OGGETTO: Ministero della Salute. Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.
Per i profili di interesse, si trasmette la nota con cui il Gabinetto del Ministro ha
inoltrato la circolare del Ministero della Salute, relativa all’oggetto.
OGGETTO: Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per
gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.
In merito all’accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi
identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni
normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10-
bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla
Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno riportare almeno i seguenti |
contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); |
– dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
– data/e di somministrazione del vaccino;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una
delle seguenti lingue:
– italiano;
– inglese;
– francese;
– spagnolo.
Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario
che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19
(Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:
– Comimaty (Pfizer-BioNtech);
– Spikevax (Moderna);
– Vaxzevria(AstraZeneca);
– Janssen (Johnson & Johnson).
Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV.2 del titolare, successivamente a un test
positivo (data del primo tampone positivo);
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate
da una traduzione giurata.
La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19
(Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
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