Oggetto: Agevolazioni lavoratrici madri – Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024) – richiesta chiarimenti.

Preg.mi Direttori,

la Legge 20 dicembre 2023, n.213 (di seguito, legge di bilancio), prevede all’articolo 1, comma 180:
“Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per
cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite
massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

Ai sensi del successivo comma 181, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di
paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,
fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, sia instaurati che instaurandi, nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori
pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in
via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso anche alle lavoratrici madri di due figli.

Nello specifico, quindi, l’esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del
diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al
31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due
figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione
previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su
base mensile.

L’INPS ha provveduto a recepire tale “agevolazione” emanando la circolare nr. 27 del
31.01.2024 ove, al punto 2, si legge testualmente:
“Possono accedere all’esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro
sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo,
con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico”.

Parrebbe che, ancora una volta per i Poliziotti, ci siano problematiche in relazione al fatto di
poter accedere a questa cospicua “agevolazione”.

Per quanto sopra, conoscendo la sensibilità su tale questione, e viste le numerose richieste
poste dai poliziotti circa le modalità di accesso a tale ragguardevole beneficio, siamo a chiedere
l’emanazione di una circolare esplicativa.

Anticipatamente si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.

La lettera in PDF