OGGETTO: 215° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Periodo di applicazione pratica (23 febbraio /22 aprile 2022).

Il 215° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ha avuto inizio
il 23 agosto 2021 presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia e le Scuole allievi agenti di
Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia.
Il corso, della durata complessiva di otto mesi, si articola in due periodi: il primo,
di sei mesi in regime di residenzialità, finalizzato alla nomina ad agente in prova e l’altro,
di due mesi, di applicazione pratica presso gli uffici di assegnazione/destinazione.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO

Il prossimo 23 febbraio, gli allievi agenti nei cui confronti è stato espresso il
giudizio di idoneità al servizio di polizia, verranno nominati agenti in prova, con
conseguente attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria.

Ultimata tale fase, saranno assegnati agli uffici e reparti dell’ Amministrazione per
lo svolgimento dei due mesi di applicazione pratica previsti dal 23 febbraio al 22
aprile 2022.

Al termine di tale periodo, che è a tutti gli effetti – per espressa previsione
normativa – parte del corso di formazione, secondo le consolidate modalità, saranno
nominati agenti della Polizia di Stato ed immessi in ruolo.

Per quanto concerne il giuramento, si evidenzia che gli agenti in prova presteranno
giuramento presso le rispettive scuole di provenienza, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.
782/1985 e secondo la formula prevista all’art. 2 del D.P.R. 253/2001, prima della
presentazione presso codesti uffici.

Ciò premesso, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni aspetti meritevoli di
attenzione.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PERIODO DI APPLICAZIONE PRATICA

In relazione alla gestione delle posizioni dei neo assegnati, si ritiene opportuno
richiamare l’attenzione delle SS.LL. sia sulle disposizioni normative riferite a tale
periodo (articolo 6 bis commi 1, 4, 5, 6 e articolo 6 ter, comma 1 lett. e) del D.P.R.
335/1982), che sulle indicazioni contenute nel decreto dipartimentale istitutivo del corso
(all.to 1), con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 12 concernente
“Periodo di applicazione pratica”.

Alla luce dell’esperienza maturata con i precedenti corsi e attesa la valenza
formativa riconosciuta alla fase di applicazione pratica, si evidenziano i seguenti aspetti:

  • i dirigenti degli uffici e reparti di assegnazione, tenuto conto delle rispettive
    peculiarità sia sotto il profilo organizzativo delle attività di servizio che delle
    diversificate situazioni di ordine logistico, individueranno uno o più dipendenti,
    (appartenenti al ruolo dei sovrintendenti o degli ispettori), con il compito precipuo di
    curare l’attività di osservazione dei neo assegnati e relazionare in merito.
    Nell’affidare tale incarico, si avrà cura di privilegiare i dipendenti che – in possesso
    di adeguata esperienza e competenza, vantino all’interno dell’ufficio riconosciute
    qualità professionali e personali, morali e di carattere, ritenute imprescindibili per
    trasferire ai futuri agenti della Polizia di Stato, nei diversi contesti operativi, il giusto
    e corretto modello di comportamento;
  •  l’attività di osservazione dovrà essere rivolta a tutti gli aspetti rilevanti sul versante
    dell’impegno in servizio, della qualità dei rapporti interpersonali, della affidabilità e
    assiduità, della correttezza di comportamento in ogni contesto, ivi compresa la sfera
    della vita privata;
  •  particolare attenzione, quindi, dovrà essere prestata a tutte quelle condotte ed
    atteggiamenti, ovvero anche meri segnali comportamentali, che possano
    assumere rilievo per l’idoneità al servizio di polizia e che non risultino in linea
    con i principi costituzionali e i dettami del Regolamento di Servizio;
  • nel senso sopra descritto, pertanto, si dovrà coinvolgere e sensibilizzare tutto il
    personale dipendente, ivi compresi coloro che, in ragione della qualifica rivestita e dei
    servizi cui sono assegnati, affiancheranno direttamente gli agenti in prova nell’attività
    lavorativa prestata. Ciascuno dovrà avere consapevolezza di essere parte attiva nel
    percorso formativo e, quindi, di essere tenuti – quale dovere istituzionale — a fornire il
    proprio contributo professionale e personale;
  • la direzione della scuola dalle quale l’agente in prova proviene, continuerà ad essere a
    disposizione delle SS.LL. quale punto di contatto per fornire ogni utile contributo per
    le attività di gestione, sia sotto il profilo burocratico amministrativo che sotto il profilo
    disciplinare e di status giuridico. Soprattutto per quanto concerne l’ambito disciplinare
    e il computo delle assenze dal servizio, sarà necessario condividere con la direzione
    della scuola di riferimento dell’agente in prova ogni elemento informativo per le
    opportune valutazioni e confrontarsi sulle possibili iniziative da intraprendere —
    compresa l’eventuale adozione di provvedimenti- in linea con le previsioni normative!.
    In particolare, per il computo delle assenze si segnala che l’art. 260, comma 5, del
    decreto legge 34/2020° (le cui previsioni in materia di svolgimento dei corsi di
    formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono valide sino al 31 marzo 2022) prevede
    che non devono essere conteggiati i periodi di assenza “comunque connessi al
    fenomeno epidemiologico da COVID 19, (che) non concorrono al raggiungimento del
    limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero
    dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi”;
  • al termine del periodo di applicazione pratica, andrà redatta, per ciascun agente in
    prova, una relazione* che potrà esprimere un giudizio “favorevole” o “ non
    favorevole”. Nella relazione devono essere specificati gli ambiti e settori di impiego
    e si deve fare espresso riferimento alle capacità professionali espresse, all’impegno
    dimostrato, ai risultati conseguiti, alle qualità personali relazionali e, nel complesso,
    al comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal
    “Regolamento di Servizio”.

Nel caso di relazione non favorevole, si deve motivare esaustivamente la
formulazione del giudizio, operando espressi richiami a quanto risultante in atti, atteso
che in tale ipotesi l’agente in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo
di applicazione pratica e, in caso di ulteriore relazione non favorevole è dimesso dal
corso.

Sul punto, si evidenzia che i provvedimenti di dimissione (anche a domanda
dell’interessato) e di espulsione dal corso, sono adottati con decreto del Capo della
polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore della
scuola di provenienza, ai sensi dell’art. 6 ter del D.P.R. 335/1982. La dimissione dal
corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione.

IMPIEGO DEGLI AGENTI IN PROVA

Nel ribadire che il periodo di applicazione pratica è parte del corso di formazione
finalizzato all’espletamento delle attività connesse alle funzioni previste per gli
appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato, è auspicabile porre in
essere un Impiego diversificato, che coinvolga più ambiti e contesti di attività, fatte salve
le specificità e peculiari esigenze di ciascun ufficio/reparto.

In considerazione dello status rivestito dagli agenti in prova, si sottolinea la
necessità che, nel disporre l’impiego in servizio, così come espressamente previsto
all’art.12 del menzionato decreto dipartimentale, gli agenti in prova nello svolgimento
dei compiti di istituto non operino mai isolati, ma sempre affiancati da dipendenti in
ruolo, in modo da apprendere attivamente e, contestualmente, evitare eventuali criticità
nel diversi contesti lavorativi.

Per completezza di informazioni si rappresenta che gli agenti in prova godono degli
stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri del dipendente di ruolo; la condizione
giuridica rivestita differisce da quella del dipendente in ruolo per il solo fatto che il
rapporto d’impiego è risolubile per fallito esito dell’esperimento (nel caso di specie
l’applicazione pratica).

Infine, si evidenzia che – fino alla conclusione del periodo di applicazione pratica
– gli agenti in prova sono comunque frequentatori di corso; pertanto è assicurata la
fruizione dell’alloggio ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 782/85 e del vitto secondo le vigenti
disposizioni”.

ADEMPIMENTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI

Per consentire alle SS.LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi sulle singole
posizioni, le scuole di provenienza completeranno rapidamente tutte le attività ed
incombenze burocratico-amministrative, al fine di assicurare la trasmissione dei fascicoli
personali senza ritardo, in modo da rendere noto il giudizio di idoneità al servizio di
polizia espresso dal direttore alla nomina di agente in prova.

Nell’allegata scheda (all.to 2) sono disponibili informazioni di dettaglio ai fini di
una puntuale e corretta gestione degli agenti in prova sotto il profilo ordinamentale e
giuridico-amministrativo, con indicazione degli specifici adempimenti procedurali che
codesti uffici/reparti dovranno puntualmente osservare, nonché i punti di contatto di
questo Ispettorato e delle scuole di riferimento.

Si rappresenta, infine, che la presente circolare e i relativi allegati verranno
pubblicati sul portale DOPPIAVELA alla sezione:
PROFESSIONE-FORMAZIONE-CORSI>CORSI BASE.

La circolare