Oggetto: annullamento del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, n. 206 (cd. “decreto Madia” nella parte in cui non armonizza gli orari di effettuazione delle visite fiscali.
– Richiesta emanazione circolare applicativa.
Signor Direttore,
il 3/11 scorso il Tar Lazio, Sezione quarta-ter, ha pubblicato l’allegata sentenza
n. 16305/2023 che, uniformandosi peraltro al parere già espresso in precedenza dal Consiglio di Stato in
sede consultiva, evidenzia come le fasce orarie di reperibilità individuate per i pubblici dipendenti dal
decreto in oggetto vanno dalle «ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno», mentre quelle per
i dipendenti privati sono invece «ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19».
La mancata armonizzazione del ripetuto decreto, come rilevato dalla Sezione “Atti normativi”
dell’alto consesso e sopra accennato, determina – si legge nel recentissimo pronunziamento – «una
disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato» che al Tar Lazio sembra «diretta a
dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela (della salute come
fondamentale diritto dell’individuo…, n.d.r.) sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32».
Visto che questo provvedimento giurisdizionale ha, come noto, esecutività immediata e
validità erga omnes, sarebbe opportuno valutare un seguito all’allegata circolare 333/AAGG, prot. n.
16010, del 10/7/2023 che ne recepisca il contenuto, anche per evitare di veder poi fatalmente
annullare dai Giudici amministrativi, che prevedibilmente verrebbero aditi, gli esiti di visite fiscali
effettuate – dopo il 3/11/2023 – in orari non compresi «tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19».
In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.
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