Oggetto: Ricostruzione giuridica del personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020 del 07/10/2020 e della successiva interpretazione della Giustizia Amministrativa.

Signor Capo della Polizia,

con la presente ci rivolgiamo nuovamente alla S.V. per portare alla Sua attenzione la questione della corretta decorrenza giuridica da attribuire al personale per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente.

Quei colleghi, dopo aver ottenuto l’agognato massimo riconoscimento premiale in seguito a interventi operativi caratterizzati dal rischio della propria incolumità o salvando la vita altrui, ovvero per aver portato a termine attività di polizia giudiziaria di assoluta rilevanza e che hanno dato lustro all’Amministrazione, hanno patito un’ingiusta ed ingiustificata sperequazione, con pregiudizi in termini economici e nella progressione di carriera, censurata persino dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 224 del 07/10/2020 che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”.

L’ingiustificata disparità di trattamento è stata successivamente rilevata da diverse pronunce della Giustizia Amministrativa che, seppure con interpretazioni diverse sulle modalità di attribuzione della corretta decorrenza, ha sempre confermato le ragioni dei colleghi.

L’ultima in ordine di tempo è la sentenza del Consiglio di Stato n. 07358/2021 reg.prov.coll. sul ricorso numero di registro generale 4598 del 2021 del 26.10.2021 (pubblicata nel pomeriggio) che, in riforma della sentenza di 1° grado del TAR Lazio ed interpretando la pronuncia della Corte Costituzionale, ha rideterminato la decorrenza giuridica del collega interessato (promosso per merito straordinario a giugno 2016):

attribuendogli la decorrenza giuridica dal 01.01.2014 prevista per i colleghi risultati vincitori del concorso bandito successivamente al verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione per meriti straordinari (concorso interno 3286 v.sov. B.U. 30.10.2017);

– in luogo della decorrenza giuridica 01.01.2010 assegnata ai colleghi che hanno perfezionato la nomina alla qualifica di vice sovrintendente successivamente al verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione per meriti straordinari (ultimando il 29.06.2016 il 4^ ciclo del corso di formazione per vice sovrintendente del concorso interno 7563 v.sov. B.U. 23.12.2013).

A parere di questa o.s., l’ultima interpretazione del Consiglio di Stato, che presenta diversi punti di conflitto con la sentenza della Corte Costituzionale, non risolve affatto l’annosa questione ed apre a possibili scenari di nuovi contenziosi anche per via dei clamorosi ritardi nella pubblicazione dei concorsi, infatti:

– da una parte il Consiglio di Stato giustifica la propria interpretazione affermando che “Non è possibile, per contro, prendere in considerazione la decorrenza prevista per i vincitori di concorsi banditi precedentemente, anche se svolti successivamente, in quanto all’epoca della pubblicazione del bando, l’interessato non era ancora in possesso dei requisiti che ne hanno giustificato la promozione, sicché non può predicarsi- con riferimento ai vincitori di concorsi banditi in precedenza- quell’illegittima disparità di trattamento che ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame”;

– dall’altra la Corte Costituzionale non mette mai in connessione le due differenti modalità di accesso e tutela espressamente “La diversità di questi percorsi di accesso alla qualifica – che, del resto, non è posta in discussione dal giudice rimettente”, ritenendo illogica la possibilità di partecipare a concorsi per “Immissione nel ruolo dei sovrintendenti” con espresso riferimento all’accesso alla qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ossia quella di vice sovrintendente, già posseduta dal personale promosso per merito.

Al contrario, infatti, la Consulta individua il CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA o IL PERFEZIONAMETO DELLA NOMINA come elemento centrale e indica – TESTUALMENTE – quale reductio ad legitimatem della disposizione censurata l’attribuzione al personale promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente della decorrenza giuridica assegnata al “personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”, riferendosi evidentemente al CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA o ALL’ESITO DELLA SELEZIONE O DEL CONCORSO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL VERIFICARSI DEI FATTI che mai potrà essere il concorso ancora da bandire!

Ad ulteriore conferma di quanto precede, la Consulta in svariati passaggi del dispositivo individua la centralità del CONSEGUIMENTO, PEREFEZIONAMENTO, COMPLETAMENTO della nomina:

a) “Nel sistema originario, una volta conseguita la nomina nella qualifica di vice sovrintendente, non vi era alcuna significativa differenza, in punto di decorrenza giuridica, tra quanti avessero ottenuto la stessa mediante concorso e coloro i quali fossero stati promossi per merito straordinario”.

b) “Si ha che tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Tutti hanno ormai conseguito lo stesso status al completamento della fattispecie di nomina sicché, in linea di massima e in mancanza di specifiche ragioni giustificative, risulta discriminatorio che dopo – all’interno di una stessa qualifica, nell’ambito della quale l’ordine di ruolo è determinato proprio dall’anzianità e dalla sua decorrenza giuridica – vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica”.

c) Questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l’abbia ottenuta dopo. Ossia, nello specifico, la decorrenza giuridica dell’anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovraintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore.

In tal senso, in linea con quanto anticipato da questa o.s. in occasione dell’incontro del 8 aprile u.s. presieduto dal Prefetto Scandone e dei successivi incontri, molte sono le perplessità sollevate sulla predetta interpretazione, anche per le evidenti distorsioni che ne conseguiranno! Un effetto paradossale e nient’affatto impossibile, evidentemente derivante dai clamorosi ritardi nelle procedure concorsuali, potrebbe derivare dal caso di un’unica attività caratterizzata da due momenti operativi diversi tra loro, a seguito della quale i colleghi coinvolti hanno ottenuto l’agognato riconoscimento della promozione per meriti straordinari:

– un collega promosso per merito straordinario a seguito di fatti avvenuti in data 22.01.2014 (ultimo giorno utile per presentare istanza per il concorso interno per 7563 v.sov. B.U. del 23.12.2013), otterrebbe una retrodatazione giuridica della qualifica di vice sovrintendente al 01.01.2005 (decorrenza economica al 22.01.2014);

– un collega promosso per merito straordinario a seguito di fatti avvenuti il 23.01.2014 giorno successivo data 22.01.2014 (giorno successivo alla scadenza per presentare istanza per il concorso interno per 7563 v.sov. B.U. del 23.12.2013), otterrebbe invece la decorrenza prevista per i vincitori del primo concorso bandito successivamente che è il concorso interno per 3286 v.sov. B.U. del 30.10.2017 con retrodatazione giuridica della qualifica di vice sovrintendente al 01.01.2014 (decorrenza economica al 22.01.2014).

In un caso come quello sopra evidenziato due colleghi, promossi per merito straordinario a distanza di un giorno o anche solo di poche ore, a fronte dell’identico momento di  perfezionamento della nomina e della identica decorrenza economica, avrebbero ben 9 anni di differenza nella decorrenza giuridica!

In conclusione, tenuto conto del fatto che l’intera vicenda è stata caratterizzata da una lunghissima attesa e che i colleghi coinvolti in questi anni hanno dovuto soffrire pregiudizi in termini economici (mancato raggiungimento dei parametri derivanti) e di carriera (perdita di chances per le possibilità di risultare vincitori nelle procedure concorsuali interne e per incarichi professionali diversi), fermo restando che questa Segreteria Nazionale continuerà a sostenere le legittime rivendicazioni del personale, riteniamo che ora si imponga un urgentissimo riscontro non più rinviabile procedendo a quanto segue:

– ricostruzione di carriera con l’attribuzione della corretta decorrenza giuridica a tutti gli interessati;

– applicazione della ricostruzione di carriera anche alle procedure concorsuali in corso (es. concorso interno per 2662 v.isp. B.U. 30.12.2020);

– corresponsione degli arretrati derivanti dagli avanzamenti di qualifica.

Parallelamente con la presente, anche a salvaguardia dell’Amministrazione e nel suo interesse, al fine di porre definitivamente rimedio alla questione chiediamo di proporre per il futuro una modifica della norma censurata che, tenendo conto dei rilievi del Giudice delle Leggi, introduca il principio della retrodatazione attribuendo al personale promosso per merito straordinario a vice sovrintendente la decorrenza giuridica nella qualifica della prima annualità non ancora attribuita alla data del verificarsi dei fatti.

Certi di aver intercettato la sua attenzione, con la convinzione delle buone intenzioni dell’Amministrazione, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.

FSP Polizia – Lettera al Capo della Polizia – Ricostruzione giuridica promossi per merito straordinario 4 11 2021_

A questo LINK il nostro comunicato