OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Come noto, con l’art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è stato
prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
con il citato d.l. n. 221/2021 è stata, tra l’altro, prevista la proroga dei termini di efficacia
di alcune disposizioni legislative.

Pertanto, si pongono all’attenzione delle SS.LL. le misure di maggior interesse ai
fini della gestione del Personale della Polizia di Stato, finalizzate a contemperare la tutela
della salute con le esigenze di efficiente funzionamento dell’ Amministrazione.

1. PROROGA DELL’ART. 87, COMMI 6 E 7, D.L. N. 18/2020

L’art. 16 e l’allegato A del citato d.l. n. 221/2021 prevedono che permarranno in
vigore, senza soluzione di continuità, fino al 31 marzo 2022, le disposizioni contenute
nell’art. 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla
presenza in servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza
attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.

2. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

L’art. 8, comma 3, del menzionato dl. n. 221/2021, modificando l’art. 9-
quinquies, commi 1 e 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha prorogato fino al 31 marzo 2022
l’efficacia dell’obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per
l’accesso ai luoghi di lavoro, gravante sul personale delle amministrazioni pubbliche.

Preme ribadire che, come sottolineato nella circolare del Capo della polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza 333-AGG n. 21554 del 10 dicembre 2021, tale
obbligo coesiste con quello vaccinale introdotto per il personale della Polizia di Stato dal
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

3. DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L’art. 3 del dl. n. 221/2021, modificando i commi 3 e 4-bis dell’art. 9 del citato
d.l. n. 52/2021, ha ridotto, a decorrere dal 1° febbraio 2022, da nove a sei mesi i termini
di validità delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate nelle seguenti ipotesi:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale
primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo,

b) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose
di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo.

Restano, invece, invariati i termini di validità delle seguenti certificazioni verdi
COVID-19:

c) certificazione verde COVID-19 rilasciata in caso di avvenuta guarigione da
COVID-19; sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione,

d) certificazione verde COVID-19 rilasciata in caso di effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare: quarantotto ore dall’esecuzione del test
antigenico rapido o settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare;

Alla luce dell’illustrata riduzione dei termini di efficacia delle certificazioni sud-
a) e sub-b), si invita il Personale tutto a prestare la massima attenzione nel monitorare la
durata della propria copertura vaccinale e nell’attivarsi per tempo affinché la propria
condizione di vaccinato permanga inalterata.

Si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della
presente circolare, confidando nella consueta, massima collaborazione.

La circolare