OGGETTO: Convenzione tra il Ministero dell’interno — Dipartimento della pubblica
sicurezza e TRENORD S.r.l. – Rinnovo.

La Direzione centrale per le Specialità ha comunicato che la convenzione
sottoscritta nel 2016 tra TRENORD S.r.l. – società di trasporto pubblico ferroviario
operante nella Regione Lombardia – e il Dipartimento della pubblica sicurezza, che per
pronto riferimento si allega (All. 1), finalizzata a incrementare la sicurezza del trasporto
pubblico ferroviario mediante la corresponsione di un’indennità al personale della
Polizia Ferroviaria che svolge servizi di vigilanza a bordo treno, è scaduta lo scorso
novembre, pur continuando a produrre i suoi effetti in virtù di un’apposita clausola di
salvaguardia.

La trattativa con l’impresa ferroviaria ha consentito di pervenire ad un testo
condiviso, che si discosta dal precedente sostanzialmente per interventi migliorativi
finalizzati a rendere più preciso e chiaro il contenuto pattizio.

L’impianto di base è stato dunque lasciato inalterato, specialmente per quanto
concerne l’aspetto delle indennità da corrispondere al personale della Polizia
Ferroviaria.

Per la disciplina di carattere generale, la bozza di Convenzione si richiama a
quella sottoscritta il 26 giugno 2017 tra Dipartimento della pubblica sicurezza e
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nella quale è previsto che la stessa debba essere il.
riferimento per tutte le Convenzioni successive sottoscritte dal Dipartimento con le altre
Imprese ferroviarie.

La convenzione con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., inoltre, costituisce un
imprescindibile riferimento per quanto concerne la determinazione dell’indennità da
corrispondere al personale della Polizia Ferroviaria. Costituisce, infatti, il “servizio
analogo” di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 3 del 2003, disposizione che
consente al Dipartimento della pubblica sicurezza di stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati, per la fornitura di servizi specialistici finalizzati a incrementare la
sicurezza pubblica, con la precisazione che gli stessi soggetti possono contribuire anche
mediante la «corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle
vigenti per servizi analoghi».

Si allega la bozza di Convenzione (All. 2), restando in attesa di eventuali
osservazioni e/o contributi da far pervenire entro e non oltre il 2 febbraio p.v..

La convenzione