OGGETTO: Problematiche inerenti il contenimento della infezione da SARS-CoV-2.
Chiarimenti.

Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti da parte dei datori di lavoro,
relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria per il rischio SARS- CoV-2, a richiesta
dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. 81/08, costituisce una fondamentale misura di prevenzione per i lavoratori
che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad agenti di natura fisica, chimica, biologica,
organica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi
di esposizione. Una volta istituita, la sorveglianza sanitaria prevede visite mediche
preventive e periodiche, effettuate dal medico competente, finalizzate all’idoneità alla
mansione specifica.

Il rischio biologico, trattato al Titolo X del D.Lgs. 81/08, è valutato per le aziende
nelle quali sia individuato un rischio specifico, facendo riferimento all’ Allegato XLVI
del citato Titolo. L’articolo 268 del decreto classifica in 4 gruppi gli agenti biologici,
secondo una scala crescente di pericolosità per l’uomo.

La sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” è stata
inserita nel gruppo 3 dell’ Allegato XLVI del Titolo X dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125,
convertito dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.

Il rischio biologico derivante dalla nuova voce, quindi, è ritenuto “specifico” per
le aziende che usano SARS-CoV-2 nei propri cicli lavorativi (ad es. laboratori di
microbiologia), ma non nelle altre realtà produttive.

In periodo pandemico, il rischio di infezione da Sars-CoV-2 viene considerato un
rischio “generico”, essendovi esposta la generalità della popolazione.

Detto rischio, tuttavia, può risultare “aggravato” nel caso di un aumento
dell’esposizione all’agente biologico, in relazione a determinate tipologie di attività
lavorativa o a specifiche condizioni della stessa.

L’emergenza sanitaria in corso ha richiesto l’individuazione di misure
precauzionali e programmi di profilassi rivolti alla totalità della popolazione e di più
specifici meccanismi di tutela in ambito lavorativo.

A quest’ultimo riguardo, le autorità governative hanno predisposto il “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 ed 1 successivi
aggiornamenti del 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021. Allo stesso fine è stata istituita la
sorveglianza sanitaria eccezionale, prevista all’articolo 83 del D.L. 19 maggio 2020, n.
34 nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per l’età, la
condizione di immunodepressione o per altre patologie che determinino particolari
situazioni di vulnerabilità.

Dal canto suo, questa Direzione ha emanato molteplici circolari con le quali sono
state fornite indicazioni sulle misure da attuare a salvaguardia della salute e sicurezza
degli operatori negli uffici/reparti della Polizia di Stato, tra le quali si ricordano le circolari
n. 850/A.P1-3255 del 08/05/2020 e n. 850/A-15694 del 03/09/2021.

Le prescrizioni in esse contenute, dimostratesi efficaci anche nelle fasi ascendenti
della curva pandemica, si affiancano attualmente alla profilassi vaccinale, che ha
drasticamente ridotto la circolazione virale nel nostro Paese.

Considerando che, al momento, la popolazione italiana è vaccinata per oltre 1′ 80%
(in egual misura al personale della Polizia di Stato), il rischio di contrarre l’infezione è in
calo, valutate opportunamente le circostanze di lavoro e tutti i possibili rischi, non trova
fondamento la richiesta di istituire la sorveglianza sanitaria per SARS-CoV-2 nei
confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato.