Oggetto: Secondo Reparto Mobile di Padova. Gravi e incomprensibili violazioni contrattuali. Richiesta di intervento urgente.-

La scrivente Segreteria Nazionale, nonostante tutti i bonari e doverosi tentativi infruttuosamente posti in essere dalla segreteria provinciale, ritiene necessario evidenziare alle SS.LL. una serie di violazioni all’ANQ, poste in essere in più occasioni dal dirigente del II Reparto Mobile in materia di orario di servizio.

Il mancato accoglimento, in sede di contrattazione decentrata, delle proposte di buon senso di modifica avanzate da questa O.S., finalizzate esclusivamente a rendere più agevole la gestione di alcuni uffici da parte del personale, negli interessi tanto dell’Amministrazione quanto dei colleghi, non consentivano la sottoscrizione di un nuovo accordo alla scadenza del precedente, prevista per il giorno 30.06.2022.

Orbene, la mancanza di un accordo decentrato sugli orari di servizio avrebbe imposto l’applicazione di quelli previsti dall’ANQ e non, al contrario, l’utilizzo, in maniera sistematica, massiva e continuativa di orari in deroga, mancando i requisiti indicati dall’art. 7, comma 7 delle “eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative…”.

Questa decisione, a nostro avviso del tutto pretestuosa e dal “sapore di ripicca”, ha portato all’invio giornaliero, da parte della dirigenza, di informazioni preventive ex art. 25 D.P.R. 164/2002, alle quali hanno fatto seguito altrettante richieste di esame congiunto ex art. 26 D.P.R. 164/2002, avanzate dalle OO.SS. FSP Polizia di Stato e SAP, in quanto non veniva riscontrato alcun motivo che legittimasse l’applicazione di un orario di servizio difforme da quello previsto dal vigente ANQ.

A conferma della correttezza delle contestazioni avanzate dalle predette OO.SS., in detta sede la direzione non ha mai fornito motivazioni sufficienti a giustificare la scelta di applicare orari in deroga nei servizi di ordine pubblico.

Si deve aggiungere, inoltre, che alle riunioni per l’esame congiunto ha sempre partecipato il vice dirigente del II Reparto Mobile sebbene non sia mai stata esibita una formale delega per la sua sostituzione sottoscritta dal dirigente, temporaneamente assente dal servizio.
Ma quella che a noi appare come una presa di posizione pretestuosa, forse tendente a spingere le richiamate segreterie provinciali ad accettare le proposte non condivise, va ben oltre, tant’è che alla direzione del II Reparto Mobile veniva, altresì, contestata la cessazione del calcolo, nell’orario di servizio, del tempo necessario per il carico e scarico del materiale da parte dei dipendenti impegnati nel servizio di ordine pubblico, seppure lo stesso, ormai consolidato da anni, si era basato su uno studio minuziosamente effettuato da un precedente dirigente del II Reparto Mobile, attualmente Direttore del Servizio, il quale aveva permesso di accertare che per il ritiro e per la riconsegna del materiale era necessario circa un minuto per ogni dipendente.

Tale decisione, presa unilateralmente dalla direzione, non trova alcuna giustificazione nella mancata sottoscrizione dell’accordo per gli orari in deroga in quanto non è mai stata oggetto di contrattazione decentrata, limitandosi gli accordi in detta sede ad una mera valutazione sulle modalità di applicazione in relazione alla consistenza numerica del contingente impiegato in servizio di ordine pubblico (fino a 3 squadre 30 minuti, da 4 squadre in su 60 minuti).

Ci appare, poi, ancora più incomprensibile e assurdo applicare una norma che prevede caratteri di inderogabilità sul mero rientro in sede come, purtroppo, avvenuto per il servizio 10 Udine rientro in sede, di cui siamo venuti a conoscenza attraverso i fogli di servizio perché mancante di informazione preventiva.

Per inciso, a corroborarne tutta l’assurdità, quella squadra ebbe a terminare il servizio alle 3:30 del mattino. Contravvenendo, così, in maniera vistosa, anche a quanto previsto dall’articolo 10, comma tre del dpr 39 del 15 marzo 2018.

Ma non finisce qui, tale comportamento è stato reiterato sul servizio di OP Milano ore 11 (sempre ricorrendo all’art 7, comma 7) terminato alle ore 3. Giova precisare che in quella squadra ci furono cinque chiedenti visita e, come da verbale di esame, risulta che 3 di essi avrebbero dovuto espletare un ulteriore servizio 9 Bologna, sempre in barba all’articolo 10, comma tre del dpr 39 del 15 marzo 2018.

Per quanto testé succintamente richiamato e per quanto ancora si potrebbe menzionare, si chiede un urgente quanto risolutivo intervento delle SS. LL. tendente a ricondurre nell’alveo della liceità tutte le determinazioni assunte dalla dirigenza del Reparto mobile di Padova, che finiscono per riverberarsi negativamente sull’umore del personale, minandone la necessaria serenità anche per la particolarità dei delicati servizi a cui è chiamato a corrispondere.

Nota Secondo R.M. Padova – 11.7.2022