OGGETTO: Aggiornamento delle misure di contenimento della pandemia da SARS-CoV-2.

Nella giornata di ieri ha perso efficacia l’Ordinanza del Ministro della Salute del
28 aprile 2022, alla quale ha fatto seguito analoga disposizione ministeriale del 15 giugno
u.s., che non ha rinnovato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nei luoghi pubblici al chiuso.

È parimenti decaduto l’obbligo vaccinale per le Forze dell’ordine, introdotto con
il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e fissato, in ultimo dal decreto legge 24 marzo
2022, n. 24, fino al 15 giugno c.a., pur continuando a permanere per il personale sanitario
fino al 31 dicembre p.v.

In questo particolare momento, i dati epidemiologici presentano, rispetto alle
settimane precedenti, un incremento, seppur modesto, dei contagi, tuttavia non
accompagnato da un’esacerbazione delle forme cliniche, probabilmente correlato alla
presenza delle nuove varianti e all’intervallo di tempo intercorso dalla dose vaccinale
“booster”.

La condizione epidemiologica attuale sostenuta dal virus SARS-CoV-2 registra,
con l’ultimo monitoraggio, un’incidenza nazionale di 222 casi per 100.000 abitanti in 7
giorni, caratterizzata da una riduzione dell’impatto sui sistemi sanitari regionali per
ricovero sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari di degenza per COVID-19.

Il contributo determinante offerto dalla campagna vaccinale e l’attenta osservanza
delle misure igienico-sanitarie, quali il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, la frequente igienizzazione delle mani, l’adeguato distanziamento fisico,
restano le misure necessarie per un progressivo, seppur lento, ritorno alla normalità.

In tal senso, si ritiene necessario, con riferimento alla nostra Amministrazione,
che vengano mantenuti costanti tutti i comportamenti utili al contenimento dei contagi e
sì raccomanda che essi vengano adottati in tutte quelle situazioni o attività che comportino
contatti promiscui e prolungati (condizioni di affollamento, permanenza in locali ad uso
comune o ad alta frequenza di accesso, soprattutto in presenza di soggetti “fragili” o in
assenza di adeguato ricambio dell’aria ambiente, uso di ascensori, file per l’accesso a
mense, ecc.) ed in condizioni di impiego del personale poco controllabili/modulabili
(servizi a contatto con il pubblico senza idonee barriere protettive. servizi da svolgere in
presenza di assembramenti o in luoghi affollati, ecc.).

Parimenti, nelle attività didattiche al chiuso, si ritiene fortemente consigliabile
l’uso delle mascherine per i frequentatori dei corsi di formazione, mentre resta
obbligatorio l’utilizzo dei facciali filtranti FFP2 sui mezzi destinati al trasporto collettivo
e nelle strutture sanitarie della Polizia di Stato deputate alle attività clinico-assistenziali e
diagnostiche.

Permane, dunque l’obbligo che ogni operatore sia dotato, a cura dei datori di
lavoro, di idonei mezzi di protezione, quali mascherine chirurgiche, facciali filtranti FFP2
e guanti monouso, da indossare. oltre che nei casi normativamente previsti, laddove ne
emerga la necessità.

In base, poi, a particolari situazioni che potrebbero verificarsi nelle singole realtà
lavorative, quali c/usters di casi positivi a SARS- CoV-2, aumentate condizioni di rischio,
nonché a peculiari esigenze di servizio, ogni datore di lavoro, in applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è chiamato ad intervenire
con apposite misure, più o meno restrittive, che dovranno, di volta in volta, costituire
aggiornamenti nel documento di valutazione dei rischi.

Si raccomanda, infine, il costante monitoraggio dei casi di COVID-19 e di altre
situazioni meritevoli di attenzione, segnalando agli uffici preposti ogni eventuale criticità.

La circolare