OGGETTO: Limite retributivo ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201.

L’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno, con nota indirizzata a tutti i Dipartimenti dello stesso Ministero, ha recentemente rammentato che, secondo le previsioni contenute nell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, il parametro massimo di riferimento per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, incluso il personale della Polizia di Stato1 , è costituito dal trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione, fissato in euro
240.000,00 annui, aggiornato dal 2022 a euro 241.080,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Sul punto, sempre come segnalato, è intervenuta la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, secondo cui, ai fini dell’applicazione della disciplina del menzionato limite retributivo, devono essere computate cumulativamente tutte le somme a qualsiasi titolo erogate all’interessato a carico della medesima amministrazione o di più amministrazioni pubbliche, anche nel caso di pluralità di
incarichi conferiti da una stessa amministrazione nel corso dell’anno.

Inoltre, lo stesso Ufficio Centrale del Bilancio ha chiesto alle articolazioni del Ministero dell’ Interno, con riguardo a ogni provvedimento di conferimento di incarico, nonché di liquidazione di gettoni di presenza, missioni e/o altre indennità a qualunque titolo percepite, di allegare apposita dichiarazione, firmata dal soggetto interessato, che attesti il rispetto del citato limite retributivo.

In alternativa, sempre secondo quanto richiesto dal predetto Ufficio, l’ Amministrazione può dare atto, nel preambolo dei provvedimenti sopra indicati, di avereffettuato apposite verifiche preventive sul rispetto del limite retributivo in argomento.

Ciò posto, si comunica che, a decorrere dalla diramazione della presente circolare, al fine di adempiere a quanto richiesto dall’Ufficio Centrale del Bilancio e in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i singoli Uffici
che conferiscono gli incarichi, prima dell’adozione dei relativi provvedimenti, dovranno acquisire le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti il rispetto del limite retributivo (ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), sottoscritte dal soggetto interessato.

Della dichiarazione in questione è stato, altresì, predisposto un modello (allegato 2), corredato anche dall’informativa sulle operazioni di trattamento dei dati personali e suscettibile di adattamenti su disposizione formale dei dirigenti/responsabili degli uffici.

Si confida nella consueta collaborazione, con preghiera di assicurare la massima diffusione e la puntuale applicazione della presente circolare.


1. AI riguardo, si sottolinea che il citato articolo 23-ter ricomprende espressamente nel proprio ambito
applicativo il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in cui rientrano gli appartenenti alle Forze di polizia.

La circolare