Oggetto: ulteriore aggravamento delle gravi disparità di trattamento attualmente esistenti in materia pensionistica tra il personale militare e gli appartenenti alla Polizia di Stato. – Richiesta intervento urgente.

Signora Ministro, Signor Capo della Polizia,

ancora una volta ci vediamo costretti a tornare sulla questione di cui all’oggetto, già affrontata con le nostre note del 18 febbraio 2020 e del 18 marzo 2021, con le quali evidenziavamo e lamentavamo l’omessa reale equiordinazione retributiva tra il personale di tutte le Forze di polizia ed armate che ne fanno parte, a prescindere dal tipo di ordinamento – civile o militare – che caratterizza ciascuna di esse, imposta da precise disposizioni di Legge.

Essendo notorio che il trattamento pensionistico ha natura di “retribuzione differita”, va da sé che, all’interno del medesimo comparto negoziale, dovrebbe avere pari dignità ed essere omogeneo. Infatti, anche molto prima dell’istituzione del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, avvenuta solo nel 1995 – le disposizioni di vantaggio contenute nell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 si applicavano anche agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia e, come previsto dal successivo art. 61, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per il sol fatto che dopo l’approvazione di qeul d.P.R. abbiamo cambiato nome in “Polizia di Stato” e “Polizia penitenziaria”, nei contenziosi la Corte dei conti ci ha esclusi dall’applicazione da benefici che ha, invece, giustamente, riconosciuto a tutti i militari e quindi agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ovvero all’Esercito italiano, alla Marina militare a all’Aereonautica militare ed anche, ribadiamo giustamente, agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che militare non era e tuttora non è ma, a differenza di altri, non ha cambiato nome.

Eppure – dicevamo già il 18 marzo scorso – nel 2005 l’Inpdap, poi sostituita dall’Inps come istituto erogatore del trattamento previdenziale per tutto il personale del richiamato Comparto, con la nota n. 6 del 23 marzo 2005, avente per oggetto «Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di stato» e indirizzata a codesto Ministero – Dipartimento della pubblica sicurezza, spiega chiaramente che l’Amministrazione della pubblica sicurezza, pur essendo “civile”, è però ad “ordinamento speciale” e, pertanto, in tema di pensioni i poliziotti non possono che essere destinatari delle norme speciali che riguardano le Forze di polizia o il personale militare.

Dunque ribadiamo che, a meno che non si immagini di dividere il Comparto sicurezza e difesa in due distinti comparti, bisogna tradurre i postulati ed i contenuti giuridici in conseguenti elementi tangibili, tali da non determinare frustranti ingiustizie, applicando a tutto il personale dell’attuale Comparto il deliberato adottato il 4 gennaio scorso dalle Sezioni unite della Corte dei conti giurisdizionale centrale con la sentenza nr.1/2021/QM/PRES-SEZ e la più vantaggiosa aliquota di calcolo pensionistico prevista per il personale militare, ma anche per i Vigili del fuoco. Ed ancora, torniamo a sottolineare che il Consiglio di Stato, pronunciandosi nel 1983 sulla questione pensionistica, ha affermato che la smilitarizzazione della Polizia di Stato non avrebbe avuto: “nessuna incidenza … sul trattamento di quiescenza, che rimane quello più favorevole previsto per i militari”.

A seguito del pronunciamento definitivo delle Sezioni riunite d’appello della Corte dei conti l’Inps si è poi finalmente adeguato e, con la circolare n. 107 del 14 luglio scorso, annuncia che, a tutto il personale militare e dei Vigili del fuoco che cesserà o è cessato dal servizio possedendo al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva utile superiore a 15 anni, liquiderà o riliquiderà d’ufficio il trattamento pensionistico retributivo con l’applicazione dell’aliquota del 2,445% annuo, anziché quella del 2,33% riservata ai dipendenti pubblici dei restanti comparti negoziali. Per il personale militare ed appartenente ai Vigili del fuoco con meno di 15 anni di anzianità contributiva utile al 31 dicembre 1995 si è infine in attesa di una nuova pronunzia delle Sezioni riunite d’appello della Corte dei conti, al momento prevista per il 21 luglio prossimo.

Si sta quindi venendo a realizzare la situazione che avevamo paventato: la perpetuazione di una nuova ed inaccettabile sperequazione, rispetto alla quale Vi chiediamo, quindi, nuovamente di attivarVi in sede istituzionale affinché si giunga finalmente ad una interpretazione autentica ovvero ad una modifica della norma da applicarsi per realizzare quell’indispensabile equiordinazione tra gli appartenenti a tutte le Forze appartenenti al medesimo Comparto prevista dalla Legge.

In caso contrario, ribadiamo, il malcontento che serpeggia sempre più tra i poliziotti si rivelerà più che giustificato e crescerà ancor più, per poi sfociare anche in iniziative giurisdizionali che solleveranno questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

In attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

La lettera