OGGETTO: Permessi brevi, art. 17 d.P.R. 31.07.1995, n. 395, in regime di servizi
continuativi.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FSP POLIZIA DI STATO-
ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P. ROMA
Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l’oggetto, la Direzione
Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha
rappresentato che l’art. 17 del d.P.R. n. 395 del 1995, in materia di ‘recepimento
dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di
polizia in materia civile e Forze di polizia ad ordinamento militare”, ha disciplinato,
per la prima volta, l’istituto del permesso breve, prevedendo la possibilità, per il
dipendente che ne faccia richiesta, “previa valutazione del capo dell’ufficio”, di
assentarsi durante l’orario di lavoro per un periodo di tempo che non può superare, in
nessun caso, la metà dell’orario di lavoro giornaliero fino ad un massimo di 36 ore
annue.
Successivamente, l’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018, recante anch’esso,
per il triennio 2016-2018, il recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare, ha rivisitato la disciplina che regola la fruizione di tale istituto, aumentando
da 36 a 54 ore il limite massimo fruibile nel corso dell’anno e prevedendo, anche, la
possibilità di utilizzare il permesso breve per assentarsi dal servizio per effettuare visite,
terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, sempre che la prestazione
sanitaria non superi la metà dell’orario di lavoro giornaliero.
La disposizione da ultimo citata ha, comunque, ribadito, parimenti al d.P.R. n.
395 del 1995, che l’applicazione dell’istituto in esame continua ad essere subordinata
alla “previa valutazione del capo dell’ufficio”.
Pertanto, in considerazione del quadro normativo sopra evidenziato, è quindi
prevista in astratto la possibilità di fruire dei permessi brevi anche in presenza di servizi
svolti in regime continuativo, salva la facoltà per il dirigente, nel rispetto del principio
del buon andamento dell’azione amministrativa, di negare, motivando, la fruizione dei
permessi in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto
all’interesse del dipendente.
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