OGGETTO: Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
nei servizi istituzionali in zona bianca.
Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021.

Dando seguito alle indicazioni del Comitato Tecnico – Scientifico istituito in
seno al Dipartimento della Protezione Civile, formulate in base alla curva dei contagi e
all’andamento della campagna vaccinale anti COVID-19, il Ministero della Salute, con
l’Ordinanza del 22 giugno 2021, ha annullato l’obbligo delle mascherine all’aperto dal
28 giugno p.v. in zona bianca, nel rispetto della distanza interpersonale e mantenendone
l’indicazione in situazioni di assembramento o affollamento e a bordo dei veicoli.

Il provvedimento in questione ha una naturale ricaduta sulle prescrizioni di
utilizzo dei DPI nei servizi di polizia contenute nelle precedenti circolari diramate da
questa Direzione.

Tenendo conto delle nuove disposizioni emanate dal citato Ministero, si ritiene
di poter apportare le seguenti modifiche alle indicazioni a suo tempo fornite
sull’argomento.

– I dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche e facciali filtranti
FFP2/P3) dovranno comunque essere portati al seguito per essere indossati nei
luoghi all’aperto a rischio di assembramento o affollamento (servizi di ordine
pubblico in occasione di manifestazioni, cortei, interventi per risse, ecc.) ed in
altre situazioni di necessità, anche in via precauzionale.

– Nei servizi all’aperto, in zona bianca, che non prevedano condizioni di
assembramento o affollamento (ad es. servizi di controllo del territorio con
pattuglie appiedate, vigilanza esterna, posti di blocco, servizi motomontati, servizi
a cavallo, ecc.) si potrà non indossare la protezione respiratoria, qualora sia
possibile mantenere il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

– Le protezioni delle vie respiratorie continueranno ad essere indossate secondo le
prescrizioni contenute nella circolare n. 850/A. P1-3255 dell’8 maggio 2020
quando l’attività di servizio si svolga in luoghi chiusi o in luoghi all’aperto, ma
ristretti, in cui non sia possibile il rispetto della distanza di sicurezza (uffici,
automezzi, treni, aeromobili, elicotteri, ecc.).

– Si continuerà ad indossare i DPI respiratori a più alto potere filtrante (FFP2/P3)
in quelle attività in cui il rischio di contagio sia da ritenersi più elevato anche in
ragione della mancata conoscenza dello stato vaccinale o di immunizzazione dei
soggetti coinvolti (servizi predisposti per sbarchi/rintracci di extracomunitari o
che comportino contatto diretto/ravvicinato con migranti, servizi di scorta e
rimpatrio, attività di fotosegnalamento, attività medica ed infermieristica presso
gli Uffici sanitari dell’ Amministrazione, interventi che comportino azioni
coercitive nei confronti di soggetti con sospetta infezione, interventi in situazioni
di assembramento, ecc.).

Si sottolinea ancora una volta l’importanza di mantenere comportamenti
improntati alla prudenza ed al rispetto delle regole, al fine di evitare la riaccensione di
eventuali focolai anche a motivo del possibile emergere di nuove varianti virali più
diffusive.

Si richiama, a tal proposito, il contenuto della recente circolare di questa Direzione
n. 850/A.P1-11579 del 16 giugno u.s..

La circolare