OGGETTO: FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS-CONSAP-M._P.- Segreteria Generale – “Riconoscimento ai fini pensionistici della maggiorazione prevista dalla L. 284/77 quinto comma art. 3 per il periodo svolto quale Agenti Ausiliario nella Polizia di Stato”.

Con riferimento alla nota indicata in epigrafe, la Direzione Centrale per i servizi di ragioneria ha fornito i seguenti elementi informativi.

Preliminarmente è stato confermato che il personale della Polizia di Stato è destinatario dell’articolo 3, quinto comma della legge 27 maggio 1977, n. 284, secondo il quale “Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con
l’aumento di un quinto”.

L’articolo 3, quinto comma della legge 284/1977, prevede quindi, che ai fini pensionistici il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto sia computato con l’aumento di 1/5 , ma la norma si inquadra nel contesto generale dell’articolo che fa riferimento al personale dipendente (con rapporto di pubblico impiego) e, quindi, anche il quinto comma si riferisce al medesimo personale
con rapporto d’impiego.

Pertanto, dal momento della percezione dell’indennità per servizio d’istituto, ora indennità mensile pensionabile, il servizio viene maggiorato di 1/5. Tale maggiorazione, in un sistema di calcolo retributivo è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, mentre nel sistema contributivo è utile solo ai fini del diritto. Inoltre il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha disposto con l’art. 5, comma 1 che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Esposto il quadro normativo di riferimento, è stato precisato che con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018 , l’INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma I, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165

Il personale destinatario è stato individuato nel “Personale delle Forze Armate, compresa l’ Arma dei Carabinieri”.

La citata Direzione ha evidenziato all’Istituto previdenziale le perplessità sorte in ordine alla individuazione del personale destinatario della possibilità di riscatto prevista dall’articolo 5; comma 3,del D.Leg.vo 165/1997, includendo tra questi anche il personale dell’ Arma dei Carabinieri e non anche il personale della Polizia di Stato e più in generale delle altre Forze di Polizia Civili e Militari. Infatti tale interpretazione non avrebbe consentito al personale della Polizia di Stato di riscattare la maggiorazione di 1/5 per il periodo di allievo, prestato senza percezione dell’indennità d’istituto, ovvero per il periodo di servizio militare.

A seguito di quanto evidenziato I’INPS, Direzione Centrale Pensioni, ha espresso il parere che “per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non sembrano sussistere, motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano
essere oggetto di riscatto ai sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati da codesta Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come ‘servizi comunque prestati”.

E’ stato altresì, correttamente precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato dalla nota operativa INPDAP, n. 11 del 18 marzo 2010.

Inoltre è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l’Istituto non potrà accogliere richieste di riscatto, qualora il richiedente alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a $ anni.

Sostanzialmente, quindi il personale della Polizia di Stato potrà avvalersi di tale possibilità di riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima dell’immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall’articolo 5 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Tale indicazioni sono state divulgate con la circolare 333/H/N18 ter del 9 aprile 2019 e non risultano criticità applicative.

Per completezza di informazione si allegano la circolare sopra richiamata e il parere dell’Inps.

In relazione alle asserite sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, è stato rappresentato che non è possibile estendere i singoli giudicati amministrativi che, peraltro, per il caso in specie trattasi di un solo giudicato della Giustizia Amministrativa.

Infatti, è stato sottolineato il divieto, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, posto dall’art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e rinnovato dall’art. 41 comma 6 del D. L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modificazioni con la legge 27/02/2009 n. 14, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di
personale delle Amministrazioni Pubbliche.

La nostra lettera


OGGETTO: Riconoscimento ai fini pensionistici della maggiorazione prevista dalla L. 284/77 quinto comma art. 3 per il periodo svolto quale Agenti Ausiliario nella Polizia di Stato.

Questa Segreteria Nazionale è stata interessata da colleghi prossimi al pensionamento in relazione a
quella che appare essere una interpretazione in peius delle norme sancite nell’ Art. 3 comma 5 Legge 284/77
che testualmente recita: Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque
prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per
effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto.

Appare inequivocabile che 1l requisito necessario per ottenere l’aumento di un quinto sia la percezione
dell’indennità per servizio di istituto, denominata indennità pensionabile con la Legge 34/1984 e che la stessa
sla stata corrisposta dal primo giorno al termine dei quattro mesi di formazione, quindi dal quinto mese da
Agente Ausiliario per poi proseguire in continuità nello sviluppo successivo del rapporto di lavoro, Agente
Ausiliario trattenuto, Agente effettivo ecc.

A supporto di quanto sancito dalla L.284/77 sono intervenute sentenze di giustizia amministrativa
(TAR NR.00814/2017 REG.PROV.COLL. N. 01418/2014 REG.RIC.) dove 1 giudici affermano: “In base
all’interpretazione letterale e logica della norma, l’unica condizione posta dal legislatore, perché l’ex militare
possa beneficiare dell’aumento in esame, l’avere svolto un servizio che abbia comportato la percezione
dell’indennità per servizio di istituto (o equiparate)…Medesima interpretazione viene data dal Giudice
contabile, che,…ritiene insuperabile il dato normativo, che in modo inequivocabile concede il beneficio della
maggiorazione per il “servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto”. In
esito al proposto appello al Consiglio di Stato (NR. 04871/2022 REG.PROV.COLL. N. 07851/2017 REG.
RIC.) 1 magistrati sulle argomentazioni portate a difesa del ricorso dal Ministero scrivono: “Risulta invero
privo di fondamento l’argomento centrale utilizzato dal Ministero che ha rivendicato la legittimità del suo
operato e cioé del diniego della pretesa di aumento di un quinto avanzata dal ricorrente. Detto argomento si
sostanzia nella tesi secondo la quale, poiché i primi quattro commi del citato art. 3 quinto comma l.n. 284/77
farebbero riferimento al solo personale che presta ovvero che ha prestato un ‘servizio di ruolo’, per ragioni
sistematiche anche il quinto comma di quell’articolo, a prescindere dalla sua formulazione letterale, non
potrebbe che essere interpretato come riferito a periodi temporali durante i quali sia stato svolto
esclusivamente ‘servizio di ruolo’, cosicché non potrebbe essere conteggiato in favore dell’interessato il
periodo di servizio prestato di leva in quanto non sarebbe un servizio ‘pre ruolo’. Tale tesi non trova
aggancio nel dettato normativo…”, e per ogni comma dell’art. 3 della legge 284/77 ne indica 1 motivi:

-il primo comma del citato art. 3 tratta delle maggiorazioni pensionistiche riconosciute ” al personale delle
categorie indicate negli art. 1 e 9 cessato dal servizio fino al febbraio 1977″;
– il secondo comma tratta delle analoghe maggiorazioni riconosciute ” ai congiunti delle categorie indicate
nel precedente comma”;
– il terzo comma volto ad escludere le “maggiorazioni di cui ai precedenti commi”, per l’anno 1978, ad una
determinata perequazione automatica;
– il quarto comma poi norma sulla competenza, disponendo che alle maggiorazioni in argomento
“provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di
pensione”.

Mentre all’evidenza nessun elemento si ricava dalle ricordate disposizioni in favore della tesi
dell’amministrazione appellante, al contrario proprio le parole ‘…servizio comunque prestato con percezione
dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità a essa assorbite…’ contenute nel quinto comma del
citato art.3 risultano inequivoche sul piano letterale, come condivisibilmente sottolineato dalla sentenza
impugnata nel senso perorato dall’interessato…”

Addirittura, 1 magistrati si spingono oltre richiamando il Ministero ”..In tale prospettiva deve
ricordarsi che costituisce principio fondamentale dell’interpretazione quella secondo cui la lettera della
norma deve valere quale parametro primario di interpretazione della legge, così che quando
l’interpretazione letterale risulta sufficiente a comprendere senso e portata della legge non vale fare ricorso
a metodi sussidiari di interpretazione.

Nonostante le suddette chiare lettere ad un nostro iscritto, che ha cercato di far valere le proprie
ragioni sul punto, è stato opposto un netto rifiuto basato su interpretazioni che di converso, non risultano
essere ugualmente applicate per chi ha prestato servizio ausiliario nell’ Arma dei Carabinieri e soprattutto nel
Corpo di Polizia Penitenziaria quindi forza di Polizia ad ordinamento civile.

Risulta paradossale come la norma sulla sussistenza del diritto alla maggiorazione di 1/5 venga citata in
più occasioni da articolazioni Dipartimentali, ma solo allorquando si cerca si farla valere nell’ambito di
precipuo interesse, si scopre che la stessa viene considerata ‘“travisata” nella sostanza dal Dipartimento
medesimo.

L’Uff. VII Trattamento Pensioni e Previdenza interessato dal nostro iscritto sulla questione risponde
che: “In relazione alla questione richiesta si conferma che la maggiorazione del servizio prevista dall’art. 3
quinto comma della Legge 284/1977 opera dalla data di nomina ad Agente Ausiliare Trattenuto. Infatti il
servizio prestato come Agente Ausiliario valido come servizio di leva; in tale periodo l’agente ausiliario non
è legato all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio. L’art.
3 quinto comma della L. 284/77 prevede si che ai fini pensionistici il servizio comunque prestato con
percezione dell’indennità per servizio d’istituto sia computato con l’aumento di 1/5, ma la norma si inquadra
nel contesto generale dell’articolo che fa riferimento al personale dipendente (con rapporto di pubblico
impiego) e, quindi, anche il quinto comma si riferisce al medesimo personale con rapporto d’impiego. Del
resto, in questo quadro normativo si inquadra la Circolare dell’Amministrazione del 09/04/2019, nella quale
si riporta la possibilità data dall’INPS di riscattare, a titolo oneroso, la maggiorazione di 1/5 per il servizio
militare.

Appare quindi inconfutabile la sostanza della norma, ma non altrettanto solida l’interpretazione
restrittiva della stessa che penalizza, e non di poco, 1 nostri colleghi che hanno prestato servizio quali Agenti
Ausiliari nei ruoli della Polizia di Stato.

SI chiede quindi di voler valutare quanto esposto, attivando 1 necessari canali al fine di far riconoscere
anche al poliziotti quanto appare, a nostro parere, inconfutabile nell’interpretazione delle norme citate.

In attesa di cortese urgente risposta, si porgono distinti saluti.

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La nostra lettera in pdf