Oggetto: Decurtazione delle indennità ex art. 17 comma 8 della Legge 23 marzo 1983, n. 78 per fruizione di 150 ore per la preparazione esami universitari ex art. 22 comma 1 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 – Interpretazioni difformi.

Come noto, in riferimento all’art. 17, comma 8, della Legge 23 marzo 1983, n. 78, “Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all’indennità di cui all’articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell’articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all’estero.”

Si è appreso di interpretazioni di alcuni Uffici territoriali i quali, estendendo arbitrariamente il campo di applicazione della citata disposizione, ricomprendono nella norma anche i permessi studio di cui all’art. 22 comma 1 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

Giova precisare che le indennità di imbarco, imbarco d’altura, sommozzatore e di volo, sono una competenza fissa e continuativa e che solo la Legge 23 marzo 1983 n. 78, disciplina i casi in cui è prevista la decurtazione di tali indennità, come specificato nell’art. 17 comma 8 sopra richiamato.

Il permesso studio, di cui all’art. 22 comma 1 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, non solo non prevede decurtazioni di competenze ma, rimandando all’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, rileva come “… Tale periodo viene detratto dall’orario normale di servizio”.

Dunque non sottratto, ma detratto! Ovvero il permesso studio, nel combinato disposto, è da intendersi come attività di servizio e non come assenza. Infatti non si tratta di un congedo, come lo è ad esempio un congedo straordinario per esami universitari, per il quale l’art. 17 comma 8 prevede la decurtazione delle indennità.

Il permesso studio, fruito in ragione di sei ore per ogni giorno, nelle quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti, intrinseca nel computo di 150 ore, un’attività di servizio, seppur detratta dai normali servizi di istituto. La volontà del legislatore è chiaramente quella di equiparare 150 ore di diritto allo studio per la preparazione agli esami universitari all’attività di servizio. Ecco semplicemente spiegato il motivo per il quale il legislatore non ha previsto quattro giorni di congedo straordinario, bensì quattro giornate in ragione di sei ore di permesso.

Ci risulta che Uffici territoriali paragonino invece il permesso studio per la preparazione agli esami universitari alla frequenza di corsi universitari.

Di tutta evidenza, dunque, che la formulazione della norma di cui all’art. 17 comma 8 della Legge 23 marzo 1983 n. 78, non ricomprende l’istituto delle 150 ore di diritto allo studio, in quanto è espressamente specificato che l’indennità di imbarco non è corrisposta al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le università.

È pacifico quindi rilevare come la citata normativa del diritto allo studio non preveda trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria per la frequenza di corsi presso le università. L’art. 22 comma 1 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 prevede la fruizione di 150 ore per la preparazione ad esami universitari, o come richiamato dalla Circolare del Capo della Polizia n. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, per la redazione della Tesi di Laurea.

Non si può pertanto confondere la frequenza di corsi presso le università con la fruizione di trattamento economico di missione e percezione della relativa diaria, con il permesso studio di 150 ore in preparazione ad esami universitari o per la redazione della Tesi di Laurea.

L’art. 17 comma 8 della Legge 23 marzo 1983, n. 78 ai fini della non corresponsione delle sopracitate indennità, ricomprende tra le altre l’ipotesi di licenza straordinaria. È dunque evidente che nel giorno dell’esame universitario, per chi fruisce di congedo straordinario per esami universitari, vi sarà la decurtazione delle citate indennità (imbarco, imbarco d’altura o sommozzatore).

Anche le altre FF.PP. applicano già quanto indicato con la presente ed a titolo meramente esemplificativo si allega la circolare del disciolto Corpo Forestale avente Prot. 1596 del 23 dicembre 2013 con la quale, già da allora, veniva precisato che “Le assenze dal servizio per la preparazione di esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’art. 78 del DPR 25.10.1985, n. 782 non danno luogo a decurtazioni della indennità di imbarco…”

Appare quindi necessario venga ribadita questa posizione interpretativa sul punto, eliminando interpretazioni difformi e disparità di trattamento per gli Appartenenti della Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia, nella contabilizzazione delle suddette indennità.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono i più distinti saluti.

La lettera