Oggetto: sentenza Cedu C 218/2022 del 18 gennaio 2024 sulla monetizzazione delle ferie non godute.
– Quesito urgente.

Come noto l’art. 5 del decreto-legge 95/2012 dispone, al comma 8, che «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». Ma c’è un fatto nuovo.

L’allegato pronunziamento in oggetto stabilisce infatti che detto art. 5, co. 8, d.l. 95/2012 è in contrasto con «l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (immediatamente esecutiva in Italia – n.d.a.), del 4 novembre 2003, nonché dell’articolo 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» e che, pertanto, esso non va applicato.

Accertato quindi che è illegittimo negare la monetizzazione delle ferie annuali retribuite in tutti quei casi in cui il datore di lavoro «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione» di fruirle, la Corte elenca poi gli adempimenti da attuarsi nei confronti di ogni singolo dipendente affinché tale condizione si realizzi.

Il dispositivo della sentenza prevede in particolare che «il datore di lavoro è segnatamente tenuto … ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria».

Per tutti quei casi in cui l’Amministrazione della pubblica sicurezza non risultasse in grado di provare di aver adempiuto a tali prescrizioni domandiamo quindi a codesto Dipartimento come intenda applicare la ripetuta sentenza nei confronti del personale Polizia di Stato che ha prodotto o produrrà istanza di monetizzazione del congedo ordinario non fruito prima del collocamento in quiescenza.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.

La lettera