OGGETTO:1.Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57 concernente il “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare “Triennio normativo ed economico 2019-2021”. Riflessi pensionistici e previdenziali.
2. Adeguamento ISTAT del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato. Riflessi pensionistici e previdenziali.

1.Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57 concernente il “Recepimento
dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad
ordinamento militare “Triennio normativo ed economico 2019-2021”. Riflessi pensionistici e
previdenziali.

Nel Supplemento Ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2022, n.57.

AI riguardo, questa Direzione Centrale, in data 23/09/2022 ha emesso altra circolare in ordine
agli aspetti applicativi inerenti il trattamento economico.

Considerati i riflessi della suddetta normativa sui trattamenti pensionistici e previdenziali, si
forniscono indicazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai sotto indicati articoli,
anche per consentire agli Uffici periferici, la trasmissione alle competenti sedi provinciali dell’INPS dei
dati economici aggiornati, necessari per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale
della Polizia di Stato interessato.

All’’articolo 1, comma I, si stabilisce l’area di applicazione che riguarda il personale dei ruoli
della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva, per il periodo 1° gennaio
2019-31 dicembre 2021.

All’articolo 2, viene disposto l’aumento dello stipendio del personale individuato nell’articolo |
del medesimo d.P.R. n. 57/2022, determinando il valore del punto parametrale come di seguito
indicato:

  1. al 1° gennaio 2019 è fissato in €. 179,30 annui lordi (vedi tabella riportata all’art. 2,
    punto | del d.P.R. n. 57/2022);
  2. dal 1° gennaio 2020 è determinato in €. 179,50 annui lordi (vedi tabella riportata all’art.
    2, punto 2 del d.P.R. n. 57/2022);
  3. dal 1° gennaio 2021 è determinato in € 183,15 annui lordi (vedi tabella riportata all’art.
    2, punto 3 del d.P.R. n.57/2022);

Inoltre è confermata la disposizione prevista dall’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali); pertanto, il conglobamento nel
trattamento stipendiale dell’indennità integrativa speciale “non modifica la base di calcolo ai fini della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni e dell’applicazione
dell’articolo 2 comma 10 della legge 8 agosto 1995, n.335”.

L’articolo 3 al punto 1, disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate
INPS o altre analoghe, e sui contributi di riscatto.

Al punto 2, viene stabilito che i benefici economici risultanti dal “presente decreto” sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del d.P.R. in esame.

Viene, altresì, precisato che ai fini dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di
vigenza contrattuale del d.P.R. n. 57/2022 (ovvero dal 02/01/2019 al 01/01/2022 -ultimo giorno di
servizio 31/12/2021), ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza, sulla base
delle misure stipendiali previste dall’articolo 2 del d.P.R. in esame.

L’articolo 4 dispone, a far data dal 1° febbraio 2021, le nuove misure dell’indennità
pensionabile di cui all’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, riportate
nella tabella indicata nel medesimo art. 4.

Conseguentemente, per effetto del combinato disposto dell’articolo 4 e dell’articolo 3 comma 2,
sarà necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel
periodo di vigenza contrattuale, rideterminando il trattamento pensionistico, a far data dal 1/2/2021, per
effetto delle nuove misure dell’indennità pensionabile.

L’articolo 5 dispone l’incremento della misura dell’assegno funzionale, a decorrere dal
31/12/2021 e a valere dall’01/01/2022, riferito al sostituto commissario coordinatore, sovrintendente
capo coordinatore, assistente capo coordinatore, dopo quattro anni dall’attribuzione della
denominazione.

Sempre per effetto del disposto dell’articolo 3 comma 2 e della formulazione dell’articolo 5 sarà
necessario rideterminare la posizione pensionistica del personale puntualmente indicato all’articolo 9 ,
comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto, a decorrere dall’01/01/2022.

Esposti in sintesi gli effetti pensionistici delle misure economiche previste dal d.P.R. 57/2022, si
indicano di seguito le modalità applicative da seguire per consentire alle sedi INPS la rideterminazione
del trattamento pensionistico.

Si evidenzia che per rideterminare il trattamento pensionistico del personale interessato,
occorrerà utilizzare la procedura “Nuova Passweb”, con le modalità illustrate nell’allegato 1, c.d.
ultimo miglio, per quanto concerne le indicazioni sulla rideterminazione del trattamento economico alla
data di cessazione, allegato 2 relativo all’attribuzione dei miglioramenti contrattuali con decorrenza
successiva alla cessazione.

Si precisa inoltre, che la valorizzazione sul trattamento pensionistico dei maggiori importi
spettanti in attività di servizio opererà in seguito all’acquisizione delle denunce mensili di
corresponsione dell’arretrato e, pertanto nessuna indicazione di tali importi andrà inserita.

Il nuovo trattamento stipendiale, aggiornato alla data di cessazione dal servizio, dovrà essere
comunicato all’INPS con le modalità in uso (ultimo miglio TFS 0 mod PLI), per la riliquidazione della
buonuscita.

Inoltre, si dovrà provvedere alla predisposizione di un nuovo ultimo miglio, anche per Il
personale cessato dal servizio nel corso del 2022, ma in data antecedente all’applicazione sul
trattamento economico degli aumenti previsti dal d.P.R. 57/2022, nonché della comunicazione dei
nuovi dati anche ai fini dell’indennità di buonuscita.

Svolgendo tali attività, sarà comunque sempre necessario verificare la posizione assicurativa
degli interessati, anche a seguito del “popolamento” della Banca Dati con i flussi massivi.

Inoltre, dovrà essere verificata la presenza nell’ultima denuncia mensile, ove è riportata la data e
la motivazione della cessazione dal servizio, dell’indicazione del “Contratto-Polizia di Stato” e della
qualifica, elementi necessari per la corretta liquidazione della pensione.

Nell’ipotesi in cui tali indicazioni non siano presenti, sarà necessario inserirle manualmente,
qualora possibile, ovvero, nell’impossibilità di inserimento, fornire puntuale comunicazione alla sede
INPS competente per l’implementazione del dato.

Con l’occasione si rammenta che la competenza alla rideterminazione del trattamento di
quiescenza è della sede INPS del luogo di residenza.

2. Adeguamento ISTAT del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato.
Riflessi pensionistici e previdenziali.

Come è noto il trattamento pensionistico e previdenziale del personale dirigente deve essere
rideterminato sulla base degli aumenti previsti dai dd.P.C.M, emanati annualmente ai sensi dell’ l’art.
24, comma I, e 1 bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448, qualora all’atto della cessazione dal
servizio, non avesse ancora trovato applicazione il d.P.C.M relativo all’anno di cessazione.

Con il messaggio CENAPS N. 64 DEL 25/11/2019, sono state fornite indicazioni in ordine alle
modalità operative da seguire sulla procedura nuova Passweb.

Tali modalità sono sostanzialmente le medesime richiamate nell’allegato | e, pertanto, si invita
a verificare che, per il personale dirigente cessato dal servizio dal 2019 sia stato puntualmente
rideterminato il trattamento pensionistico e previdenziale sulla base degli adeguamenti intervenuti,
rispettivamente con d.P.C.M. del 3 settembre 2019, del 13 novembre 2020 , del 15 marzo 2022
tale procedura dovrà essere eseguita anche quando saranno resi disponibili i decreti di
inquadramento emanati ai sensi del d.P.C.M. del 25 luglio 2022.

Infine, si rammenta che per tutto il personale dei funzionari, destinatario dell’articolo 27 del
decreto legislativo 334/2000, con una anzianità di servizio al 31/12/1995, non inferiore ai 18 anni e
che, in sede di liquidazione della pensione in applicazione dell’articolo 1 comma 707 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (c.d.’’doppio calcolo), è stato applicato il sistema retributivo, occorrerà fornire
all’INPS, gli elementi per la rideterminazione del trattamento di quiescenza, ai sensi del comma 3
dell’articolo 27 del decreto legislativo 334/2000, e cioè comunicando il trattamento economico che
sarebbe spettato fino all’età di 65 anni, utilizzando le modalità indicate nell’allegato 2. Il beneficio dei
4 scatti, non andrà rideterminato.

E’ opportuno, altresì evidenziare, che il personale del ruolo direttivo dei Commissari,
destinatario dell’articolo 27 comma 3, e con la pensione liquidata con il sistema retributivo, cessato
entro il 2018 sarà anche interessato all’applicazione dei miglioramenti contrattuali previsti dal d.P.R.
57/2022, utilizzando la procedura prevista all’atto del pensionamento (S7-mod PA04).

Sara, per tali fini necessario acquisire, qualora non in possesso, la determina dell’INPS, dalla
quale si può evincere il sistema di calcolo utilizzato, sempre riferito al personale che al 31/12/1995 era
in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva utile.

Si confida in una puntuale applicazione delle indicazioni fornite al fine di una sollecita
riliquidazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali, al personale della Polizia di Stato interessato
e di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

La circolare con gli allegati in pdf