e dai dirigenti degli uffici presso cui
sono istituite le Sezioni di polizia giudiziaria) solo per il personale addetto alle sezioni. I
predetti pareri, ai sensi del successivo 3° comma, devono essere redatti anche nei
confronti dei dipendenti cessati dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due
anni.

– art. 3-bis d.lgs. 12.5.1995, n. 197, così come introdotto dall’art. 68, comma 10,
del d.lgs. 5.10.2000, n. 334 (sospensione dagli scrutini del personale rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi, per delitti di cui all’art. 58, comma |], lettere a) e b), del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, prevista dall’art. 61 del citato d.lgs. 334/2000).

I requisiti per la partecipazione alla procedura di scrutinio devono permanere
sino al termine della stessa, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d.lgs n. 95/2017.

VALUTAZIONI TITOLI E FORMAZIONE GRADUATORIA

Per ciò che concerne la valutazione dei titoli e la successiva predisposizione
della graduatoria finale si precisa che:

  • i titoli ammessi a valutazione sono stati già approvati dalla competente
    commissione di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 335/1982, nella seduta tenuta il
    16.4.2020 e sono consultabili sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it;
  • i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza della medesima domanda, pena il loro mancato riconoscimento;
  • il risultato relativo a ciascun candidato è dato dalla somma dei titoli e dei
    punteggi assegnati, per ciascuna categoria, ad ogni scrutinando; a parità di
    punteggio prevale la migliore posizione di ruolo occupata.

La Commissione del ruolo del sovrintendenti di cui all’art. 69 del d.P.R.
335/1982, presieduta dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni
vicarie, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e
con successivo decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica
sicurezza, che sarà pubblicato sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it, saranno
dichiarati 1 vincitori da avviare al previsto corso di formazione professionale.

I dati personali forniti dagli scrutinandi saranno raccolti e processati attraverso
un sistema informatizzato presso il Ministero dell’interno — Dipartimento della pubblica
sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane — Servizio sovrintendenti assistenti
ed agenti – Ufficio progressione di carriera, per le comprovate ragioni di pubblico
interesse sottese allo scrutinio e al relativo adempimento. I medesimi dati potranno
essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo
svolgimento dello scrutinio o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

Si applicano, anche ai fini dell’esercizio dei diritti riservati agli interessati nei
confronti del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, le
previsioni di cui al citato d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto
2018, n. 101.

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei
partecipanti allo scrutinio, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse al
seguente indirizzo PEC: dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.interno.it.

Prima dell’avvio degli assistenti capo dichiarati idonei vincitori al previsto corso
di formazione professionale, 1’ Amministrazione pubblicherà le sedi disponibili a livello
provinciale, significando che sarà loro assicurato il mantenimento della sede di servizio.

Il dipendente dichiarato vincitore ha facoltà di rinunciare all’accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti entro il termine di sette giorni dalla
comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima
dell’avvio al corso di formazione.

L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in
entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di
esclusione dalla procedura scrutinale immediatamente successiva.

La presente circolare sarà pubblicata sul portale
https://doppiavela.poliziadistato.it |

Si precisa che l’ufficio che cura la fase istruttoria di tali procedure è la Divisione
1° del Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti di questa Direzione centrale; il
responsabile del procedimento è il Direttore dell’anzidetta Divisione.

Per eventuali delucidazioni, potrà essere contattato l’ufficio alle seguenti utenze
telefoniche, 06-46575048- 46575549,

Le SS.LL. sono pregate di disporre che il contenuto della presente circolare sia
portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti interessati in servizio presso tutti
gli Uffici, Reparti e Istituti della Polizia di Stato, compresi quelli distaccati, nonché del
personale assente per congedo ordinario o straordinario, aspettativa o qualunque altra
causa.

La circolare