OGGETTO: Servizi di sicurezza e soccorso in montagna a cura della Polizia di Stato.
Revisione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna”.

Come è noto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato ha avviato la procedura di revisione del “Regolamento
per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna ” svolti dagli operatori della
Polizia di Stato in possesso di specifica abilitazione, approvato con decreto del Capo
della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 dicembre 2015 e
successivamente modificato con decreto del 18 ottobre 2021.

La predetta Direzione centrale ha comunicato che, dopo aver preso atto delle
osservazioni formulate da codeste Organizzazioni sindacali, ha ritenuto opportuno
soffermarsi su tre aspetti principali:

1. la formazione;
2. i criteri di attribuzione dei punteggi connessi ai titoli;
3. gli aspetti gestionali connessi all’impiego del personale.

  1. In merito alla formazione, in via preliminare, è stato sottolineato che
    l’esigenza rappresentata da codeste Organizzazioni sindacali di aumentare il
    numero di operatori qualificati per lo svolgimento dei servizi in argomento è
    alla costante attenzione dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato,
    che per il periodo gennaio-febbraio 2023 organizzerà il prossimo corso per
    operatori addetti al servizio di sicurezza e soccorso in montagna.
    Ad ogni modo, in via generale la formazione, date le sue implicazioni in
    termini di pianificazione, involge future valutazioni di più ampio respiro
    non direttamente attinenti al Regolamento in oggetto (specie in previsione
    delle Olimpiadi invernali del 2026 e delle connesse necessità di
    implementare il numero delle risorse specializzate, nonché al fine di favorire
    il ricambio generazionale).
  2. In merito ai titoli e ai relativi criteri di attribuzione dei punteggi che, come
    noto, sono distinti in quattro macro-categorie (titoli rilasciati dal
    Dipartimento della pubblica sicurezza, altri titoli, esperienza specifica e
    servizio prestato in qualità di atleta nel settore sci alpino dei Gruppi Sportivi
    Fiamme Oro), la bozza di nuovo Regolamento presenta, rispetto all’ultima
    versione del citato decreto direttoriale, le seguenti innovazioni nell’allegato1 relativo ai titoli valutabili, che recepiscono anche condivisibili
    considerazioni di codeste 0O.SS.:- introduzione dei titoli esterni di “Maestro di snowboard” e “Maestro
    di sci di fondo”, finalizzata a valorizzare tali discipline specialistiche, 1 |
    cui contenuti tecnici appaiono attinenti ai servizi in questione;

    – introduzione, tra i titoli relativi all’esperienza specifica maturata, di un
    punteggio aggiuntivo per i dipendenti che abbiano “prestato servizio
    senza demerito come responsabile od operatore del team presso sedi
    diverse da quelle di preferenza”, allo scopo di valorizzare la
    disponibilità manifestata dai dipendenti (seguita dall’effettivo impiego)
    in fase di assegnazione alle sedi, a beneficio della funzionalità del
    SErvizio;

    – introduzione della previsione di non valutare il titolo di “Operatore del
    Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o dell’Alpenverein
    Alto Adige” per il personale che concorre per le località montane situate
    nella Regione Valle d’Aosta. Tale misura è volta a sanare una
    sperequazione a scapito dei dipendenti che prestano servizio negli
    Uffici della Polizia di Stato situati nel territorio della Regione Valle
    d’Aosta, il cui ordinamento autonomo non consente, all’interno del
    territorio regionale, il conseguimento di tale titolo. Preso atto della
    peculiare (e non comprimibile, da parte dell’ Amministrazione)
    autonomia ordinamentale di cui gode la citata Regione a statuto
    speciale, si è ritenuto che, in alternativa all’eliminazione tout court del
    titolo, la suddetta previsione costituisse l’unica possibile modalità di
    superamento della menzionata penalizzazione;

    – inoltre, al fine di incentivare l’impiego degli operatori presso le località
    diverse da quelle di preferenza, nonché di stimolare i dipendenti
    abilitati a presentare istanza per l’impiego nei servizi di sicurezza e
    soccorso in montagna e allo scopo di dare effettiva possibilità a tutti 1
    dipendenti di ambire alle stazioni sciistiche previste nel piano
    nazionale, si è ritenuto opportuno apportare, con riguardo alla
    valutazione comparativa delle istanze, una modifica dell’art. 4, comma
    9, lettere c) e d) del “Regolamento”. In particolare, per effetto delle
    modifiche proposte:

    a) a parità di punteggio, prevale l’istanza del dipendente che,
    nell’ultimo quinquennio, non abbia svolto servizio da più tempo
    nella sede richiesta;

    b) a parità ulteriore di condizione a seguito dell’applicazione del
    criterio di cui alla lettera a), prevale l’istanza del dipendente “con
    minore pregressa esperienza operativa”, cioè che abbia prestato
    meno volte servizio nella sede richiesta nell’ultimo quinquennio.

    Al riguardo, è stato precisato che, secondo l’attuale art. 4, comma 9,
    lettere c) e d) del “Regolamento”, a parità di punteggio, prevale invece
    l’istanza del dipendente che nell’ultimo quinquennio abbia già prestato
    servizio nella sede richiesta (rispetto a chi non vi abbia mai prestato
    servizio), e a parità ulteriore di condizione prevale l’istanza del
    dipendente che, nell’ultimo quinquennio, non abbia svolto servizio da
    più tempo nella sede richiesta.

    In via generale, infine, si è ritenuto di mantenere inalterati i punteggi
    connessi ai titoli rilasciati dal Dipartimento della pubblica sicurezza
    (detti “titoli interni”), considerandosi di primaria importanza la
    valorizzazione delle competenze tecniche acquisite all’interno
    dell’ Amministrazione, anche rispetto ai titoli “esterni”.

  3. Per quanto concerne gli aspetti gestionali connessi all’impiego del personale,
    pure oggetto di osservazioni di indubbia rilevanza da parte di codeste
    00.SS., è stato segnalato che gli stessi non possono non essere rimessi
    all’autonoma, prudente valutazione delle Autorità provinciali di pubblica
    sicurezza, sottolineando, ad ogni modo, le modifiche apportate all’articolo 3
    del Regolamento, relative alla tempistica della pianificazione dell’impiego
    del personale”.

Da ultimo, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato ha evidenziato che, anche in accoglimento di specifiche
considerazioni espresse sul punto da codeste Organizzazioni sindacali, con propria
circolare prot. n. 19641/2022, già a partire dalla stagione invernale 2022-2023 è stato
disposto, nella determinazione del contributo da fornire per l’espletamento dei servizi in
argomento, il superamento delle aliquote massime di operatori impiegabili per ciascun
ufficio o reparto, ferma restando, in ogni caso, la necessità di contemperare l’esigenza di
assicurare i predetti servizi con quella di preservare la capacità operativa e l’efficienza
degli uffici.

Alla luce di quanto sopra esposto, si trasmette la bozza del nuovo Regolamento
di cui si tratta, invitando codeste OO.SS. a fornire eventuali ulteriori proposte e
osservazioni entro il 24 ottobre p.v., rappresentando comunque che si terrà
sull’argomento una riunione in videoteleconferenza in data da determinarsi.

La circolare