OGGETTO: Piano di assistenza continuativa “Marco Valerio” anno 2025, riservato ai figli minori di età dei dipendenti in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato e agli orfani affetti da patologie ad andamento cronico.
Presentazione delle istanze.

(All. 4)

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato assicurerà, anche per il 2025, il massimo sostegno al Piano di assistenza continuativa denominato “Marco Valerio”, offrendo un aiuto economico ai dipendenti, (in servizio o in quiescenza)1 , i cui figli minori di anni 182 siano affetti da patologie ad andamento cronico e agli orfani che versano nella medesima situazione.

Gli uffici presso le cui sedi prestano servizio i dipendenti ovvero risiedono i dipendenti collocati in quiescenza e gli orfani, avranno cura di assicurare la più capillare e sollecita diffusione della presente circolare a tutti gli interessati, invitandoli a presentare l’istanza di inserimento o di mantenimento dei minori nel Piano “Marco Valerio”.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dipendente in servizio o in quiescenza o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore di età utilizzando l’apposito modulo (ALL. 1), avendo cura altresì di corredarla con la seguente documentazione:

a) dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare, con l’indicazione dei familiari a carico e del reddito annuale lordo riferito all’anno 2024 (Annesso 1);

b) attestazione del medico che ha in cura il minore (Annesso 2).
AI riguardo, al fine di consentire una puntuale valutazione medico legale, si sottolinea la necessità che detta attestazione venga compilata in maniera chiara e completa dal sanitario che ha in cura il minore, il quale dovrà descrivere dettagliatamente la diagnosi attuale, l’epoca di insorgenza della patologia, l’evoluzione della stessa e il grado di autonomia del minore, avendo cura di compilare ogni parte.


1. Per i dipendenti in servizio si intendono gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in servizio al momento della presentazione dell’istanza. Non rientrano nella suddetta categoria i dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio ai sensi degli artt. 91 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957.
Per i dipendenti cessati dal servizio si intendono coloro che sono stati collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età o a domanda. Non rientrano nella suddetta categoria coloro che al momento della presentazione della domanda non risultano più appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato poiché transitati nei ruoli di altra amministrazione o perché destituiti dal servizio (anche nel caso in cui sia pendente un eventuale giudizio per il suo annullamento).
In ogni caso non potrà presentare istanza colui il quale risulti destinatario di una sentenza di condanna per uno dei reati per cui è prevista la destituzione ai sensi degli artt. 84 e 85 del d.P.R. n. 3/1957 ovvero sia sottoposto ad una misura cautelare per gli stessi motivi.
2. Sono compresi tutti i nati nell’annualità 2007

La circolare completa di allegati in pdf