OGGETTO: Seguito circolare n. 333-ORD/5248 del 23 dicembre 2022 recante
“Chiarimenti in materia di congedo straordinario per gravi motivi:
commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario”.

Con la presente si fa seguito, per ulteriori profili, alla circolare n. 333-ORD/5248
del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “chiarimenti in materia di congedo
straordinario per gravi motivi: commutazione del congedo ordinario in congedo
straordinario”, la quale, nel fornire indicazioni di ordine meramente procedurale, ha
chiarito che l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 95 del
2017 ha reso “desueta la prassi procedurale della previa richiesta del congedo ordinario
e della successiva eventuale conversione in congedo straordinario”. Pertanto, il
dipendente che “intenda ricorrere all’istituto del congedo straordinario per gravi
motivi è tenuto a preavvisare l’Ufficio di appartenenza, presentando apposita istanza di
concessione diretta dell’istituto in esame, adeguatamente motivata e corredata della
dovuta documentazione, ovvero contenente riserva di presentare idonea documentazione
al massimo al rientro in servizio”.

Con tale circolare, si è inteso, quindi, superare la prassi procedurale1 che
prevedeva — ex post — la conversione del congedo ordinario, preordinatamente richiesto
per attendere ai “gravi motivi” legittimanti il congedo straordinario.

Orbene, nel ribadire quanto riportato nella circolare in esame, in considerazione
degli ulteriori quesiti e delle richieste di chiarimenti pervenuti a questa Direzione centrale,
si precisa che, qualora in costanza di fruizione del congedo ordinario2 , dovessero,
medio tempore, sopravvenire motivi di assenza dal servizio riconducibili alla
fruizione dell’istituto del congedo straordinario, il dipendente, fermi restando 1 doveri
di tempestiva comunicazione all’Ufficio di appartenenza, potrà chiedere l’interruzione
del congedo ordinario3 nei casi sottoindicati:

  • nelle ipotesi in cui sopraggiungano motivi legittimanti il congedo straordinario
    c.d. di “diritto”, così come tassativamente indicati nella circolare n.333-
    A/9817.b(4) del 15 aprile 19864 ;
  • nei casi di congedo straordinario per gravi motivi c.d. “discrezionale”, con
    riferimento ai quali sempre la suddetta circolare dell’aprile del 1986, “allo scopo
    di evitare sperequazioni”, e dunque ai fini di un’omogenea applicazione su tutto
    il territorio, stabilisce un numero massimo di giorni concedibili all’istante in
    ragione degli specifici motivi sopravvenuti5 , rammentandosi che, in tali casi,
    resta, comunque, ferma la valutazione discrezionale dell’ Amministrazione;
  •  nei casl in CUI, al sensi dell’art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della
    Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sopravvenga un ricovero ospedaliero, un
    infortunio o una malattia del dipendente con prognosi, debitamente
    documentata, superiore a tre giorni, nonché, ai sensi dell’art. 47, comma 4,
    decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei casi di malattia del bambino che
    dia luogo a ricovero ospedaliero 6 .

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si
confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di applicare le indicazioni rese
e di darne la massima diffusione tra il Personale dipendente.

 

1. Tale prassi, come già specificato nella richiamata circolare, trovava fondamento nell’esigenza di
consentire, nei casi d’urgenza, l’immediata assenza del dipendente dal servizio mediante la richiesta di
congedo ordinario, nelle more della decisione sull’istanza di congedo straordinario in sede dipartimentale;
motivazione che non trova più ragion d’essere a seguito della adozione della circolare 333-A/9807.F.4 del
30 marzo 1999, che ha introdotto il decentramento delle competenze a provvedere sulle istanze di
concessione degli istituti specificamente indicati, attribuendo le predette competenze all’organo “che per il
più diretto rapporto di dipendenza è maggiormente in grado di apprezzare le singole esigenze” dei
dipendenti, ossia ai titolari degli Uffici (dipartimentali e territoriali), elencati nella medesima circolare,
preposti con formale provvedimento, ancorché di qualifica non dirigenziale.

2. Si segnala che, con la sentenza n. 802 del 1986, il Consiglio di Stato ha affermato che “/a legge 23
dicembre 1977, n. 937 (…) non ha inteso dare una diversa qualificazione giuridica delle festività soppresse,
ma soltanto disciplinare in modo differente il procedimento della loro concessione (…).”, significando che
le 4 giornate di riposo, previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, sono assimilabili per ratio e modalità
di maturazione al congedo ordinario.

3. Coerentemente con le nuove disposizioni in materia non si tratterà più di ‘conversione’, ma di
“interruzione” del congedo ordinario.

4. “Come è noto, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, all’impiegato compete di diritto il
congedo straordinario quando debba contrarre matrimonio (gg. 15) o sostenere esami anche universitari
o concorsi…o, se mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo
stato di invalidità”.

5. Trattasi dei casi di decesso o grave pericolo di vita dei familiari (elencati nella circolare), nonché delle
situazioni di obiettiva gravità che rendono indispensabile la materiale assistenza di un familiare.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001.

La circolare