OGGETTO: Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno
unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega
conferita al Governo ai sensi della legge delega 1° aprile 2021, n. 46”.

Come è noto la legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più
provvedimenti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a
sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, prevedendo, di
conseguenza, il superamento di precedenti benefici per i figli a carico.

Con il decreto legislativo n. 230/2021 ne è stata definita l’istituzione a decorrere
dal 1° marzo 2022.

Con l’attuazione di tale disposizione, verrà modificata la disciplina degli assegni
al nucleo familiare per figli di età inferiore a 21 anni, dell’assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori e, per i soggetti toccati da questa novità, anche quella delle
detrazioni I.R.Pe.F. percepite ai sensi dall’art. 12, comma 1, lettera c, del TUIR ante
modifica di cui all’art. 10 commi 4 e S, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
230.

L’assegno unico di cui trattasi assorbirà i citati benefici e si applicherà, a regime,
dal 1° marzo 2022, pertanto, fino a tale data, rimarranno immodificate non solo le
misure in via di abrogazione (assegno nucleo familiare), ma anche le detrazioni previste
per i medesimi familiari a carico.

Di seguito si riepilogano, per una corretta applicazione e diffusione, le
informazioni di base.

Figli di età inferiore a 21 anni

Per il periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2022:

– rimane in vigore l’istituto dell’assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153), nonché la maggiorazione prevista dall’art. 5 del decreto-legge 8 giugno 2021,
n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112);

– continuano ad essere applicate le detrazioni per i figli a carico;

– per tutti gli amministrati che hanno avuto i suddetti benefici in godimento fino al 31
dicembre 2021, NoiPA provvederà autonomamente alla loro proroga su cedolino
stipendiale fino al 28 febbraio p.v.;

– eventuali richieste di arretrati dell’assegno al nucleo familiare, relativi a periodi
antecedenti al 1° marzo 2022, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale
stabiliti dalle vigenti disposizioni, potranno essere comunque presentate, con le
modalità attualmente vigenti, all’ufficio responsabile delle partite stipendiali che
provvederà a gestirle mediante segnalazione sul portale NoiPA.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

– l’assegno al nucleo familiare e le detrazioni fiscali per le suddette categorie di
beneficiari, come detto in premessa, saranno assorbiti dall’assegno universale in
disamina;

– il nuovo istituto dell’assegno universale dovrà essere richiesto dal dipendente
direttamente all’INPS, secondo le modalità definite dall’Istituto con messaggio n.
4748 del 31 dicembre 2021 (che si allega), accedendo con le credenziali personali al
servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” direttamente dal sito web
www.Inps.it;

– il beneficio sarà attribuito su base mensile, per periodi compresi tra marzo di ciascun
anno e febbraio dell’anno successivo, a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore
a 21 anni, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Quest’ultimo requisito non è inderogabile atteso che vi è la possibilità di richiedere 1]
beneficio anche senza presentazione di ISEE: in tal caso, sarà corrisposto l’importo
minimo previsto per ciascun figlio;

– le domande possono essere presentate sin dal 1° gennaio 2022.

Figli di età superiore ai 21 anni, coniuge a carico o altre componenti del nucleo
familiare diverse dai figli di età inferiore a 21 anni

L’assegno al nucleo familiare e le detrazioni continueranno ad essere erogati da NoiPA
sul cedolino stipendiale con le modalità finora in essere.

– Per I’ANF è prevista l’obbligatorietà di presentazione dell’istanza da parte del
dipendente all’Ufficio responsabile del trattamento economico che curerà la
segnalazione sul sistema. Si ricorda in proposito che le domande per l’ANF hanno
validità dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell’anno successivo.

– Le richieste di detrazione fiscale possono essere gestite autonomamente dal
dipendente accedendo alla piattaforma NoiPA e i relativi benefici saranno prorogati
fino a successiva revoca, salva la possibilità di eventuali interventi correttivi su
dichiarazione dei redditi o modello 730.

Sì invitano codesti Uffici ad adoperarsi al fine di consentire la massima
diffusione del contenuto della presente circolare a tutto il personale, anche
temporaneamente assente.

La presente circolare è disponibile sul portale di questo Ufficio all’indirizzo
http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php link Servizio TEP.

La circolare