Oggetto: Riconoscimento dei titoli di formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e di ASPP/RSPP dipendenti in possesso dei requisiti di legge. QUESITO

Rif.
a. Decreto Interministeriale 06.03.2013 “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell’ art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/08 e s.m.i
b. Art. 32 comma 1 comma 5 del D.gs 81/08 e s.m.i.;
c. Repertorio atti nr 128 /csr del 07.07.2016 Accordo Stato regione del 07.07.2016 Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e addetti al servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell’art.32 del D.lgs 81/08 e s.m.i..;
d. Art. 5 comma 1 Servizio di Prevenzione e Protezione del D.M. 127/2019;

Preg.mo Direttore,

questa O.S. vuole porre alla Sua attenzione il presente quesito che fa riferimento al tema del riconoscimento e della spendibilità, all’interno della nostra Amministrazione, dei titoli di “formatore in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)” posseduti dai dipendenti in virtù dei riconoscimenti previsti dalla vigente normativa disciplinante tali figure.

Nella fattispecie specifica, per la figura del formatore in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto Interministeriale 06.03.2013 prevede che per esercitare docenze in materia, oltre al prerequisito individuato nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado, occorre dimostrare di possedere uno dei sei criteri per ogni macro area di competenza specifica cd “aree tematiche” quali per l’appunto : 1) Area Normativo/giuridica/organizzativa 2) Area rischi tecnici/igienico sanitari 3) area relazioni e comunicazione.

Il Dipartimento della P.S. ha da poco istituito dei corsi “formazione formatori” (24 ore) che, unitamente ad uno dei requisiti, quali appunto il 6° criterio (aver svolto incarico di aspp 12 mesi o rspp 6 mesi), individuano formatori per la sola macro area tematica afferente alla normativa/giuridica/organizzativa. Tuttavia, il richiamato Decreto prevede, al 2° criterio, qualificazione della figura del formatore – docente per coloro che sono in possesso di titoli accademici coerenti con le materie oggetto di docenza unitamente ad altre specifiche.

Per quanto concerne il ruolo di ASPP/RSPP il disposto normativo vigente D.lgs 81/08 e s.m.i., recepito e applicato dal DM 127/2019 che abroga il DM 450/99, prevede al comma 5 dell’art. 32 rubricato “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione” (nonché art. 5 “Servizio di prevenzione e protezione” del decreto attuativo per la Polizia di Stato), l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B per tutti i settori ATECO per i soggetti in possesso delle peculiari lauree triennali e magistrali, come meglio specificato dal nuovo accordo stato regione (ASR) del 07.07.2016.

Per l’Amministrazione della P.S., rientrante nell’elenco ex ateco 8 lett. O “comparto pubblica amministrazione sicurezza e difesa”, per la specificità del settore tuttavia viene imposta la frequentazione del modulo B specifico, benché il personale in possesso delle peculiari lauree dovrebbe essere esonerato. Inoltre il modulo A e C per la formazione del responsabile, sono disciplinati dall’ASR menzionato sopra quale norma complementare all’art.32 del TUSL, che non prevede una formazione diversificata per i vari settori lavorativi.

Premesso quanto sopra, al fine di potenziare le attività del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di SSL, si chiede di sapere se i dipendenti che possiedono i requisiti normativi previsti e sopra illustrati – in quanto già riconosciuti come docenti formatori per ogni macro area tematica (poiché in grado di dimostrare di possedere un criterio per ogni area tematica per particolare esperienza e titoli accademici specifici posseduti rientranti tra quelli previsti dal decreto) e addetti/responsabili SPP (poiché in possesso di specifica laurea ed esperienza in materia nello stesso comparto ateco) – possono vedersi riconosciuti i titoli e le predette competenze in ambito matricolare e se potrebbero essere impiegati, qualora desiderato, come tali dai vari datori di lavoro ed equiparati a tutti gli effetti, anche ai fini delle trascrizioni matricolari per quanto concerne i rispettivi corsi di formazione, ai dipendenti che hanno frequentato i corsi istituiti dal Dipartimento della P.S.

Certo di un solerte riscontro alla presente, porgo distinti saluti.

il quesito