MINISTERO DELL’INTERNO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento
posti di vice ispettore tecnico nel settore accasermamento del
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.
(GU n.52 del 1-7-2022)

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
l’art. 25, comma 1, lettera a), che prevede che l’accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato avvenga, tra l’altro, mediante pubblico concorso, per titoli ed
esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore
al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, e l’art. 25-bis, che ne detta la disciplina;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di Polizia» e, in particolare, l’art. 8, che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche’
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
gli articoli 24 e 26;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche
all’ordinamento professionale dei periti industriali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e
seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e i
relativi atti attuativi;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualita’ di condotta che
devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse
e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per
l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa» e, in
particolare, l’art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e,
in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma
5, il quale dispone, tra l’altro, che fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’art. 25-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, nonche’
l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e
13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identita’
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l’art. 55, comma 2, che
individua i titoli di studio richiesti per la figura professionale
del perito industriale, nonche’ le disposizioni transitorie di cui
all’art. 8, comma 3, con la connessa tabella A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento per i requisiti di idoneita’ fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n.
129, recante «Regolamento recante le modalita’ di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato» e, in
particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n.
103, recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso
ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in
particolare, l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante
«Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l’anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 18 maggio 2021,
recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori
d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del
personale che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica e della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi
dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5
ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l’art. 4 e la tabella 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
novembre 2021, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l’anno 2021, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, che annovera, tra i
requisiti previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la
nomina a vice ispettore tecnico, titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado che consentono l’iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario da specificarsi in sede di
bando di concorso a norma del successivo comma 5, nonche’, ove sia
prevista dalla legge, l’abilitazione professionale, tutti attinenti
all’esercizio dell’attivita’ inerente al profilo professionale per il
quale si concorre;
Rilevato che, a norma dell’art. 1-septies del citato
decreto-legge n. 42 del 2016, ha avuto avvio un’evoluzione
dell’ordinamento generale della figura professionale del perito
industriale, che riserva, a regime, l’esercizio della professione
specifica ai possessori della conferente laurea triennale;
Rilevato in particolare, con riferimento al settore di impiego
accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato, che l’art. 1 della legge n. 17 del 1990, come modificato dal
citato decreto-legge n. 42 del 2016, prevede che il titolo di «Perito
industriale» spetti a coloro che siano in possesso della laurea di
cui al citato art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;
Considerato che la predetta evoluzione normativa qualifica
ulteriormente i requisiti culturali e professionali di cui all’art.
25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 337 del 1982, in coerenza con l’inquadramento
professionale previsto per gli appartenenti al ruolo degli ispettori
del personale che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica,
con particolare riguardo alle specifiche funzioni che, ai sensi del
relativo art. 24, richiedono una preparazione professionale
specialistica nel settore di impiego considerato;
Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba
essere aperto, oltre che ai possessori dei titoli di studio del
livello indicato dal citato art. 25-bis, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, anche agli
interessati che abbiano conseguito ulteriori, pertinenti titoli di
studio di ordine superiore, secondo il consolidato principio
dell’assorbimento del titolo di studio inferiore in quello superiore;
Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza organica
del settore di impiego accasermamento;
Considerata la necessita’ di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura di cento posti
disponibili nell’organico del predetto settore di impiego
accasermamento;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cento posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore accasermamento.
2. Dei predetti posti, diciassette sono riservati al personale in
servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei
requisiti specificati nell’art. 3, ad eccezione del limite di eta’ di
cui al relativo comma 1, lettera d).
Art. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche’ in possesso degli
altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente
riservati i seguenti posti:
a) venticinque posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure
ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai
sensi dell’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con
priorita’ assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente
previste dalle leggi speciali a favore di particolari categorie di
persone;
b) due posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli ufficiali che hanno terminato senza
demerito la ferma biennale;
c) due posti a coloro che hanno conseguito il diploma di
maturita’ presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente
articolo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di
vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo
l’ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita’ di condotta previste dall’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 28° anno di eta’. Quest’ultimo limite
e’ elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di
eta’ per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
con almeno tre anni di anzianita’ di effettivo servizio alla data del
bando. Per gli appartenenti all’amministrazione civile dell’interno
il limite d’eta’, per la partecipazione al concorso, e’ di trentatre’
anni;
e) essere in possesso dell’idoneita’ fisica, psichica e
attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori
tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell’interno n. 198
del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2015. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia deve essere in possesso della sola idoneita’ attitudinale
prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di
idoneita’ fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso
dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al
momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneita’;
f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che,
ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o
equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una Universita’
della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria
equiparato:
1) diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli
equiparati o equipollenti:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di liceo scientifico;
diploma di liceo artistico, indirizzo architettura e
ambiente;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico»,
indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione
secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea
triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o
equipollente:
professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
(L-P01);
ingegneria civile e ambientale (L-07);
scienze dell’architettura (L-17);
scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale (L-21);
scienze e tecniche dell’edilizia (L-23);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea
triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una
delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4);
conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10);
ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
ingegneria della sicurezza (LM-26).
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneita’ psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi’, ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta
nell’art. 94 del medesimo decreto.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad
eccezione del titolo di studio di cui al comma 1, lettera f), che
puo’ essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova
d’esame, o, se sara’ disposta, della prova preselettiva. I requisiti
di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello
relativo al limite di eta’ di cui al comma 1, lettera d), sino al
termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal
concorso.
5. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita’ oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta’, per i dichiaranti non gia’ assoggettati ai
controlli a campione svolti durante l’espletamento delle procedure
concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del
prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti
articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza, anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con efficacia
retroattiva e’ dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita’
del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli,
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, ferma restando la responsabilita’ penale.
L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della
condotta e quello dell’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, nonche’ le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego e la veridicita’ delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita’ penale, il
candidato decade dai benefici conseguiti in virtu’ di un
provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione
non veritiera.
6. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e’ disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato
del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4

Domanda di partecipazione – modalita’ telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile all’indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra’ cliccare
sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potra’
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra’ previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l’Agenzia per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l’impiego della CIE (Carta di identita’ elettronica), rilasciata dal
comune di residenza.
Si potra’ accedere con tre modalita’:
1) «Desktop» – si accede con pc a cui e’ collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e’ necessario installare
prima il «Software CIE»;
2) «Mobile» – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» – si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente
potra’ utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell’app «Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il
candidato ricevera’ al proprio indirizzo di posta elettronica o
istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al
sistema della domanda, cui sara’ allegata una copia della domanda
stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia’ trasmessa, la dovra’ annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera’ piu’ dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi’ il recapito
nonche’ l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma
1, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione
nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa
decorrenza, nonche’ l’ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma
1, lettere a), b) e c) del presente bando;
h) di essere in possesso di un titolo di studio tra quelli
specificamente previsti dall’art. 3, comma 1, lettera f), del
presente bando, con l’indicazione dell’istituto o dell’Universita’
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
i) se e’ iscritto nelle liste elettorali, oppure il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non
definitive, per delitti non colposi, nonche’ le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e’
sottoposto a misura cautelare personale, o lo e’ stato senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di
ogni provvedimento e l’autorita’ giudiziaria che lo ha emanato o
presso la quale pende il procedimento;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneita’ psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorita’ o
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nel ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita’ penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito o anche dell’indirizzo di posta
elettronica certificata, dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso, con apposita comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso
di variazione della PEC, allegare in copia fronte/retro un proprio
documento d’identita’ valido. I candidati appartenenti alla Polizia
di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di
posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio
tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera’ a tal fine
il suddetto indirizzo PEC.
7. L’amministrazione non sara’ responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell’indirizzo o recapito.
Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al
ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della
Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, e’ presieduta
da un prefetto, ed e’ composta, oltre che da un dirigente della
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a
primo dirigente, da due docenti di scuola secondaria superiore e da
uno o piu’ esperti, con qualifica non inferiore a commissario capo
tecnico, nelle materie relative ai profili professionali di cui
all’art. 1.
2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice
puo’ essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice,
salva motivata impossibilita’, e’ riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con
qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo
tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica,
la commissione esaminatrice e’ integrata da un esperto della lingua
inglese e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore
telematica.
7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano
sostenuto la prova scritta superino le 1.000 unita’, potra’ essere
integrata da ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere,
unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni,
nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal
successivo art. 7;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prova scritta;
e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti;
f) prova orale.
2. L’amministrazione puo’ procedere, in relazione al numero dei
candidati, alla verifica degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque
nell’ordine ritenuto piu’ funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».
Art. 7

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
complessivamente superiore a 5.000, potra’ essere svolta una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle seguenti materie: progettazione, costruzioni, impianti; estimo
civile; tecnologia delle costruzioni.
3. La banca dati da cui si trae il questionario per la prova
preselettiva contiene 5.000 quesiti, vertenti sulle materie elencate
nel comma 2, secondo proporzioni adeguatamente equilibrate e sara’
pubblicata almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dello
svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda
con 4 risposte, delle quali una sola e’ esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficolta’ di 1, 2 e 3, in
relazione alla natura della domanda che e’ rispettivamente facile, di
difficolta’ media e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte e’
differenziato in rapporto al grado di difficolta’ della domanda.
Art. 8

Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva

1. L’eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario
che, unitamente all’indicazione della sede o delle sedi di
svolgimento della prova preselettiva, sara’ pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 16 settembre 2022 con
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente
valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del
candidato alla prova preselettiva determina l’esclusione di diritto
dal concorso.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla
commissione esaminatrice, con verbale che sara’ pubblicato sul sito
web istituzionale www.poliziadistato.it Il questionario, da
consegnare a ciascun candidato, dovra’ essere stato generato
casualmente (funzione c.d. random) da un apposito programma
informatico tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente
l’incidenza del grado di difficolta della domanda tra le varie
materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del
totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte
e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti
preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in
relazione al numero delle domande da somministrare.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche’ di un valido documento di identita’.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e’ permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
Art. 9

Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati
con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed
apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva per
ciascuno dei profili professionali per i quali la stessa si e’
svolta, sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti
le risposte dei candidati.
3. Le graduatorie sono pubblicate in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
e’ visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo web
https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva e’ approvata con
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza e pubblicata sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva, sara’ convocato agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci
volte il numero totale dei posti banditi, nonche’, in soprannumero,
ogni interessato che abbia riportato un punteggio pari a quello
dell’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota predetta,
salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, con le modalita’ pubblicate sul sito, sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
Art. 10

Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. La sede, il diario e le modalita’ di convocazione agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno
quindici giorni prima, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli
accertamenti attitudinali previsti.
3. Gli accertamenti psico-fisici non saranno sostenuti dai
candidati che li hanno gia’ superati, nell’ambito di altre procedure
concorsuali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei dodici
mesi antecedenti la data di inizio delle convocazioni di cui al comma
1.
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a
sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile
successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,
anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta’. Il
provvedimento di rinvio puo’ essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in modo compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, ad
eccezione di quelli di cui all’art. 10, commi 2 e 3, sono sottoposti
agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la
presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di
Polizia con qualifica non superiore a medico superiore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno
con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio.
4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i
candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella della presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all’art.
25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e dall’interessato, con particolare riferimento alle
infermita’ pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro
dell’interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potra’
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini
della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con
l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. A fini di una piu’ completa valutazione medico-legale, la
commissione puo’ inoltre chiedere la produzione di ulteriori
certificati sanitari ritenuti utili, nonche’ disporre l’effettuazione
di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che non
intenda sottoporvisi e’ ritenuto non idoneo.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita’:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le
candidate di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
7. Costituiscono cause di inidoneita’, per l’assunzione nella
Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di
Stato, nonche’ l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali
o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita’ elencate
nell’art. 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro
dell’interno n. 198 del 2003.
8. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita’ del
candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza.
9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici
s’intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di
coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati
impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una
seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
Art. 12

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un
dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro
appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del
ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei
funzionari della Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale, sottopone alla
verifica del possesso delle qualita’ attitudinali i candidati
risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno
con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare
l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l’attivita’ propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le
prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono
in una serie di test e questionari e in un colloquio
psico-attitudinale.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo’
richiedere al presidente della commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
5. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle
qualita’ attitudinali e’ definitivo e comporta l’esclusione dal
concorso, in caso di inidoneita’ del candidato, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13

Convocazione alla prova scritta e relativo diario

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art.
6, comma 2, saranno convocati alla prova scritta, come da diario che
sara’ pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il
giorno 16 settembre 2022. Quest’ultima pubblicazione vale come
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche’
di un valido documento di identita’.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la suddetta prova scritta s’intenderanno
esclusi di diritto dal concorso.
Art. 14

Prova scritta

1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste
nella stesura di un elaborato vertente sulle seguenti materie:
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; progettazione,
costruzioni, impianti; gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro; estimo civile; tecnologia delle costruzioni.
2. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne’
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche’ i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. Durante la prova scritta non e’ permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e’
consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio
ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento
elettronico, informatico o telematico. E’ vietato, altresi’, portare
al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di
qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita’, con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di
un componente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell’elaborato, e’ escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o piu’ candidati abbiano
copiato, l’esclusione e’ disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della
prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i
candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non
inferiore a sei decimi (6/10).
Art. 15

Valutazione dei titoli

1. I titoli oggetto di valutazione, con il punteggio massimo
rispettivamente attribuibile, sono specificamente individuati nei
seguenti:
a) una o piu’ delle lauree triennali di cui all’art. 3, comma
1, lettera f), n. 2), ovvero in settori scientifico-disciplinari
comunque attinenti al settore accasermamento (inclusi i titoli
equiparati o equipollenti), conseguita presso una Universita’ della
Repubblica italiana o un istituto d’istruzione universitaria
equiparato, fino a punti 0,5;
b) con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del
presente comma, una o piu’ delle lauree magistrali di cui all’art. 3,
comma 1, lettera f), n. 3), ovvero in settori
scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al settore
accasermamento (inclusi i titoli equiparati o equipollenti),
conseguita presso una Universita’ della Repubblica italiana o un
istituto d’istruzione universitaria equiparato, fino a punti 1;
c) abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni:
geometra o perito industriale sezione edilizia, punti 0,5; ingegnere
industriale iunior o architetto iunior, punti 1; ingegnere
industriale o architetto, punti 1,5;
d) abilitazione all’insegnamento di materie strettamente
attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti 1;
e) diplomi di specializzazione universitaria o di
perfezionamento post lauream o master conseguiti presso istituzioni
universitarie statali o riconosciute in conformita’ alla normativa
vigente, strettamente attinenti al settore di impiego accasermamento:
fino a punti 1;
f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni
universitarie statali o riconosciute in conformita’ alla normativa
vigente, in materie strettamente attinenti al settore di impiego
accasermamento: fino a punti 2,5;
g) conoscenza certificata di una o piu’ lingue straniere da
parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera
riconosciuti dai Ministeri dell’istruzione e dell’universita’ e della
ricerca, fino a punti 0,5;
h) incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che
presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o
l’assunzione di particolari responsabilita’, fino a punti 1;
i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale, ai sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della
repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 1,5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione
degli stessi, ancorche’ aventi efficacia retroattiva, in un momento
successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e’
comunicato all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati
documenti mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la
documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del
proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera’ il citato
indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione
degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le
determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 16

Prova orale

1. L’ammissione alla prova d’esame orale e’ comunicata al
candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova.
2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
e contempla, altresi’:
a) l’accertamento della conoscenza della lingua inglese,
consistente in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un
testo, nonche’ in una conversazione;
b) al di la’ di quanto comunque verificato nel complessivo
ambito delle prove, l’accertamento della conoscenza dell’informatica,
diretto a verificare il possesso, da parte del candidato, di un
livello elevato di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu’ diffuse, in linea con gli standard
europei.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Il colloquio s’intende superato se il candidato ha ottenuto la
votazione di sei decimi (6/10) o superiore.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione, e’ affisso, nel medesimo giorno,
all’esterno dell’aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la suddetta prova orale s’intenderanno esclusi
di diritto dal concorso.
Art. 17

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d’esame scritta e orale sono
invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno
diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di
preferenza, gia’ indicati nella domanda di partecipazione al
concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata
documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto
di appartenenza, che la inoltrera’ al citato indirizzo.
Art. 18

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d’esame e compiuta la valutazione dei
titoli, la commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del
concorso, redigendola sulla base della votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del
punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando,
nonche’ dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. A parita’ di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dall’ordinamento vigente.
4. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza e’ approvata la graduatoria di merito e sono
dichiarati i vincitori, secondo il punteggio riportato.
5. Il decreto di cui al comma 4 e’ pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti
gli effetti.
Art. 19

Corso iniziale

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di
formazione di cui agli articoli 25-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 95 del 2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’amministrazione
dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge
n. 121 del 1981 e 28 della legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto e’
effettuata secondo le modalita’ di cui all’art. 25-bis, comma 10, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 95 del 2017.
Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato – Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti
all’adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita’ alle
norme dell’ordinamento interno o al diritto dell’Unione europea, ai
sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e
dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche’ del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi’ come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato
puo’ esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell’interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma
– via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 21

Accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it
Art. 22

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo’
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche’ differire
o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera’ a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – nonche’
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 23

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» –
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte
integrante del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Avverso il presente provvedimento e’ esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita’ di cui al codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 28 giugno 2022

Il Capo della Polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
Giannini
Allegato 1

Certificato anamnestico da compilare a cura
dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Parte di provvedimento in formato grafico