DECORRENZA GIURIDICA DELLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE          DEL PERSONALE PROMOSSO PER MERITI STRAORDINARI

Nella mattinata di ieri 25 novembre una delegazione della Segreteria Nazionale, insieme al Consigliere nazionale Walter Massimiliani, ha incontrato il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni per affrontare i temi di stretta attualità ed interesse per le donne e gli uomini della Polizia di Stato ed illustrargli anche l’articolato dossier sull’annosa vicenda della ricostruzione giuridica di tutto il personale promosso per merito straordinario, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020 del 07/10/2020 e delle successive interpretazioni della Giustizia Amministrativa, già consegnatogli nei giorni scorsi e contenente la nostra proposta di modifica della norma censurata dalla Consulta (art. 75 d.P.R. n. 335/1982).

art. 75 d.P.R. n. 335/1982

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.


Gli assistenti capo promossi per meriti straordinari acquisiscono la qualifica di vice sovrintendente con la stessa decorrenza giuridica attribuita al personale che, successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione, ha conseguito la medesima qualifica ai sensi dell’art. 24 quater comma 1, lettere a) e b), ovvero che abbia superato l’esame al termine del corso di formazione immediatamente successivo a quella data.

Il personale promosso per meriti straordinari precede in ruolo gli assistenti capo vincitori della selezione di cui al comma 1, lettera a) e i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).

La decorrenza economica della qualifica è alla data del verificarsi del fatto.


Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell’ufficio o del reparto.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all’assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.

Un’ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Il costruttivo incontro con il Sottosegretario all’Interno fa seguito alle numerose iniziative portate avanti da questa o.s. relativamente alla vicenda, l’ultima delle quali è la lettera inviata al Capo della Polizia il 3 novembre u.s., con la quale, auspicando tempi celeri per l’agognata ricostruzione giuridica, avevamo chiesto:

  • l’immediata ricostruzione di carriera con l’attribuzione della corretta decorrenza giuridica a tutti gli interessati;
  • l’applicazione della ricostruzione di carriera anche alle procedure concorsuali in corso (es. concorso interno per 2662 v.isp. B.U. 30.12.2020);
  • la corresponsione degli arretrati derivanti dagli avanzamenti di qualifica.

Il Sottosegretario, oltre a dimostrare concreto interesse ai seri problemi prospettatogli, ha apprezzato e condiviso la soluzione prospettata dalla nostra o.s. su una questione che, a ben vedere, al di là delle vicissitudini tecnico – giuridiche ed orientamenti giurisprudenziali in atto, riguarda poliziotti riconosciuti meritevoli del più elevato dei riconoscimenti premiali (per essersi distinti in maniera particolare, spesso mettendo a repentaglio la propria incolumità personale), approvando la necessità di intervenire a livello ordinamentale sulla norma censurata, condividendo, altresì, la necessità di fare riferimento al perfezionamento della nomina alla qualifica come elemento centrale per la decorrenza giuridica da attribuire al personale promosso per merito straordinario, impegnandosi ad individuare lo strumento normativo più adatto per modificare l’art. 75 del d.P.R. n. 335/1982.

A presto i nuovi sviluppi.