OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole: e
negli istituti della formazione superiore”.

Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n, 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e
contenimento del COVID-19, al fine di limitare l’andamento crescente della. curva dei
contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.
Per i profili di maggior interesse, si richiama l’attenzione delle SS.LL sulle.
disposizioni che estendono l’obbligo vaccinale e l’uso delle certificazioni verdi.

In particolare, l’art. 1 del DL I, nell’introdurre nell’ambito del decreto-legge 1
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. d–
quater, prevede, a decorrere dall’8 gennaio u.s. e. sino al 15 giugno p.v., l’obbligo vaccinale
per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni
di età. Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale – anche
peri soggetti per il quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i.cui
contenuti restano, comunque, fermi — sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di
competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

In correlazione ‘a tali misure, il medesimo art, }, inserendo nell’ambito del
richiamato decreto-legge 44/2021 l’art. 4-quinguies, prevede che, ‘a decorrere -dal 15
febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici.o privati,
debbano possedere per l’accesso ai luoghi di lavoro il green pass “rafforzato” e siano tenuti
ad esibirio. |

AI riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde “rafforzato”, la cui
verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale. per lo svolgimento
dell’attività lavorativa. ] soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai
luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta
certificazione, c comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza‘ingiustificata.
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente ‘omessa o differita, ai sensi.del suddetto
art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni.
diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del
virus.

L’irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del
green pass “rafforzato” e all’accesso ai luoghi di lavoro in assenza della stesso è di
competenza dei prefetti, che vi provvedono con l’osservanza, per quanto compatibili, delle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

L’art. 2 del DL | estende, inoltre, senza limiti di età e a decorrere dal prossimo.
1° febbraio, l’obbligo vaccinale al personale universitario, a quello delle istituzioni. di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Per quanto afferisce, poi, all’estensione dell’impicgo delle certificazioni. verdi,
l’art. 3 del DL | prevede, tra l’altro, che, a decorrere dal 20 gennaio p.v., sia necessario il.
possesso del green pass base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in
presenza con i detenuti e gli internati.

Parimenti il possesso della certificazione cosiddetta ordinaria diviene requisito
essenziale per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività.
commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze.
essenziali e primarie della persona – che verranno individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri – a decorrere dalla data del 1° febbraio p.v. o, qualora diversa, da
quella di efficacia del richiamato d.P.C.M. Le relative verifiche sono rimesse ai titolari, ai.
gestori e ai responsabili dei relativi servizi o uffici.

Per gli aspetti relativi alle attività di controllo, si trasmette, altresì, l’ordinanza
del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s:, già anticipata per vic. informali, che dispone
limitate deroghe alle previsioni di cui all’art. 9-quarer del decreto-legge 22 aprile 2021, n..
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

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Tanto premesso, nel rimandare alle indicazioni già fornite in materia di controlli,
si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione.

La circolare